Imposta sulla pubblicità

Caratteristiche del servizio

L'imposta si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi. Sono considerati rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere beni o servizi o finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Se la pubblicità è invece realizzata attraverso il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto il relativo diritto.

Da chi è dovuta l'imposta

Tenuti in solido al pagamento sono colui che dispone del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario e colui che produce o vende la merce oggetto della pubblicità.

Come si calcola

L'imposta si determina in base alla superficie della minima superficie piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario; essa non si applica alle superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Dichiarazione

Il soggetto passivo dell'imposta è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione nella quale devono essere indicate le caratteristiche e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari nonché la durata della pubblicità.
La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni agli elementi dichiarati da cui consegua una diversa imposta.

Pagamento

Per la pubblicità annuale il pagamento va effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per gli altri tipi di pubblicità insieme alla dichiarazione. Il pagamento si effettua mediante versamento sul conto corrente postale n° 11859550 intestato a "Comune di Lucca - Ufficio tributi - Servizio pubblicità affissioni - Serv. Tesoreria", utilizzando l'apposito bollettino.
L'imposta per la pubblicità annuale di importo superiore a euro 1.549,37 può essere rateizzato in quattro rate trimestrali anticipate.

Sanzioni

Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione del 200% dell'imposta dovuta se il tributo evaso è superiore a Euro 258,23; se l'evasione non è superiore a Euro 258,23 si applica la sanzione nella misura del 150% dell'imposta dovuta, con il minimo di Euro 51,00.
Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore imposta dovuta.
Le sanzioni suddette sono ridotte ad un quarto se il contribuente aderisce all'accertamento, entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie provinciali.
Per l'omesso, parziale, tardivo pagamento dell'imposta dovuta, si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato e versato tardivamente.
Sull'imposta non pagata o pagata tardivamente sono dovuti gli interessi di mora nella misura del 5% annuo, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Oltre alle sanzioni tributarie è applicabile la sanzione amministrativa da € 206,58 a € 1549,37 per la violazione delle norme regolamentari in materia di pubblicità, con possibilità del comune di disporre l'immediata copertura della pubblicità abusiva o la rimozione delle affissioni abusive. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono anche essere sequestrati a garanzia delle spese di rimozione e custodia nonché dell'imposta e relative sanzioni tributarie.

Normativa di riferimento

  • il capo I del decreto legislativo 15.11.1993 n° 507 (pubblicato sul supplemento ordinario n° 108 alla Gazzetta Ufficiale n° 288 del 9.12.1993) e successive modificazioni ed integrazioni;
  • il regolamento per l'applicazione dell' imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato dal Commissario straordinario con deliberazione consiliare n° 108 del 27.6.1994 e successive modificazioni;
  • i decreti legislativi 18.12.1997 n° 471, n° 472 e n° 473 e successive loro modificazioni e integrazioni sulla disciplina delle sanzioni tributarie;
  • il regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie approvato dal Consiglio Comunale con delibazione n° 164 del 22.12.1998.
Ultimo aggiornamento: Mercoledì, 28 Mar 2012, alle ore 12:49