ICI : Esenzione per l'abitazione principale
Il decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28.5.2008, in vigore dal 29.5.2008, ha introdotto, con l'art. 1, l'esenzione dall'ICI (imposta comunale sugli immobili) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
A tale proposito si forniscono le alcune indicazioni applicative, con riserva di eventuali, successive integrazioni e modifiche:
- L'esenzione si applica a decorrere dal 2008 a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (cioè quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, ecc., dimora abitualmente), intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.
- Non rientrano nell'esenzione, e quindi l'ICI rimane dovuta, le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9, le quali possono tuttavia continuare ad usufruire della detrazione ordinaria.
- L'esenzione spetta anche per le abitazioni principali assimilate dal comune con proprio regolamento, cioè, nel caso di Lucca, per l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado).Dall'1.1.2009 per usufruire della equiparazione alla abitazione principale di quella concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari è necessario che l'uso gratuito risulti da un contratto di comodato debitamente registrato. Tale disposizione si applica solo agli usi gratuiti che si verificano a partire dall'1.1.2009 (non a quelli che si sono realizzati in precedenza).; per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- Anche se la norma suddetta dell'art. 1 del D.L. n° 93/08 non prevede nulla al riguardo, l'esenzione si intende valere pure per le pertinenze dell'abitazione principale (p. es., garage, box, cantina, ecc.), in base al criterio generale del codice civile secondo cui il regime giuridico delle pertinenze è quello del bene principale. Si ricorda inoltre che il regolamento ICI del comune di Lucca considera le pertinenze parte integrante delle abitazioni principali, anche se distintamente iscritte in catasto.
- L'esenzione spetta anche per la casa coniugale del coniuge separato non assegnatario della stessa, a condizione che tale coniuge non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. Per il coniuge separato assegnatario della casa coniugale vale ovviamente il criterio generale di esenzione per l'abitazione principale.
- L'esenzione spetta inoltre per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
Si riporta a seguire il testo dei primi tre commi dell'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, che disciplinano l'esenzione:
Art. 1.
Esenzione ICI prima casa
1. A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
2. Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
3. L'esenzione si applica altresi' nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.
Commi 4-7 omissis
Ultimo aggiornamento: Martedì, 09 Ago 2011, alle ore 09:09