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Aree Tematicheil comma 5 dell'art. 10 (sotto il titolo Servizi ai Cittadini) del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 recante "Prime disposizioni urgenti per l'economia" (pubblicato sulla G.U. 110 del 13/5/2011) ha modificato l'art. 3 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, allo scopo di consentire il rilascio della carta di identità anche ai minori di 15 anni. Con circolare n. 15 del 26 maggio 2011 il Ministero dell'Interno ha poi fornito alcune precisazioni/suggerimenti per facilitare la prima attuazione.
Il decreto deve essere convertito in legge entro 60 giorni, pena la decadenza.
nell'attuale fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, i genitori dunque scelgono, in base alle proprie esigenze e valutazioni, se richiedere perr l'espatrio dei propri figli la Carta di Identità o il pre-esistente Certificato di Nascita dello Stato Civile con foto, da far convalidare dalla Questura
Le nuove disposizioni prevedono una validità diversa del documento in base all'età del minore ovvero:
La Carta di Identità rilasciata ai minori stranieri NON E' valida per l'espatrio
per i minori di 14 anni, l'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione "che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci o, con persona menzionata su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati
I genitori dei minori di 14 anni, (o chi ne fa le veci) dovranno quindi munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sui minori che viaggiano con loro, quale:
Entrambi questi documenti infatti "nascono" per essere fatti valere all'estero ed essendo plurilingue in genere sono accettati anche nei paesi che non hanno aderito alla specifica convenzione.
Nel caso i cui i minori viaggino con altri, i genitori/chi ne fa le veci, dovranno richiedere alla questura, con sufficiente anticipo, la convalida della dichiarazione in ordine alla persona, ente, compagnia di trasporto, cui il minore è affidato per il viaggio.
In ogni caso è consigliabile verificare, prima di intraprendere il viaggio, se la Carta di Identità ed i documenti integrativi sopra descritti siano idonei a consentire l'ingresso nello Stato estero d'interesse.
Il comune non può essere responsabile di inconvenienti respingimenti derivanti da incongruità con convenzioni internazionali/disposizioni pre-esistenti eventualmente rilevate dall'autorità estera in fase di prima attuazione del dl 70/2011.
Per i minori che NON HANNO l'atto di nascita registrato e per i quali sussistano urgenze tali da non consentire di richiedere l'estratto di nascita internazionale al comune competente, è possibile rilascire solo il certificato anagrafico di nascita (con paternità e maternità) il quale tuttavia per essere fatto valere negli altri paesi dell' Unione Europea deve essere tradotto nella lingua del paese d'interesse (ed in Italia, non esistendo un albo dei traduttori, la traduzione è giurata in tribunale). E' inoltre possibile che alcuni paesi dell' U.E. non abbiano ancora aderito ad alcune convenzioni, in quel caso quindi il certificato dovrebbe addirittura essere legalizzato con l'Apostille.
Naturalmente si tratta di informazioni dovute, in quanto potrebbero verificarsi situazioni sgradevoli, anche se molto più probabilmente l'autorità estera non eseguirà controlli o non solleverà obiezioni alla documentazione prodotta.
è richiesta:
Dove rivolgersi:
servizio anagrafico
sportelli decentrati presso le circoscrizioni
Il rilascio è immediato
il documento che l' Italia aveva previsto negli accordi per l'espatrio dei minori di 15 anni nei paesi aderenti agli accordi di Parigi del 13.12.1957 era:
il certificato contenente i dati di nascita dello stato civile, con fotografia, rilasciato dal comune di residenza e convalidato dalla polizia (anche detto lasciapassare).
Da ottobre 2009, su indicazione della Questura conseguente ad alcune modifiche introdotte nella formula della "convalida", il documento NON veniva più rilasciato su supporto in cartoncino, di caratteristiche e dimensioni analoghe a quelle della carta di identità.
Fino all'entrata in vigore del decreto-legge 70 del 13.5.2011 (vedi di segito) in base agli accordi con la Questura di Lucca, veniva infatti rilasciato un certificato contestuale di nascita e cittadinanza ed una foto autenticata; entrambi su carta A4. Si trattava di una procedura provvisoria, in attesa di disposizioni definitive.
con circolare del 22 gennaio 2010 il Ministero dell' Interno aveva disposto, al fine di accrescere i livelli di sicurezza per i minori, in conformità agli standars europei, di innalzare anche per il certificato di nascita con foto, l'obbligo di indicare il nome dell'accompagnatore da 10 a 14 anni, uniformandosi quindi ai passaporti, per i quali la prescrizione era già vigente.
Da quel momento quindi per i minori di 14 anni quindi sul documento per l'espatrio deve essere obbligatoriamente indicato il nome dell'accompagnatore (genitori, insegnate ecc.)
La Questura di Lucca in quell'occasione informava che i documenti rilasciati precedentemente, con i quali si autorizzano minori di 14 anni a viaggiare anche da soli, restavano validi e tuttavia non potevano escludersi diversi orientamenti agli eventuali controlli di autorità estere.
Da quel momento inoltre: il documento validato dalla Questura NON AVRA' durata superiore ai 12 mesi (Reg. CE 2252/2004)
Costi
a seguito dell'introduzione della procedura provvisoria 0,26 € per la foto autenticata.
Dove rivolgersi
Ufficio Anagrafe
Centri Civici Circoscrizionali.
Il rilascio era immediato.
Al momento del rilascio veniva consegnata la modulistica per la richiesta del visto in Questura
a seguito del moltiplicarsi dei casi di respingimento alle frontiere, la Questura di Lucca in data 24 giugno 2010 aveva comunicato che in sede di richiesta del visto i genitori avrebbero dovuto compilare (oltre al modello solito) il mod. 308 della Polizia di Stato inserendo nel campo annotazioni la dizione:
"i sottoscritti con la presente richiesta accettano l'eventualità che le autorità del Paese di destinazione potrebbero NON riconoscere la validità del presente documento ai fini dell'ingresso nel loro Stato "
entrambi i modelli erano forniti dal servizio anagrafico in sede di rilascio del documento.
Il 4 OTTOBRE 2010 la Questura di Lucca inoltre aveva trasmesso un primo, parziale elenco, aggiornato al 15 settembre 2010, riportante i documenti validi per l'ingresso nelle loro territori che i relativi Paesi hanno formalmente comunicato. Secondo tale elenco consultabile in altra pagina di questo sito FRANCIA e REGNO UNITO NON accettano più il certificato di nascita con foto per l'espatrio dei minori di 15 anni
Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda, Lienchtenstein, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia.
Francia e Regno Unito NON accettano più il certificato con foto, come già riferito ai precedenti punti
Alcuni paesi europei, in attuazione a strategie di prevenzione del terrorismo internazionale e di protezione dei minori, sottopongono tuttavia l'ingresso ad ulteriori condizioni quali:
Danimarca: sono accettati solo i minori accompagnati da genitori
Cipro: i minori devono essere accompagnati da almeno un genitore o da un tutore. I minori di 15 possono viaggiare da soli solo previa dichiarazione dei genitori sullo stesso certificato di nascita.
Croazia: i minori non accompagnati dai genitori devono essere in possesso di atto di assenso all'espatrio, redatto su apposita modulistica plurilingue e sottoscritto dai genitori con firma autentica
La Tunisia accetta il certificato di nascita con foto solo in caso di viaggi organizzati.
Il lasciapassare consente l'ingresso dei minori di 15 anni nei seguenti territori francesi di oltremare: Guadalupe, Guyana, Mayotte; Martinica; Reunion, St. Pierre e Miquelon.
Aggiornamenti ed informazioni dovranno essere richieste all'ufficio passaporti della Questura o attraverso il sito www.poliziadistato.it
Il documento acquistava validità con il visto della Questura, per l'ottenimento del quale era necessario il consenso di:
Il consenso poteva essere espresso con le modalità previste per la presentazione di istanze alla pubblica amministrazione (autocertificazione, datata e sottoscritta, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità).
era inoltre richiesta una foto del minore, identica a quella utenticata dal comune.
a seguito del recepimento delle norme europee il certificato validato dalla Questura non può avere durata superiore a 12 mesi.
Il documento cessa comunque la propria validità al compimento del 15esimo anno di età e deve essere sostituito dalla carta di identità per minori.
Contrariamente a quanto accade per la carta di identità, NON ERA POSSIBILE richiedere il documento per l'espatrio dei minori in un Comune diverso da quello di residenza (o di nascita).