Autenticazione di copia di atti e documenti

COME FARE

Per effetto della semplificazione amministrativa, le copie di documenti da prodursi alla pubbliche amministrazioni od agli altri soggetti incaricati da pubblici servizi possono essere autenticate indifferentemente:

  • dal dipendente addetto a ricevere la documentazione, su esibizione e senza obbligo di deposito dell'originale 
  • autocertificando l'autenticità della copia con una dichiarazione sostitutiva di notorietà, alla quale dovrà essere allegata copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
 

L'autentica consistente nell'attestazione che la copia riproduce fedelmente tutto od in parte l'originale esibito al dipendente incaricato del servizio anagrafico può essere richiesta per:

  • atti e documenti amministrativi 
  • documenti di diverso genere, purché o da prodursi all'interno di procedimenti della pubblica amministrazione
 

Chi può richiederlo:
 i cittadini maggiorenni.

Costi: 
salvo i casi di esenzione, una marca da bollo ogni quattro facciate del documento e € 0,52 per diritti comunali.

 

Documentazione da presentare

  • documento di riconoscimento valido;
  • atto o documento originale; 
  • fotocopia da autenticare; 
  • marca da bollo, quando richiesta.
 

DOVE RIVOLGERSI E QUANDO

 

TEMPI DI ATTESA

Immediato, a meno che non si tratti di copie in numero tale da doversi concordare una data di ritiro successiva.

 

NOTIZIE UTILI

Limiti di competenza del servizio anagrafico:
La competenza di autentica di copie dell'incaricato del servizio anagrafico è limitata alla documentazione amministrativa o di altro genere, purché necessaria per un procedimento della pubblica amministrazione. NON possono essere autenticate copie di atti di natura privatistica quali: atti di compravendita, disposizioni testamentarie ecc. per le quali si dovrà quindi ricorrere al notaio, in quanto titolare di capacità di autentica generale.

Casi particolari:
Non si autenticano copie di documenti di riconoscimento in quanto gli stessi producono i loro effetti per esibizione diretta con estrazione di copia fotostatica o con fotocopia non autenticata per le autocertificazioni.
La copia autentica dei passaporti e del titolo di soggiorno, per le eventuali necessità di pubbliche amministrazioni/soggetti stranieri è effettuata dalla Questura.
Per esigenze particolari il servizio anagrafico rilascia - per i soli residenti nel Comune - una Attestazione ai sensi dell'art. 33 comma 2 del dpr 223/1989 (regolamento anagrafico) recante gli identificaivi della Carta di Identità rilaciata alla persona; attestazione che - nei casi previsti - è  legalizzata dalla Prefettura per essere fatta valere all'estero.
La copia autentica di un documento depositato presso una pubblica amministrazione (Concessioni Edilizie ecc.) è eseguita dall'ufficio che lo ha in deposito.
Non si autenticano certificati medici in quanto producono i loro effetti per esibizione dell'originale. All'autentica di certificati medici da far valere all'estero provvede l'azienda USL competente, e presso la quale - proprio per questo fine - sono depositate le firme dei medici. L'autentica redatta con queste modalità - nei casi previsti - è legalizzata dalla Prefettura per essere fatta valere all'estero. 

Ultimo aggiornamento: Lunedì, 23 Nov 2009, alle ore 10:44