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Eventi della vitaLe nascite avvenute sul territorio italiano devono essere registrate all'Ufficio di Stato Civile, il quale provvede a trasmettere la comunicazione al comune di residenza dei genitori, o in caso di residenze diverse, a quello della madre.
La dichiarazione è l'adempimento che prelude alla formazione dell'atto per l'iscrizione della nascita nel registro di stato civile. Nella dichiarazione deve essere indicato il nome scelto per il nascituro. Con la registrazione della nascita l'individuo assume la propria identità personale, ed acquista la capacità di essere titolare attivo e passivo di diritti.
E' garantita alle donne che lo desiderino, la possibilità di partorire nelle strutture sanitarie pubbliche mantenendo l'anonimato, e senza quindi alcun obbligo di riconoscimento del figlio. In questo caso la dichiarazione di nascita è effettuata dal medico/ostetrica che hanno assistito al parto rispettando la volontà della madre di non essere nominata ed il neonato verrà affidato ai servizi sociali per essere avviato all'adozione.
I figli di genitori uniti da matrimonio tra loro si dicono "legittimi", in caso contrario sono definiti figli "naturali". Quando i genitori sono uniti dal vincolo matrimoniale la dichiarazione di nascita effettuata da uno di essi equivale a riconoscimento del figlio da parte di entrambi.
Il genitore che intende effettuare il riconoscimento del figlio naturale, può farlo sia al momento della dichiarazione di nascita che in un momento successivo o precedente. Gli stranieri dovranno produrre un documento dell'Autorità Consolare del paese di appartenenza dal quale risulti che il riconoscimento del figlio naturale nato in Italia non è contrario alla legislazione del paese di origine.
I genitori naturali non devono essere tra loro parenti od affini nei gradi che ostano al riconoscimento (art. 251 del Codice Civile).
Per poter riconoscere un figlio è necessario aver compiuto 16 anni.
Il nome imposto deve corrispondere al sesso e può essere composto da più elementi onomastici anche separati, per un massimo di tre; non è considerata la presenza di virgole, trattini o altri segni e quindi l'atto è formato senza questi segni di interpunzione. I prenomi composti da più elementi sono integralmente riportati nei documenti e atti ufficiali e nelle certificazioni, senza possibilità di abbreviazione.
E' vietata l'attribuzione del nome del padre, del fratello o della sorella se viventi, un cognome come nome o nomi ridicoli o vergognosi. I nomi stranieri devono essere espressi con le lettere dell'alfabeto italiano esteso a J, K, X, Y e W e - ove possibile - anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine.
Il figli legittimi o naturali riconosciuti assumono il cognome del padre.
Nell'attribuzione del cognome ai figli nati in Italia di cittadini stranieri deve osservarsi la normativa del paese di appartenenza. Il middle nome previsto dalla normativa filippina viene aggiunto al nome proprio.
Il figlio di stranieri nato in Italia è cittadino del paese di appartenenza dei genitori, a meno che la trasmissione della cittadinanza non sia prevista dalla normativa del paese di appartenenza od i genitori siano apolidi.
Oltre il termine di 10 gg. il dichiarante dovrà indicare le ragioni del ritardo.
Servizio di Stato Civile (Ufficio Nascite e Matrimoni riti ammessi) - presso la sede dei Servizi Demografici Via San Paolino n. 142 Lucca - tel. 0583 442857 - fax 0583 442967
Orario al pubblico:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle 8.45 alle 13.15.
Martedì e Giovedì dalle 8.45 alle 17.15