Assegno di Maternità

L'assegno di maternità è un contributo economico per la nascita del figlio a favore delle madri disoccupate, che non abbiano quindi la copertura previdenziale prevista per il periodo dell'astensione obbligatoria dal lavoro o che abbiano una copertura previdenziale inferiore al contributo concesso, che per l'anno 2011 ammonta a Euro 316,25 per cinque mensilità.

L'assegno viene calcolato sulla base dell'I.S.E. (Indicatore Situazione Economica), è richieso al Comune di residenza e concesso dall'I.N.P.S. nella misura intera, per l'anno 2011,  in un'unica rata di Euro 1581,25.

Nel caso di nascite gemellari l'assegno viene moltiplicato per il numero dei figli nati.

L'assegno può essere concesso per ogni figlio nato e per ogni minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento preadottivo o di adozione.

La richiesta può essere fatta anche dal padre in caso di assenza della madre (mancato riconoscimento o decesso).

COME FARE

 
 (117 KB)Modulo domanda assegno maternità (117 KB).

DOVE RIVOLGERSI

Per la consegna
Ufficio Protocollo Via S. Maria Corteorlandini, 3
Orario: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8.45 alle 13.15
Martedì e Giovedì dalle 8.45 alle 17.15
 
Per l'assistenza alla compilazione dell'I.S.E.
Ufficio Relazioni con il Pubblico - Via del Moro n. 17
Dopo avere preso un appuntamento, telefonando al numero 0583/4422
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8.45 alle 13.15
Martedì e Giovedì dalle 8.45 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.15 

REQUISITI

PAGAMENTO

Il pagamento viene effettuato dall'I.N.P.S con un assegno non trasferibile spedito, per mezzo di raccomandata A.R.,  presso l'indirizzo del richiedente.
Su richiesta, il pagamento può essere con accredito su conto corrente bancario o postale, fornendo all'ufficio le coordinate necessarie.

NOTIZIE UTILI

La madre, che ha avuto almeno tre mesi di contributi nei diciotto mesi prima del parto, e che non ha copertura previdenziale della maternità, può richiedere l'erogazione dell'assegno direttamente all'I.N.P.S. sempre entro sei mesi dalla nascita del bambino.
In questo caso non occorre calcolo I.S.E.

Ultimo aggiornamento: Martedì, 23 Ott 2007, alle ore 14:49
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