Sanzioni, Ravvedimento operoso e Accertamento con adesione

Per saperne di più sulla riforma della disciplina delle sanzioni tributarie, sul ravvedimento operoso e sull'accertamento con adesione.

 

Le sanzioni tributarie

La disciplina delle sanzioni tributarie è contenuta in tre decreti legislativi dedicati rispettivamente:

  • il decreto legislativo 18.12.1997 n° 471, alla riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi; 
  • il decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, alle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie; 
  • il decreto legislativo 18.12.1997 n° 473, alla revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti.
 

Le sanzioni in materia di pagamenti (art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 471):

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti dovuti è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30%  di ogni importo non versato.

 

Le sanzioni per le violazioni agli obblighi dichiarativi relativi ai singoli tributi comunali

Gli artt. 12 e 14 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 473 stabiliscono le sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di imposta comunale sugli immobili, sulla cui base
il regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 164 del 22.12.1998) ha previsto le seguenti sanzioni per le infrazioni relative agli obblighi di presentazione delle dichiarazioni tributarie (sono escluse le infrazioni relative ai versamenti, che ricadono sotto la disciplina sopra indicata in materia di pagamenti):

 

Art. 11 - Sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili.
Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione del 200% dell'imposta dovuta se il tributo evaso è superiore a € 258,23; se l'evasione non è superiore a € 258,23, si applica la sanzione nella misura del 150% dell'imposta dovuta, con il minimo di € 51,00.
Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore imposta dovuta, se l'evasione non è superiore a € 258,23 e la sanzione del 75% se superiore.

Art. 15 - Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità.
Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione del 200% dell'imposta dovuta se il tributo evaso è superiore a € 258,23; se l'evasione non è superiore a € 258,23 si applica la sanzione nella misura del 150% dell'imposta dovuta, con il minimo di € 51,00.
Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore imposta dovuta.

N.B. In merito alle ipotesi di omissione e infedeltà della dichiarazione o denuncia ICI, si precisa che l'omissione si verifica, oltre che nel caso di mancanza di qualsiasi dichiarazione, anche nel caso in cui la dichiarazione presentata non contiene tutti gli immobili posseduti soggetti a ICI. La infedeltà invece si verifica quando i dati e gli elementi concernenti gli immobili "dichiarati" presentano aspetti di infedeltà, incompletezza od inesattezza (Corte di Cassazione, sentenza n° 932/2009).

 

La riduzione delle sanzioni

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472 prevede la possibilità per i contribuenti di sanare le violazioni commesse in ordine alla dichiarazione ed al pagamento dei tributi comunali alle condizioni sotto indicate:
 
 

Le violazioni non devono essere già state accertate dal Comune o comunque non devono essere iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza;

Si deve pagare l'imposta o la differenza d'imposta dovuta e non versata;
 
Si devono pagare gli interessi nella misura legale (art. 1284 codice civile), che dall'1.1.2011 è pari all'1,5% annuo, rapportati ai giorni di ritardo dell'adempimento (n.b. gli interessi vanno calcolati solo sul tributo non pagato e non anche sulla sanzione). Il calcolo degli interessi si effettua con la formula: "importo del tributo dovuto" per "misura degli interessi annui" per "numero giorni di ritardo nell'adempimento" diviso 36500 o anche "importo del tributo dovuto" per "misura percentuale degli interessi annui" per "numero giorni di ritardo nell'adempimento" diviso 365.
 

Si riportano a seguire le diverse misure degli interessi legali secondo il periodo di vigenza:

 
DAL
AL
MISURA
01.01.2004
31.12.2007
2.5%
01.01.2008
31.12.2009
3%
01.01.2010
31.12.2010
1%
01.01.2011
 
1.5%
 

Si deve pagare la sanzione prevista per l'inadempimento ridotta alle seguenti misure (distinte a seconda della data di commissione della violazione, in base a quanto stabilito dall'art. 1, commi 20 e 22, della legge 13.12.2010 n° 220):
 
 

  • mancato pagamento del tributo o di una sua parte, con regolarizzazione entro 30 giorni (art. 13, art. 13, comma 1, lett. a)
  • violazione commessa fino al 31.1.2011 = sanzione pari ad un dodicesimo del minimo previsto (che è del 30% per tutti i tributi), pari quindi al 2,50% dell'importo non versato
  •  violazione commessa dall'1.2.2011 = sanzione pari ad un decimo del minimo previsto (che è del 30% per tutti i tributi), pari quindi al 3% dell'importo non versato. 
 
  • · mancato pagamento del tributo o di una sua parte, con regolarizzazione oltre 30 giorni (art. 13, comma 1, lettera b)
  • violazione commessa fino al 31.1.2011 = sanzione pari ad un decimo del minimo previsto (che è del 30% per tutti i tributi), pari quindi al 3% dell'importo non versato, se la regolarizzazione avviene dopo 30 giorni. 
  • violazione commessa dall'1.2.2011 = sanzione pari ad un ottavo del minimo previsto (che è del 30% per tutti i tributi), pari quindi al 3,75% dell'importo non versato
  • omissione della presentazione della dichiarazione (art. 13, comma 1, lettera c)
  • violazione commessa fino al 31.1.2011 = sanzione pari ad un dodicesimo del minimo previsto, se la dichiarazione viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine. Sia per l'ICI che per l'imposta comunale sulla pubblicità la sanzione minima prevista per la omessa dichiarazione è pari al 100% dell'imposta dovuta, con il minimo di euro 51, per cui la sanzione ridotta è dell' 8,33% con il minimo di euro 4 (La sanzione dell' 8,33% va calcolata sulla differenza di imposta risultante dalla dichiarazione presentata tardivamente e quella versata tempestivamente in autotassazione; se non c'è differenza di imposta, allora va pagato solo il minimo).
  • violazione commessa dall'1.2.2011 = sanzione pari ad un decimo del minimo previsto, che per l'ICI è pari al 100% dell'imposta dovuta, con il minimo di euro 51, per cui la sanzione ridotta è del 10% con il minimo di euro 5.
  • presentazione di dichiarazione infedele (art. 13, comma 1, lettera b)
  • violazione commessa fino al 31.1.2011 = sanzione pari ad un decimo del minimo previsto, se la presentazione della dichiarazione rettificativa di precedente dichiarazione infedele avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. Sia per l'ICI che per la imposta comunale sulla pubblicità la sanzione minima prevista per la infedele dichiarazione è pari al 50% dell'imposta dovuta, per cui la sanzione ridotta è del 5%. 
  • violazione commessa dall'1.2.2011 = sanzione pari ad un ottavo del minimo previsto, che per l'ICI è pari al 50% dell'imposta dovuta, per cui la sanzione ridotta è del 6,25%.
 

NB: Si evidenzia che il regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 164 del 22.12.1998) prevede all'art. 16, comma 3, che le riduzioni delle sanzioni previste per i casi di ravvedimento del contribuente si applicano anche oltre i termini ivi previsti e fino a che la violazione non sia constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. In questi casi, per la regolarizzazione dei versamenti, si applicano le sanzioni ridotte previste per la regolarizzazione oltre 30 giorni.
Si segnala inoltre la modifica introdotta all'art. 16 suddetto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 7.4.2009: il contribuente può ora ricorrere all'istituto del ravvedimento anche per sanare le irregolarità relative alla omessa o incompleta o tardiva richiesta di esenzioni o di agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, presentando la relativa richiesta documentata e pagando la sanzione di euro 51,00.

Il pagamento va effettuato utilizzando gli ordinari bollettini di conto corrente postale previsti per i singoli tributi.
Per l'ICI è possibile utilizzare, oltre al tradizionale bollettino, anche il mod. F24: in ogni caso ricordarsi di barrare l'apposita casella del ravvedimento operoso.
Se si utilizza il bollettino, gli estremi del conto corrente sono i seguenti:
intestazione = "Equitalia Cerit spa prov. LU-ICI-Agente riscossione"
numero conto corrente = 88676747
Se si utilizza il mod. F24, i codici previsti sono i seguenti:

  • codice catastale del comune di Lucca = E715
  • codice 3901 = ICI per l'abitazione principale
  • codice 3902 = ICI per i terreni agricoli
  • codice 3903 = ICI per le aree fabbricabili
  • codice 3904 = ICI per gli altri fabbricati
  • codice 3906 = ICI interessi
  • codice 3907 = ICI sanzioni
  •  

Riguardo alle modalità di compilazione dei modelli di pagamento, si ricordano le istruzioni fornite dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 184 del 13.7.1998, relativamente al bollettino di conto corrente: nelle caselline dedicate alle voci "terreni agricoli", "aree fabbricabili", "abitazione principale", "altri fabbricati" devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta e, quindi, senza maggiorarli della sanzione ridotta e degli interessi. La somma che si va a versare deve, invece, comprendere, oltre all'imposta, la sanzione ridotta e gli interessi.

Riguardo al pagamento con il mod. F24 non esistono istruzioni così dettagliate; data comunque la previsione dei codici tributo sopra indicati, si ritiene che nel mod. F24 debbano essere indicate separatamente le voci relative a imposta, sanzioni ed interessi, ognuna con il suo codice specifico.

Per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, va utilizzato l'apposito bollettino di conto corrente postale, versando sul conto n° 11859550 intestato a "Comune di Lucca - Ufficio tributi - Servizio pubblicità affissioni - Serv. Tesoreria".

Se il ravvedimento comporta la presentazione della dichiarazione, indicare su quest'ultima che si tratta appunto di ravvedimento operoso ed allegare fotocopia della ricevuta di pagamento.

N.B. Si ribadisce che per sanare l'infrazione commessa è necessario pagare interamente gli importi indicati (tributo dovuto + interessi + sanzione ridotta); la omissione di uno solo di essi comporta la perdita del beneficio.

 

Adesione all'accertamento

Il contribuente che ha commesso delle irregolarità in materia di obblighi dichiarativi, non sanate con il ravvedimento operoso, ha la possibilità di una riduzione delle sanzioni, anche dopo avere ricevuto l'accertamento dell'ufficio: infatti il regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 164 del 22.12.1998) prevede, all'art. 16, la riduzione ad un quarto delle sanzioni irrogate se, entro il termine per ricorrere alla Commissione tributaria provinciale, il contribuente aderisce all'accertamento, con il pagamento del tributo dovuto e delle relative sanzioni.
N.B. la riduzione riguarda solo le sanzioni irrogate per le violazioni agli obblighi dichiarativi; le sanzioni relative alle irregolarità in materia di versamenti non sono riducibili.

 
 

Accertamento con adesione

Il contribuente che riceva un accertamento tributario del Comune di Lucca ha anche la possibilità di ricorrere all'istituto dell'accertamento con adesione, disciplinato con il regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 165 del 22.12.1998. Questo istituto consente al contribuente di richiedere con domanda scritta in carta libera, prima dell'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione tributaria provinciale, di procedere ad una revisione concordata dell'accertamento, fornendo contestualmente gli elementi su cui si basa la richiesta.
La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per novanta giorni i termini di impugnazione e quelli di pagamento.
L'impugnazione dell'avviso di accertamento alla Commissione tributaria provinciale preclude l'avvio del procedimento ad istanza di parte e, se interviene dopo l'avvio, comporta rinuncia all'istanza di definizione presentata.
L'ufficio comunale competente provvede, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza del contribuente, a formulare l'invito a comparire, anche telefonicamente o in via telematica.
Nel caso si raggiunga l'accordo tra ufficio e contribuente, quest'ultimo ottiene la riduzione delle sanzioni nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

 

Normativa di riferimento

I decreti legislativi 18.12.1997 n° 471, n° 472 e n° 473 (pubblicati sul supplemento ordinario n° 4/L alla Gazzetta Ufficiale n° 5 del 8.1.1998) e successive loro modificazioni e integrazioni sulla disciplina delle sanzioni tributarie;
il regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie approvato dal Consiglio Comunale con delibazione n° 164 del 22.12.1998;
il regolamento per la disciplina dell'accertamento con adesione del contribuente (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 165 del 22.12.1998);
l'art. 1, commi da 18 a 22, della legge 13.12.2010 n° 220.

 
Ultimo aggiornamento: Venerdì, 18 Feb 2011, alle ore 13:24