Incendi boschivi

L'attività dell'Ufficio Protezione Civile nella gestione degli incendi boschivi

Incendi boschivi

Il Comune di Lucca è indicato, dalla Regione Toscana, tra quelli della provincia a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi. Per questo il tema della lotta agli incendi ha sempre assunto grande importanza, il Servizio di Protezione Civile del Comune e di Lucca, si è fatto quindi promotore di iniziative volte a far conoscere ai cittadini i comportamenti corretti da seguire ed anche per aiutare chi ha il compito dello spegnimento degli incendi boschivi. È il caso del progetto "A scuola di Prevenzione", il cui percorso didattico inizia nelle classi terze delle scuole elementari affrontando l'argomento relativo ai rischi dell'incendio boschivo. Inoltre, all'inizio del periodo a maggior rischio incendio il Comune di Lucca informa tutta la popolazione attraverso un avviso ai cittadini nel quale sono indicati i comportamenti a rischio da evitare e le eventuali sanzioni collegate.
La Regione Toscana con la Legge Regionale n°39 del 21/03/2000 Legge forestale della Toscana ed il successivo Regolamento (DPGR 8 agosto 2003, n. 48/R Regolamento Forestale della Toscana) in attuazione dell'art. 39 della L.R. 39/2000 unifica, coordina e modifica la normativa in materia forestale seguendo i principi dettati dallo Stato. All'art. 39 comma 4 lettera c punto 4 della L.R. 39/2000 è indicato che il Regolamento Forestale disciplina la prevenzione, la salvaguardia e la tutela del territorio dagli incendi boschivi.

Con questi due strumenti normativi vengono definiti i periodi, le aree a rischio e le azioni di carattere preventivo necessarie a diminuire o limitare il rischio di incendi.
Il PERIODO a rischio di incendio (art. 61 del Regolamento Forestale) è quello compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno. Nell'art. 58 sono indicate le AZIONI che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendi boschivi :

 
  1. l'accensione di fuochi e di carbonaie; 
  2. l' abbruciamento di residui vegetali; 
  3. l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville; 
  4. l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili.
 

A tal proposito, l'Ufficio Protezione Civile ha realizzato un manifesto, che è stato affisso negli appositi spazi cittadini e uffici pubblici a firma del Sindaco di Lucca, che invita la popolazione a seguire comportamenti corretti, al fine di evitare gli incendi boschivi.

 
 
 

In merito alla difesa dei boschi dagli incendi all'art.70 ter della L.R. 39/2000 sono indicate le competenze ed attività che devono svolgere i comuni:

  1. istituiscono proprie squadre di antincendio boschivo, anche attraverso convenzioni con le associazioni di volontariato. Il Comune di Lucca già dagli anni '90 ha stipulato accordi con la Comunità Montana Zona N Area Lucchese la quale organizza istituzionalmente un servizio prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi; 
  2. assicurano i servizi logistici necessari per le squadre di pronto intervento e per gli altri soggetti che concorrono all'estinzione dell'incendio. Il Comune di Lucca gestisce direttamente questo sevizio attraverso la Protezione Civile Comunale; 
  3. provvedono ad istituire il catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche delle schede indicative trasmesse dal Corpo Forestale dello Stato. L'Ufficio Protezione Civile del Comune di Lucca provvede al rilevamento delle aree bruciate che invia per competenza al Settore 9 Pianificazione, Programmazione e Sviluppo del Territorio il quale, con deliberazione di Giunta Municipale n° 339 del 4.11.2005, ha istituito il 'Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco '; 
  4. aggiornano annualmente il catasto e registrano le scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7 dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati all'articolo 76, commi 4, 5 e 7 della L.R. 39/2000.
 

Nei boschi percorsi da incendi è VIETATO, ai sensi dell'art. 76 L.R. 39/2000:

  1. per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame; 
  2. per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria;
 

Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, è vietata:

  1. per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura; 
  2. per un periodo di dieci anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana" (31.3.2000 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 14)

 
 

APPROFONDIMENTI:

Per un ulteriore approfondimento sulle azioni dei comuni italiani in materia di prevenzione e mitigazione del rischio incendi boschivi si consiglia la lettura del documento pubblicato la Legambiente "ECOSISTEMA INCENDI 2006".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì, 22 Giu 2011, alle ore 12:09