Trasferimento di residenza

NOVITA': Cambio di Residenza in tempo reale dal 9 maggio 2012

Dal 9 Maggio 2012 inizia la prima attuazione delle disposizioni dell'art. 5 del  dl 9 febbraio 2012 (legge di conversione 35 del 4 aprile 2012) inerente il "Cambio di Residenza in tempo reale"
 
Per conoscere le disposizioni definitive bisognerà comunque attendere la revisione del regolamento anagrafico (con dpr) - Nel frattempo con circolare ministeriale sono state impartite le disposizioni necessarie all'avvio, come di seguito riportato 

 

Modulistica e disposizioni per la prima attuazione

Le domande di iscrizione provenienti da altro comune o dall'estero, di cambio di abitazione all'interno del comune o, di trasferimento all'estero (per i soli cittadini italiani) redatte su modulistica ministeriale debitamente compilata e sottoscritta e corredata della documentazione indicata dal ministero stesso, potranno essere presentate, per:

 

per posta raccomandata all'indirizzo: Comune di Lucca - Anagrafe, Via Santa Giustina, 6 - 55100 Lucca  

 

per fax al n. 0583 442855

 

o, per via telematica, nel rispetto di una delle seguenti condizioni:

  • la richiesta sia sottoscritta con firma digitale
  • la dichiarazione sia trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata (pec) del dichiarante
  • la dichiarazione recante la firma in originale e la riproduzione integrale del documento di identità valido del dichiarate, siano entrambi acquisiti a mezzo scanner e trasmssi per posta elettronica semplice 
 

 all'indirizzo mail  (ATTENZIONE: varia in ragione della modalità d'invio prescelta)

 

La dichiarazione di residenza è resa a norma del dpr 445/2000, pertanto in caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli art. 76 e 77 dello stesso dpr, che dispongono la decadenza dai benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica), nonchè il rilievo penale. E' perciò prevista la comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza

 

Il nuovo procedimento (in breve)

 
  • è rilasciata all'interessato, contestualmente alla presentazione allo sportello o successivamente, con altro mezzo, la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla Legge 241/90 e recante l'informazione degli accertamenti da eseguire e la durata del procedimento;
  • entro 2 giorni lavorativi il comune dispone la registrazione della nuova residenza, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta e - ove ne ricorra il caso - richiede la cancellazione al comune di provenienza, il quale la dispone entro 2 giorni lavorativi. Lo stesso comune di provenienza entro 5 giorni lavorativi comunica/conferma al comune di nuova iscrizione i dati necessari alla registrazione della scheda individuale e di famiglia;
  • nelle more il comune di nuova iscrizione rilascia solo certificazioni di residenza e stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate; il comune di provenienza invece sospende immediatamente la certiicazione;
  • il comune di nuova iscrizione dispone - attraverso la Polizia Municipale - accertamenti per la verifica della dimora abituale, dei quali deve obbligatoriamente comunicare l'esito all'interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, pena il silenzio-assenso;
  • in caso di pre-requisiti mancanti (es. titolo di soggiorno) od esito negativo dell'accertamento in ordine alla dimora abituale - fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra - il comune  invia all'interessato il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10 bis Legge 241/90 smi. L'interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente
  • le richieste prive di informazioni essenziali NON sono ricevibili 
  • la mancata comunicazione dei dati della patente di guida e dei documenti di circolazione dei veicoli non rende la dichiarazione di iscrizione in anagrafe o cambio di indirizzo irriceevibile e tuttavia pone l'intestario di questi documenti in una condizione di violazione dell'obbligo di comunicazione di variazione della residenza alla Motorizzazione Civile; obbligo previsto dalla normativa specifica e che è pesantemente sanzionato.

Modulistica e documentazione necessaria per i cittadini comunitari e stranieri

 
 
 
notizie utili.
 

La disciplina pre-esistente al 9 maggio 2012

Il Cittadino che cambi abitazione all'interno del Comune o con provenienza da un altro Comune o dall'estero è tenuto, per sé e per i propri familiari, a dichiarare la variazione all'anagrafe entro 20 giorni dal trasferimento.

Le richieste di iscrizione in anagrafe con provenienza da altro Comune o dall'estero dei cittadini di provenienza comunitaria al momento possono essere presentate unicamente all'anagrafe centrale.
Le richieste di immigrazione da altro Comune o dall'estero dei cittadini italiani o dei cittadini extracomunitari possono essere presentate anche agli sportelli decentrati presso le Circoscrizioni. 
 
I trasferimenti all'interno del Comune (e le altre variazioni riguardanti persone già residenti) oltre che all'anagrafe centrale ed alle Circoscrizioni possono essere presentate per posta (è disponibile la modulistica)  per maggiori informazioni.

Con la dichiarazione le persone coabitanti non unite da vincoli di parentela/affinità dovranno dichiarare l'esistenza o meno di vincoli affettivi. La dichiarazione dell'esistenza di vincoli comporta l'iscrizione come appartenenti allo stesso nucleo familiare ed il vincolo così registrato cessa solo al cessare della coabitazione.

La dichiarazione di variazione della residenza è sottoposta ad accertamento della Polizia Municipale.

Hanno diritto a presentare richiesta di registrazione della residenza i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale e che dimorino stabilmente nel Comune.

I cittadini appartenenti agli altri paesi dell'Unione Europea per soggiorni superiori ai tre mesi sono tenuti a richiedere l'iscrizione in anagrafe, documentando il possesso dei requisiti previsti per il soggiorno. 

 

Documentazione da presentare / informazioni essenziali:

  • indirizzo esatto dell'abitazione (denominazione via dello stradario ufficiale, numero civico, frazione) 
  • documento di riconoscimento (per gli stranieri passaporto o documento equipollente) 
  • codice fiscale, se non già residenti nel Comune 
  • patente di guida e carta di circolazione/contrassegno di identificazione degli eventuali veicoli di proprietà, necessari al dichiarante per poter compilare la richiesta di aggiornamento di indirizzo da inoltrare alla Motorizzazione Civile (una per ogni familiare interessato) NB in alcuni particolari casi (auto d'epoca, taxi, veicoli agricoli, rimorchi superiori a 7 tonnellate ecc.) il titolare del documento deve provvedere alla variazione direttamente, attraverso la locale Motorizzazione Civile.
  • informazioni utili ad orientare l'attività informativa della Polizia Municipale
  • per le residenze in alloggi di edilizia economico-popolare il nulla-osta dell'ERP 
  • nel caso di inserimento in nucleo familiare già residente nell'abitazione, dichiarazione di conferma di un membro maggiorenne del nucleo in questione (*) 
  • per le scissioni di nucleo familiare comprendenti minori, il consenso al trasferimento dell'altro genitore (*)

(*) entrambe le dichiarazioni consentono di evitare la sospensione del procedimento per informarne i cointeressati.

 

Oltre a quanto sopra gli stranieri devono produrre:

  • se appartenenti agli altri paesi dell'U.E.: documentazione del possesso dei requisiti previsti per il soggiorno o Attestazione di Soggiorno Permanente e richiesta di iscrizione anagrafica in bollo (€ 14,62);
  • se appartenenti ad un paese extracomunitario: permesso/carta di soggiorno o, ricevuta della richiesta di rinnovo o, nei casi previsti la ricevuta della presentazione del primo permesso e passaporto con visto d'ingresso per motivi familiari/di lavoro rilasciato dall'Autorità Consolare Italiana nel paese di origine e copia non autenticata del nulla-osta/contratto di lavoro sottoscritto allo Sportello Unico per l'Immigrazione o, nel caso di discendenza da avo italiano, ricevuta della dichiarazione di presenza e attestazione dell'autorità consolare italiana all'estero competente, della mancata perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo
 

Informazioni residenza extracomunitari in lingua inglese, albanese e araba

scarica le informazioni nella lingua di interesse

 
 
 

DOVE RIVOLGERSI

Ufficio Anagrafe - Settore Servizi Demografici - Via S. Paolino, 140 - Lucca
Tel. 0583/4422 - Fax 0583/442855 

Circoscrizione 2 Via Simonetti San Vito
Circoscrizione 3 Viale Einaudi Sant'Anna
Circoscrizione 7 Via Urbiciani San Concordio
Circoscrizione 8 Via Sa Gemignano San Gemignano di Moriano 
 
Per orari vedi sotto: " tutte le informazioni "

 

QUANDO

 

TEMPI DI DEFINIZIONE

Il termine previsto dalle norme è di 90 giorni.
 
Cambi di indirizzo all'interno del Comune tempo stimato 30-60 giorni. Il termine è strettamente dipendente dal buon esito degli accertamenti della Polizia Municipale, in quanto in caso di primo accertamento negativo ne viene data comunicazione all'interessato ed una volta acquisite eventuali controdeduzioni, è disposta una nuova attività di verifica.

Per i trasferimenti da altro Comune è inoltre necessario attendere la cancellazione da parte del Comune di residenza (tempi variabili da Comune a Comune).

Nei tempi di definizione NON possono essere rilasciate certificazioni per le quali l'esito del procedimento possa costituire variazione del contenuto e la Carta di Identità. 
  
NB le novità introdotte dal decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 (recante disposizioni urgenti in matera di semplicazione e di sviluppo) ed enunciate all' art. 5 (Cambio di residenza in tempo reale) a norma dello stesso dl acquisteranno efficacia trascorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso decreto sulla G.U. e previa la modifica (su proposta del Ministero dell'Interno) del dpr 30 maggio n. 223 (Regolamento Anagrafico).

 

DOCUMENTI RILASCIATI

Al momento della presentazione della dichiarazione di iscrizione l'anagrafe viene rilasciata: una ricevuta/comunicazione di avvio del procedimento, la ricevuta della presentazione della richiesta di aggiornamento dei dati su patente di guida/carta di circolazione e per cittadini comunitari l' Attestazione della presentazione della richiesta di iscrizione secondo le norme previste per il soggiorno dei cittadini appartenenti ai paesi dell'U.E.

Per i cambi di indirizzo all'interno del Comune viene rilasciata: una ricevuta/comunicazione di avvio del procedimento,  la ricevuta della presentazione del modello per la variazione dati sui documenti della Motorizzazione Civile.

Per i cambi di indirizzo presentati autonomamente le ricevute/avvio del procedimento sono inviate per posta.

Una volta definita positivamente la richiesta: comunicazione di conclusione del procedimento e dati anagrafici della famiglia e per i cittadini comunitari Invito a ritirare il certificato di Iscrizione anagrafica secondo le norme previste per il soggiorno dei cittadini appartenenti all'U.E. presentando al servizio anagrafico marca da bollo da € 14,62 e 0.52 € in moneta (per diritti comunali).

 

MODULISTICA (preesistente al 9 maggio 2012)

 
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NOTIZIE UTILI

Concetto e decorrenza della residenza:
Le registrazioni anagrafiche devono corrispondere alla situazione di fatto.
Il concetto di residenza è fondato sulla dimora abituale, costituita dall'elemento obiettivo della permanenza in luogo e soggettivo dell'intenzione di avervi dimora stabile, quest'ultimo rilevabile dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali e familiari.
L'ottenimento (dal 9 maggio la conferma )della registrazione della residenza è pertanto subordinato al buon esito delle attività di verifica ed istruttoria sulla sussistenza del presupposto essenziale della dimora abituale.
La residenza decorrenza da giorno in cui l'interessato ha reso la dichiarazione di variazione.
Di questa data dovrà essere tenuta memoria, anche al fine di potere autocertificare i dati della residenza.

La famiglia anagrafica:
Agli effetti anagrafici la "famiglia" è un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o comunque da vincoli affettivi che coabitano abitualmente una stessa dimora.
Le persone coabitanti e legate dai vincoli suddetti non possono costituire nuclei familiari separati.
Una famiglia può essere composta anche da una sola persona.

Codice della Strada
La richiesta di aggiornamento dei dati della patente e dei documenti di circolazione è obbligatoria, l'omessa comunicazione è sanzionata.
La comunicazione alla Motorizzazione Civile viene inviata una volta definita positivamente la richiesta di variazione.
Qualora trascorsi 6 mesi da tale data non siano pervenuti tagliandi, si potrà contattare la Motorizzazione Civile al numero verde 800232323.
 
Iscrizione nelle Liste Elettorali
In caso di trasferimento da altro Comune, una volta definita la pratica anagrafica, alla prima revisione elettorale utile sarà provveduto all'iscrizione nelle Liste Elettorali, previa cancellazione dalle liste del Comune di provenienza.
I tempi delle revisioni elettorali sono fissi e prestabiliti, per i trasferimenti definiti nell'immediatezza delle consultazioni elettorali o referendarie, è pertanto possibile che l'iscrizione nelle Liste non si perfezioni in tempo utile a consentire l'esercizio del voto nel Comune di nuova residenza.
L'iscrizione nelle Liste elettorali comporta l'emissione di una nuova Tessera Elettorale, che verrà consegnata alla residenza dell'elettore nell'immediatezza della prima elezione utile.
In caso di cambio di indirizzo che comporti modifica del seggio elettorale, alla prima revisione utile si provvederà alla variazione della Liste.
All'elettore verrà poi inviata un "tagliando autodesivo" da apporre sulla Tessera Elettorale.
Per maggiori informazioni.    

Stranieri: Registrazione eventi di stato civile/rapporti di parentela
Per poter registrare in anagrafe il matrimonio celebrato all'estero o gli altri eventi di stato civile (divorzio, paternità e maternità ecc) è necessario produrre l'atto relativo legalizzato e tradotto in Italiano nelle forme di legge.
Fatti salvi i casi di esenzione previsti da accordi/convenzioni internazionali, alla legalizzazione si provvede all'estero mediante l'Apostille, apposta sul documento dall'Autorità Straniera competente o, mediante certificazione dell'Ambasciata/Consolato d'Italia nello Stato Estero di riferimento.
La traduzione può essere richiesta sia all'Autorità Consolare Italiana nello stato estero di provenienza che in Italia, all'Ambasciata dello Stato Estero di appartenenza, in questo caso - fatti salvi particolari accordi internazionali - la firma del traduttore deve poi essere legalizzata in Prefettura.

 

ALTRI ADEMPIMENTI

  • Tariffa Igiene Ambientale - deve essere comunicata variazione di indirizzo al Sistema Ambiente su specifico modulo. Lo stampato è disponibile anche presso l'Ufficio Relazioni con Il Pubblico - Via del Moro, 17;
  • Allacciamento Acqua - Geal s.p.a.
  • Allacciamento Energia Elettrica - ENEL
  • Allacciamento GESAM
  • Allacciamento Telecom
 

INOLTRE

  • Nel caso di trasferimento da alloggio di proprietà ad altro alloggio di proprietà oppure da alloggio in locazione ad alloggio di proprietà è necessario comunicare la variazione o l'attivazione dell'I.C.I. all'Ufficio Tributi su specifico modulo entro e non oltre il 31 luglio dell'anno successivo alla variazione di residenza.
  • La comunicazione può essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo Generale, oppure direttamente all'Ufficio Tributi, oppure spedita con Raccomandata A.R.
 
 

INDIRIZZI UTILI

Ufficio Tributi
Via Bigongiari n.41 - S. Anna
Telefono 0583 442865/2834 - Fax 0583/442883
 
Protocollo Generale
Via S. Maria Corteorlandini n. 3
Telefono 0583 442576/2577 - Fax 0583/442505

 

Per i nuclei familiari che hanno attivato servizi del Comune a favore di minori od anziani presenti nella famiglia (trasporto scolastico, asilo nido, mensa scolastica, assistenza domiciliare, teleassistenza, trasporto agevolato ecc.) la variazione di residenza deve essere comunicata ai relativi uffici: Istruzione, Servizio Sociale ecc.

Istruzione e Servizi Scolastici
Piazza dei Servi - presso Centro Agorà
Ufficio Asili Nido - Telefono 0583 442996/2977 
Ufficio Mense Scolastiche - Telefono 0583 442980/81 
Ufficio Trasporto Scolastico - Telefono 0583 442983/84 - Fax 0583/442979

Servizio Sociale
Via S. Maria Corteorlandini n. 6
Telefono 0583/442606 - Fax 0583/442664 

 

ORARIO DI APERTURA

Tutti gli uffici comunali riportati sopra sono aperti al pubblico:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8.45 alle 13.15;
Martedì e Giovedì dalle ore 8.45 alle 17.15.

 

Se il trasferimento di residenza avviene all'interno del Centro Storico è necessario mettersi in contatto con l'Ufficio Permessi per ottenere il permesso per la circolazione e la sosta degli automezzi di proprietà.

Ufficio Permessi, presso Punto Metro di Viale Carducci - telefono 0583/582859
aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7,00 alle 16,00 ed il Sabato dalle alle ore 7,00 alle 13,00

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Ultimo aggiornamento: Lunedì, 12 Mar 2012, alle ore 13:19