Blocco degli sfratti

Al fine di contenere il disagio abitativo e favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di sfratto per finita locazione, la legge 08.02.07 n. 9, sospende di 8 mesi (18 mesi nel caso di immobili di proprietà dei c.d. grandi proprietari come assicurazioni, banche, istituti di previdenza), le procedure di sfratto.

Tipologia degli sfratti

La procedura di sospensione ha ad oggetto solo sfratti per finita locazione riguardanti immobili adibiti ad uso abitativo.
Durata
Dal 15.02.2007 al 15.10.2007 per la proprietà diffusa
Dal 15.02.2007 al 15.08.2008 per la c.d. grande proprietà (come assicurazioni, banche, istituti di previdenza)

Chi può accedere alla sospensione

Inquilini con un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare:

  • persone ultrasessantacinquenni 
  • malati terminali 
  • portatori di handicap con invalidità superiore al 66% e che non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.
 

Alla stessa condizioni di reddito e di non possidenza, la sospensione si applica anche a nuclei familiari con figli fiscalmente a carico

La procedura

La sospensione dell'esecuzione scatta a seguito della presentazione alla cancelleria del Giudice procedente, mediante raccomandata con avviso di ritorno, dell'autocertificazione redatta con le modalità di cui agli artt. 21 e 38 del D.P.R. 445/2000, attestante dei singoli requisiti richiesti.
L'autocertificazione dovrà essere inviata anche al locatore ed esibita all'ufficiale giudiziario.

Contestazione del locatore
La sussistenza dei requisiti in capo al conduttore richiesti per la sospensione dell'esecuzione, può essere contestata dal proprietario dell'immobile con ricorso presentato al competente Giudice dell'esecuzione e notificato al conduttore.
Il Giudice avrà 8 giorni decorrenti dalla presentazione del ricorso per disporre o meno, con decreto, la prosecuzione dell'esecuzione.
Avverso al provvedimento del Giudice potrà a sua volta proporsi opposizione al Tribunale collegiale

Proprietari
Il proprietario può evitare la sospensione dimostrando - sempre tramite specifico ricorso al competente Giudice dell'esecuzione - di versare nelle stesse condizioni richieste all'inquilino per ottenere la sospensione o nelle condizioni di "necessità sopraggiunta dell'abitazione".

Canone
Il conduttore, per tutto il periodo della sospensione, deve corrispondere al locatore - oltre all'Istat ed agli oneri accessori - un canone aumentato del 20%.
Si decade dalla sospensione in caso di morosità, salvo sanatoria davanti al Giudice.

Benefici fiscali
Nel periodo di sospensione i canoni percepiti dai proprietari interessati non sono imponibili ai fini delle imposte dirette

Ultimo aggiornamento: Lunedì, 12 Mar 2012, alle ore 09:50