Ogni cittadino italiano che risieda stabilmente all'estero, o che abbia intenzione di risiedervi per un periodo superiore all'anno, deve iscriversi all'AIRE (Anagrafe degli Italiani all'Estero) e negli schedari consolari.
Sono inoltre iscritti nell'AIRE e nelle schede consolari:
L'iscrizione e la tempestiva comunicazione degli aggiornamento dei dati sono obbligatorie ed il rispetto di tale obbligo, oltre che un dovere civico, consente di esercitare con regolarità il diritto di voto ed ottenere certificati e documenti di riconoscimento e per l'espatrio, sia dal comune che dall'autorità diplomatica/consolare italiana competente per territorio di residenza.
consulta la Guida (del Ministero dell'Interno) per gli italiani all'estero
Chi deve richiederla
I cittadini italiani trasferiti all'estero od i cittadini stranieri residenti all'estero ai quali è stata riconosciuta la cittadinanza italiana per discendenza od hanno acquisito la cittadinanza italiana.
Come può essere richiesta
L'iscrizione AIRE si effettua esclusivamente tramite il Consolato Italiano competente per territorio di residenza, presentando apposita dichiarazione, tempestivamente e comunque non oltre 90 giorni dal trasferimento.
La dichiarazione costituita da apposita modulistica Con01 viene poi trasmessa al comune italiano competente.
Altri obblighi
Nello stesso termine massimo di 90 giorni devono essere comunicate all'Autorità Consolare i trasferimenti di abitazione/residenza e le modifiche di stato civile (matrimonio, divorzi, nascite, decessi) per la loro trascrizione nei Registri dello Stato Civile del comune di iscrizione AIRE. Dovrà quindi essere prodotto al Consolato l'atto originale (di nascita, matrimonio o morte) rilasciato dall'autorità straniera, accompagnato da traduzione in italiano certificata. Il consolato dopo aver legalizzato (ove prescritto) l'atto lo trasmette in Italia per la trascrizione.
E' possibile chiedere il riconoscimento del divorzio ottenuto all'estero se il matrimonio è stato celebrato e/o registrato in Italia, senza dover ricorrere alla pronuncia del Giudice. Il riconoscimento del divorzio è tuttavia condizionato al rispetto di alcuni requisiti, tra i quali la non contrarietà all'ordine pubblico italiano (per questa ragione ad esempio non possono essere riconosciute le sentenze "di ripudio").
Alla domanda da inoltrarsi al Consolato dovrà essere allegato:
I cittadini sono inoltre tenuti ad avvertire il Consolato in caso di rimpatrio o perdita della cittadinanza italiana.
Decorrenza
L'iscrizione AIRE decorre dalla data di dichiarazione o, qualora sia stata effettuata, dalla dichiarazione di trasferimento all'estero presentata al comune italiano di ultima residenza.
Comune di competenza AIRE e trasferimenti
In caso di trasferimento all'estero l'iscrizione AIRE è effettuata nel comune di ultima residenza e comporta la cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente di quel comune.
In caso di nascita è residenza continuativa all'estero l'iscrizione è effettuata nel comune di nascita/ultima residenza dei genitori/avo o nel comune di iscrizione AIRE, anagrafe del coniuge attraverso il quale è stata acquisita la cittadinanza.
È possibile iscriversi o trasferirsi nell'AIRE del comune di nascita, anziché, in quello di ultima residenza qualora l'interessato abbia richiesto ed ottenuto attraverso l'Autorità Consolare di essere iscritto nelle Liste Elettorali di questo comune.
E' inoltre possibile trasferirsi nell'AIRE di altro comune, qualora l'interessato abbia familiari iscritti nell'AIRE o nell'Anagrafe della Popolazione residente di quel comune
Per gli indirizzi/recapiti delle rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero consulta il sito del Ministero degli Esteri: www.esteri.it selezionando il paese di interesse.
Cancellazioni
La cancellazione del cittadino dall'AIRE è effettuata nei seguenti casi:
Assistenza Sanitaria in Italia
In caso di temporanei rientri in Italia ai lavoratori italiani (e loro familiari) distaccati all'estero, assicurati ai sensi della Legge 398/87 e del dpr 618/80 spetta l'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte dell'asl di temporanea dimora. Il possesso di tale diritto deve essere attestato dall'Ufficio Consolare competente.
I ministri/religiosi di culto cattolico che esercitano il ministero all'estero, ricevendo dall'Ente per il Sostentamento del Clero una remunerazione soggetta a ricevuta fiscale e contributi previdenziali rientrano nella categoria suddetta e l'attestazione dei requisiti è effettuata dalla Diocesi di appartenenza.
Per rientri inferiori ai 30 giorni il lavoratore ha diritto a tutte le prestazioni sanitarie ad eccezione del medico di fiducia. Per rientri superiori può essere richiesta l'iscrizione temporanea all'asl ed il medico di fiducia.
Agli iscritti Aire e loro familiari non in possesso di contratto di lavoro di diritto italiano, in caso di rientri temporanei, è prevista una assistenza sanitaria limitata alle sole prestazioni ospedaliere urgenti, per un periodo massimo di 90 giorni ad anno solare.
Perdita della cittadinanza Italiana.
Il connazionale che si trasferisce all'estero può avere la possibilità di acquisire la cittadinanza dello Stato in cui prende la dimora, con la Legge 91/5.2.1992 lo Stato Italiano ammette infatti il possesso di più cittadinanze.
Questo principio tuttavia non è applicabile nel caso in cui l'acquisto di altra cittadinanza riguardi Austria, Belgio, Danimarca., Francia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia. Per effetto della Convenzione di Strasburgo infatti l'acquisto volontario della cittadinanza di uno degli stati aderenti comporta la perdita della cittadinanza del paese di origine.
Per effetto di successivi protocolli sottoscritti tra Italia Francia e Olanda tuttavia NON si ha perdita della cittadinanza nei seguenti casi:
E' inoltre prevista la perdita automatica della cittadinanza italiana nei seguenti casi:
Rinuncia alla cittadinanza italiana
Il connazionale residente all'estero ed in possesso di altra cittadinanza può rinunciare alla cittadinanza italiana con dichiarazione da rendersi alla competente autorità diplomatico-consolare italiana all'estero di prima categoria
Riacquisto della Cittadinanza Italiana
Coloro che hanno perso la cittadinanza italiana a seguito di acquisto della cittadinanza di uno degli stato aderenti alla Convenzione di Strasburgo o di qualsiasi altro stato prima dell'entrata in vigore della Legge 91/1992 possono riacquistare la cittadinanza italiana rientrando in Italia e fissando la loro residenza in un comune italiano