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Le aliquote e detrazioni in vigore per l'anno 2011, stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 28.06.2011, sono le seguenti:
Anche per l'anno 2011è ovviamente in vigore l'esenzione dall'ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, esenzione introdotta a decorrere dal 2008 dal decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008 n. 126.
Per i dettagli applicativi si rinvia alle informazioni presenti qui:
http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3516
Si ricorda che il Comune di Lucca ha assimilato all'abitazione principale quella concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado) nonché quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
La prima (o unica) rata ICI 2011 deve essere versata entro mercoledì 16 giugno 2011, la seconda nel periodo dal 1° dicembre a giovedì 16 dicembre 2011.
Si tenga inoltre presente che:
L'ICI si può pagare con due modalità, mediante versamento sul conto corrente postale dell'Agente della riscossione (Equitalia SRT s.p.a.) oppure utilizzando il mod. F24:
Bollettino di conto corrente
il pagamento si effettua sul seguente conto corrente:
intestazione = "EQUITALIA CENTRO SPA Lucca-LU-ICI"
numero conto corrente = 88676747
N.B. si evidenzia che non è più valido il precedente numero 164558, che era unico per tutti i comuni della provincia di Lucca. Già dall'anno 2008 ogni comune ha infatti un conto corrente proprio e specifico; quello sopra indicato è valido solo ed esclusivamente per il pagamento ICI a favore del comune di Lucca e non può essere utilizzato per il pagamento ad altri comuni, anche della stessa provincia di Lucca.
Modello F24
nel caso di pagamento ICI con il mod. F24, i codici da utilizzare sono i seguenti:
codice catastale del comune di Lucca = E715.
codice 3901 = ICI per l'abitazione principale.
codice 3902 = ICI per i terreni agricoli.
codice 3903 = ICI per le aree fabbricabili.
codice 3904 = ICI per gli altri fabbricati.
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Si è tenuti al pagamento dell'ICI solo se la cifra da versare è superiore a euro 12,00 ed in tal caso il pagamento deve comunque essere effettuato per l'intero importo dovuto.
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 37del 28.06.2011, ha approvato i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 2011. Tali valori e la suddivisione in microzone sono consultabili ai link sottoindicati.
I valori in questione sono stati determinati ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, il quale prevede per l'appunto che "i comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso".
A tale riguardo merita evidenziare che rimane comunque ferma la regola ordinaria secondo la quale il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio.
Da ciò discende che:
A partire dall'anno 2008, la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
In particolare, la dichiarazione ICI non va presentata nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n
463, concernente la disciplina del modello unico informatico (quest'ultimo consente ai notai di assolvere, attraverso procedure telematiche, gli adempimenti connessi alla registrazione, trascrizione e voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili: compravendita di immobili, cessione e costituzione di diritti reali a titolo oneroso su immobili, accettazioni espresse di eredità, accettazioni tacite di eredità, ecc.).
In quali casi si deve presentare la dichiarazione ICI
Le norme di semplificazione innanzi illustrate prevedono che la dichiarazione ICI deve essere presentata quando:
- gli immobili godono di riduzioni dell'imposta.
Il caso più frequente riguarda i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
- gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il modello unico informatico. Si tratta in particolare degli immobili oggetto di atti notarili formati o autenticati prima del 1° giugno 2007 per i quali è stato esteso l'utilizzo obbligatorio del modello unico informatico solo da tale data, come, ad esempio: assegnazione divisionale a conto di futura divisione; cessioni di beni ai creditori; cessioni di diritti reali a titolo gratuito; convenzioni matrimoniali; costituzione di diritti reali a titolo gratuito; costituzione di fondazione; costituzione di fondo patrimoniale; divisioni;
donazioni; permuta; ecc.
- il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria. Tra le fattispecie più significative si indicano a titolo di esempio le seguenti:
Chi deve presentare la dichiarazione ICI
I mutamenti di soggettività passiva avvenuti nel corso dell'anno 2009 devono essere dichiarati, nei soli casi in cui sussiste il relativo obbligo, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo.
NOTA BENE:
- nel caso in cui più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile (es.: più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare la dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari;
- la dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti all'estero che posseggono immobili in Italia.
Termini e modalità di presentazione della dichiarazione ICI
La dichiarazione ICI deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificata la variazione stessa; quindi la dichiarazione per le variazioni 2009, nei casi in cui rimane dovuta, va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2009 (che, p. es., scade il 30.9.2010, per le persone fisiche che la presentano in via telematica: art. 2 D.P.R. 22.7.1998 n° 322, come modificato dall'art. 42 del decreto legge 30.12.2008 n° 207, convertito con modificazioni dalla legge 27.2.2009 n° 14).
La dichiarazione ICI (che si presenta solo in formato cartaceo) può essere consegnata direttamente al comune (più precisamente all'Ufficio Protocollo - Via S. Maria Corteorlandini, 3 - orario di apertura: Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.45 alle 13.15 e i pomeriggi di Martedì e Giovedì fino alle ore 17.15 oraro continuato) ovvero può essere spedita a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, indirizzandola a "Comune di Lucca - Ufficio Tributi - via S. Giustina, 6 - 55100 Lucca" (in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno di consegna all'ufficio postale). La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.