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g.1)- l'immobile deve essere classificato esclusivamente nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7;
g.2)- l'immobile deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, per cui se l'abitazione concessa in uso gratuito è composta da due o più unità immobiliari catastali, l'aliquota ridotta si applica comunque ad una sola di esse;
g.3)- l'immobile deve costituire l'abitazione principale del soggetto che lo ha in uso gratuito, che deve quindi avere la dimora abituale e la residenza anagrafica in esso, con uno stato di famiglia anagrafico diverso e distinto da quello del parente che concede l'uso;
g.4)- il soggetto concedente deve essere possessore, oltre che dell'immobile dato in uso
gratuito e di quello destinato a propria abitazione principale, ivi comprese le relative
pertinenze, di un solo altro immobile classificato nelle categorie catastali di cui al punto g.1), e relative pertinenze, per una quota non superiore al 49%.
detrazione di euro 200,00 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale e relative pertinenze (più l'eventuale maggiorazione di euro 50,00 per ogni
figlio residente e dimorante di età non superiore a 26 anni).
N.B. L'utilizzo delle aliquote sopra previste alle lettere d), e) e g) richiede, a pena di decadenza dal beneficio, la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza dei requisiti prescritti, di cui deve comunque essere fornita l'indicazione precisa e analitica, al fine di consentire i controlli del comune. Non sono quindi considerate valide, ai fini del riconoscimento del beneficio dell'aliquota ridotta, dichiarazioni generiche e non documentate. Riguardo in particolare alle abitazioni concesse in uso gratuito ai sensi della suddetta lettera g), non è comunque valida la dichiarazione di uso gratuito eventualmente già presentata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili. La presentazione di tali dichiarazioni sostitutive di atto notorio deve avvenire entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU
Ai fini IMU per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.
possono essere esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
per i fabbricati iscritti in catasto, il valore dell'immobile è costituito dalla rendita catastale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di pagamento, aumentata del 5% e moltiplicata per:
IMMOBILI |
MOLTIPLICATORE |
fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati)) |
160 |
fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 |
140 |
fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e in quella D/5 |
80 |
fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5) |
65 *** |
fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) |
55 |
***moltiplicatore in vigore dall'01.01.2013,mentre nel 2012 era pari a 60 |
per le aree fabbricabili, il valore è costituito dal valore venale in comune commercio, determinato alla data del 1° gennaio dell'anno di pagamento.
per i terreni agricoli, il valore è costituito dal reddito dominicale risultante in catasto e vigente al 1° gennaio dell'anno di pagamento, aumentato del 25% e moltiplicato per 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
L'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
Per l'anno 2013 non sono più in vigore le regole particolari previste per l'anno 2012, per cui si applica il criterio ordinario secondo il quale il versamento dell'imposta dovuta è fatto in due rate di pari importo, scadenti la prima il 17 giugno 2013 (essendo il 16 domenica) e la seconda il 16 dicembre 2013, ferma restando la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 giugno 2013. Si evidenziano però i casi di sospensione dell'acconto di giugno 2013: il decreto legge 21.5.2013 n° 54 ha infatti sospeso il versamento dell'acconto 2013 per le seguenti categorie di immobili:
MODALITA' DI PAGAMENTO

Eliminazione del versamento allo Stato
Nel 2013 non è più in vigore la norma
vigente nel 2012 che riservava allo Stato la metà dell'imposta calcolata con l'aliquota dello 0,76% (quindi lo 0,38%) per tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale; pertanto tutta l'IMU 2013 va pagata al comune, tranne l'unica eccezione costituita dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: per questi ultimi infatti lo Stato si è riservato il gettito corrispondente all'aliquota di base dello 0,76%, mentre al comune spetta solo l'eventuale eccedenza: quest'ultima è pari, nel caso di Lucca, allo 0,3% per tutte le categorie del gruppo D, essendo stata stabilita l'aliquota dello 1,06%, tranne la categoria D/3, per la quale è rimasta in vigore l'aliquota standard dello 0,76%.
Per il pagamento IMU si utilizza il modello F24 oppure l'apposito bollettino di conto corrente postale, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Le modalità di pagamento IMU con il modello F24 sono queste:
3912 |
IMU su abitazione principale e relative pertinenze - Comune |
3913 |
IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune |
3914 |
IMU per i terreni - Comune |
3916 |
IMU per le aree fabbricabili - Comune |
3918 |
IMU per gli altri fabbricati - Comune |
3925 |
IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (compresi quelli rurali ad uso strumentale del gruppo D) - Stato |
3930 |
IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - incremento Comune |
3923 |
IMU - interessi da accertamento - Comune |
3924 |
IMU - sanzioni da accertamento - Comune |
c) il codice catastale del comune di Lucca è E715.
Le modalità di pagamento IMU con il bollettino di conto corrente sono queste:
Arrotondamento. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Importo minimo da versare. Si è tenuti al pagamento dell'IMU solo se la cifra da versare è superiore a euro 12,00 ed in tal caso il pagamento deve comunque essere effettuato per l'intero importo dovuto. L'importo indicato si riferisce all'imposta complessivamente dovuta.
DICHIARAZIONE IMU
Il nuovo termine per la presentazione della dichiarazione IMU è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (prima era di 90 giorni dal verificarsi degli stessi eventi). Tale nuovo termine produce effetti anche sulle dichiarazioni dovute per l'anno 2012 che potranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2013 (così il Ministero dell'Economia e Finanze con la circolare n° 1/DF del 29.4.2013).
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Con il citato decreto di approvazione del modello sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
Si ricorda che la Dichiarazione IMU deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune - Piazza S. Maria Corteorlandini 3 - Lucca Centro
Il Dipartimento delle Finanze ha reso disponibile il modello della dichiarazione IMU editabile, al seguente indirizzo:
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Imu/index.htm
Con tale modello è quindi possibile compilare la dichiarazione IMU direttamente al computer, utilizzando un programma di visualizzazione e stampa pdf.
MODALITÀ DI CALCOLO DELL'IMPOSTA 2013
Il calcolo dell'imposta si sviluppa attraverso questi passaggi (ci si limita ai casi più frequenti di fabbricati e terreni):
1) individuazione della rendita catastale (se fabbricati) o del reddito dominicale (se terreni agricoli): li si trova sui contratti di acquisto, sulle dichiarazioni di successione, ecc.;
2) maggiorazione del 5% della rendita catastale o del 25% del reddito dominicale;
3) moltiplicazione della rendita catastale o del reddito dominicale maggiorati per il coefficiente relativo, così da ottenere il valore imponibile;
4) applicazione al valore imponibile dell'aliquota spettante, ottenendo così l'imposta lorda;
5) ragguaglio dell'imposta lorda alla quota ed ai mesi possesso nell'anno;
6) nel caso di abitazione principale, sottrazione dall'imposta lorda della quota spettante della detrazione di € 200 e della sua eventuale maggiorazione di € 50 per ogni figlio convivente di età fino a 26 anni;
7) l'imposta netta dovuta va suddivisa in due rate;
8) entro il 17 giugno 2013 va pagata la prima rata nella misura del 50% (tranne che per gli immobili per cui è stato sospeso l'acconto);
9) entro il 16 dicembre 2013 va pagata la seconda a saldo.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
- Indicare correttamente il codice catastale del comune di ubicazione degli immobili (quello di Lucca è E715);
- Barrare la casellina "Acc." o "Saldo";
- Indicare il numero degli immobili;
- Indicare il codice tributo e l'anno di riferimento;
- Il campo "rateazione/mese rif." va compilato solo per i versamenti per l'abitazione principale:
I modelli F24 e le relative istruzioni sono reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Modelli+di+versamento/
Le istruzioni specifiche per il pagamento IMU con il modello F24 sono contenute nella risoluzione n° 35/e del 12.4.2012 sempre dell'Agenzia delle Entrate.