Riconciliazione dei coniugi separati

I coniugi separati, che si siano riconciliati, possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza l'intervento del Giudice, fornendo una dichiarazione di riconciliazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio, o di residenza, nel caso in cui il matrimonio sia stato trascritto anche in quel Comune.
La dichiarazione di rinconciliazione sarà annotata sull'Atto di Matrimonio.

Chi può richiederlo

I coniugi che abbiano già ottenuto dal Tribunale la pronuncia/omologa della separazione personale.

Cosa è richiesto

Dove rivolgersi e quando

Servizi Demografici - Via S. Paolino, 140 - Lucca
su appuntamento da richiedere al Servizio di Stato Civile
telefono 0583/442830
L'ufficio è aperto:
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8,45 alle 13,15;
martedì e giovedì dalle 8,45 alle 17,15
sabato CHIUSO 

Ultimo aggiornamento: Mercoledì, 13 Feb 2013, alle ore 05:16
Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito