Aliquote addizionale IRPEF

L'addizionale comunale all'IRPEF è stata introdotta dal decreto legislativo 28.9.1998 n° 360 e successive modifiche; la variazione della sua aliquota è disciplinata dal relativo regolamento, approvato dal Commissario straordinario con deliberazione n. 25 del 27.2.2007 e modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 77 del 31.5.2008.
Le aliquote applicate dal Comune di Lucca sono le seguenti:

 
ANNO
ALIQUOTA
DELIBERAZIONE
ESTREMI PUBBLICAZIONE
1999
0,2
Deliberazione Consiglio Comunale n° 36 del 22.3.1999
Suppl. ord. n° 42 alla Gazzetta Ufficiale n° 58 del 10.3.2000
2000
0,4
Deliberazione Consiglio Comunale n° 23 del 29.2.2000
Suppl. ord. n° 202 alla Gazzetta Ufficiale n° 287 del 9.12.2000
2001
0,5
Deliberazione Giunta Comunale n° 355 del 17.11.2000
Suppl. ord. n° 207 alla Gazzetta Ufficiale n° 185 del 10.8.2001
 
 
 
Vedasi Nota 1
2002
0,5
Deliberazione Giunta Comunale n° 6 del 18.1.2002
3° elenco pubblicato il 15.2.2002
2003
0,5
Deliberazione Giunta Comunale n° 329 del 22.11.2002
Pubblicata il 30.12.2002
2004
0,5
Deliberazione Giunta Comunale n° 34 del 4.3.2004
Pubblicata il 16.4.2004
2005
0,5
Deliberazione Giunta Comunale n° 467 del 26.11.2004
Pubblicata il 11.2.2005
2006
0,5
Deliberazione Giunta Comunale n° 112 del 16.5.2006
Pubblicata il 8.6.2006
2007
0,5
Deliberazione Commissario straordinario del Comune n° 25 del 27.2.2007
Pubblicata il 10.5.2007
2008
0,6
(vedi nota 2)
Delibera Consiglio Comunale n° 77 del 31.5.2008
Pubblicata il 24.6.2008
2009
0,6
(vedi nota 3)
Delibera Consiglio Comunale n° 38 del 7.4.2009
Pubblicata il 8.5.2009
2010/2011
0,6
(vedi nota 4)
Delibera Consiglio Comunale n° 26 del 29.4.2010
Pubblicata il 13.5.2010
 

Nota 4 - A decorrere dall'anno 2010 il Consiglio Comunale ha stabilito che l'addizionale non è dovuta quando il reddito imponibile complessivo annuo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di € 13.000,00 (tredicimila). Se però tale importo è superato, l'addizionale è dovuta ed è calcolata in base all'intero reddito imponibile complessivo annuo.

 

Nota 3 - A decorrere dall'anno 2009 il Consiglio Comunale ha stabilito che l'addizionale non è dovuta quando il reddito imponibile complessivo annuo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di € 12.000,00 (dodicimila). Se però tale importo è superato, l'addizionale è dovuta ed è calcolata in base all'intero reddito imponibile complessivo annuo.

 

Nota 2 - A decorrere dall'anno 2008 il Consiglio Comunale ha stabilito che l'addizionale non è dovuta quando il reddito imponibile complessivo annuo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di € 11.000,00 (undicimila). Se però tale importo è superato, l'addizionale è dovuta ed è calcolata in base all'intero reddito imponibile complessivo annuo.

 

Nota 1 - A partire dall'anno 2002 le deliberazioni che fissano le aliquote dell'addizionale IRPEF sono pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it e diventano efficaci da tale pubblicazione (art. 11, comma 3, della legge 18.10.2001 n. 383)

 
Ultimo aggiornamento: Giovedì, 29 Dic 2011, alle ore 09:01