Autocertificazione
All'U.R.P. puoi ritirare il modulo per l'autocertificazione.
L'autocertificazione permette al cittadino di sostituire con le proprie dichiarazioni i seguenti certificati:
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento di diritti civili e politici;
- stato civile;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dei genitori, dei figli,
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta;
- reddito;
- assolvimento di obblighi contributivi;
- codice fiscale e partita iva;
- disoccupazione;
- qualità di pensionato o di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore;
- iscrizione ad associazioni;
- adempimento degli obblighi militari;
- assenza di condanne penali e di procedimenti in corso;
- assenza di stato di fallimento o liquidazione;
- qualità di vivenza a carico.
- Le pubbliche amministrazioni non possono più richiedere certificati relativi agli stati, alle qualità e ai fatti sopra elencati, ma sono tenute ad accettare l'autocertificazione presentata dall'interessato.
- Non sono invece tenuti ad accettare l'autocertificazione i privati, le banche, le assicurazioni, i notai, le aziende private ed i tribunali.
- L'autocertificazione è una semplice dichiarazione in carta libera che non necessita di autenticazione: la firma del cittadino è di per sé una garanzia. Basta firmarla in presenza dell'impiegato che l'accoglie, ovvero sottoscriverla e presentarla insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità dell'interessato.
- Tutte le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione possono essere inviate per posta, via fax o per posta elettronica (quest'ultime sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o la carta d'identità elettronica.
- Chi non sa o non può firmare può comunque presentare l'autocertificazione, basta che l'impiegato allo sportello ne accerti l'identità e ne accolga la dichiarazione; e nei casi in cui una persona si trovi temporaneamente impedita per ragioni di salute, l'autocertificazione - eccetto le dichiarazioni fiscali - può essere sostituita, previo accertamento dell'identità del dichiarante, da quella resa dal coniuge o dai figli e, in mancanza di questi, da un altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
- Naturalmente le pubbliche amministrazioni possono verificare d'ufficio se i dati contenuti nei documenti o nelle dichiarazioni presentate siano veri ed autentici, ed ogni dichiarazione riscontrata falsa è sottoposta a severe sanzioni penali.
Scarica il modulo per l'autocertificazione.
Ultimo aggiornamento: Martedì, 12 Feb 2008, alle ore 15:48