Con la pronuncia del divorzio sia ha lo scioglimento del vincolo per i matrimoni civili e la cessazione degli effetti civili per il matrimonio concordatario.
La sentenza di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio è annotata sull'atto di matrimonio e sugli atti di nascita dei coniugi ed è inoltre comunicata all'anagrafe del comune di residenza per l'aggiornamento delle schede personali degli ex coniugi, ai quali conseguentemente viene variato lo stato civile da coniugato/a a Libero/a di Stato.
Riconoscimento di sentenze straniere di divorzio
I cittadini italiani e stranieri possono chiedere il riconoscimento del divorzio ottenuto all'estero se il matrimonio è stato celebrato e/o registrato in Italia, senza dover ricorrere alla pronuncia del Giudice.
Il riconoscimento di divorzi pronunciati nei paesi della Comunità Europea è disciplinato da regolamento CE (n. 2201 del 27.10.2003) negli altri casi dalla Legge 218 del 31.5.1995.
Il riconoscimento va chiesto all'Ufficio di Stato Civile del Comune in cui fu celebrato il matrimonio o fu trascritto l'atto formato da uno Stati straniero.
Quando è possibile
Il riconoscimento del divorzio è condizionato al rispetto di alcuni requisiti, tra i quali si evidenzia la non contrarietà all'ordine pubblico italiano (per questa ragione ad esempio non possono essere riconosciute le sentenze "di ripudio")
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Servizio di Stato Civile
presso la sede dei Servizi Demografici
Via S. Paolino, 140 - Lucca.
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8,45 alle 13,15;
martedì e giovedì dalle 8,45 alle 17,15
sabato CHIUSO