Il problema dei campi elettromagnetici causati da linee elettriche è molto sentito dalla popolazione sia per l'esposizione che per l'impatto paesaggistico dei sostegni o tralicci sul territorio.
Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica (elettrodotti in cavo aereo e/o interrato, cabine di trasformazione) le normative vigenti fissano le seguenti competenze autorizzative:
La normativa di riferimento è il D.P.C.M. 23 aprile 1992 "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
I limiti di esposizione sono i seguenti:
- 5 kV/m e 0,1 mT rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica, in aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che la popolazione trascorra una parte significativa della giornata;
- 10 kV/m e 1 mT rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica, nel caso di esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore al giorno.
Il Decreto fissa inoltre le distanze di rispetto delle linee elettriche esterne a 132 kW, 220 kW e 380 kW di qualunque conduttore della linea da fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati.
Le distanze sono:
Per linee a tensione nominale diversa superiore a 132 kW e inferiore a 380 kW la distanza di rispetto viene calcolata mediante proporzione diretta da quelle indicate.
Per linee a tensione inferiore a 132 kW restano ferme le distanze previste dal Decreto Interministeriale 16 gennaio 1991.
Per i tratti di linee elettriche esistenti che non rispettano le distanze di cui sopra dovranno essere individuate azioni di risanamento con programmi da completare entro il 31 dicembre 2004.