Per effetto della semplificazione amministrativa, le copie di documenti da prodursi alla pubbliche amministrazioni od agli altri soggetti incaricati da pubblici servizi possono essere autenticate indifferentemente:
L'autentica consistente nell'attestazione che la copia riproduce fedelmente tutto od in parte l'originale esibito al dipendente incaricato del servizio anagrafico può essere richiesta per:
Chi può richiederlo:
i cittadini maggiorenni.
Costi:
salvo i casi di esenzione, una marca da bollo ogni quattro facciate del documento e € 0,52 per diritti comunali.
Immediato, a meno che non si tratti di copie in numero tale da doversi concordare una data di ritiro successiva.
Limiti di competenza del servizio anagrafico:
La competenza di autentica di copie dell'incaricato del servizio anagrafico è limitata alla documentazione amministrativa o di altro genere, purché necessaria per un procedimento della pubblica amministrazione. NON possono essere autenticate copie di atti di natura privatistica quali: atti di compravendita, disposizioni testamentarie ecc. per le quali si dovrà quindi ricorrere al notaio, in quanto titolare di capacità di autentica generale.
Casi particolari:
Non si autenticano copie di documenti di riconoscimento in quanto gli stessi producono i loro effetti per esibizione diretta con estrazione di copia fotostatica o con fotocopia non autenticata per le autocertificazioni.
La copia autentica dei passaporti e del titolo di soggiorno, per le eventuali necessità di pubbliche amministrazioni/soggetti stranieri è effettuata dalla Questura.
Per esigenze particolari il servizio anagrafico rilascia - per i soli residenti nel Comune - una Attestazione ai sensi dell'art. 33 comma 2 del dpr 223/1989 (regolamento anagrafico) recante gli identificaivi della Carta di Identità rilaciata alla persona; attestazione che - nei casi previsti - è legalizzata dalla Prefettura per essere fatta valere all'estero.
La copia autentica di un documento depositato presso una pubblica amministrazione (Concessioni Edilizie ecc.) è eseguita dall'ufficio che lo ha in deposito.
Non si autenticano certificati medici in quanto producono i loro effetti per esibizione dell'originale. All'autentica di certificati medici da far valere all'estero provvede l'azienda USL competente, e presso la quale - proprio per questo fine - sono depositate le firme dei medici. L'autentica redatta con queste modalità - nei casi previsti - è legalizzata dalla Prefettura per essere fatta valere all'estero.