Limiti accensione impianti termici

31/01/2012
Provvedimenti per la riduzione del rischio di superamento del valore limite giornaliero delle polveri sottili (PM10).


 

                                                                      IMPIANTI TERMICI zona climatica, periodo di accensione e orario consentito

 Per sapere in quale periodo è possibile accendere gli impianti termici, bisogna conoscere la propria zona climatica di appartenenza.
Il territorio nazionale è, infatti, stato suddiviso in sei zone climatiche con indicazione nell'Allegato A del D.P.R. n.412/93, della zona alla quale appartiene ogni singolo Comune.
I Comuni che non sono stati inseriti nella tabella anzidetta o nelle sue successive modificazioni ed integrazioni sono disciplinati da apposito provvedimento del Sindaco.
La zona climatica anzidetta indica in quale periodo e per quante ore è possibile accendere il riscaldamento negli edifici.
Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con durata giornaliera non superiore alla metà di quella prevista a pieno regime. È, inoltre, consentito il frazionamento dell'orario giornaliero in due o più sezioni, con attivazione dell'impianto compresa tra le ore 5 e le ore 23.
I Sindaci dei Comuni possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, con specifico provvedimento, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti, dandone immediata notizia alla popolazione.
Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio o l'eventuale terzo che se ne è assunto la responsabilità, che non "mantiene in esercizio gli impianti" e non  "provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni delle normative vigenti" è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000.
È essenziale conoscere la zona climatica di appartenenza del proprio Comune, anche perché la legge dispone che l'amministratore o, in mancanza, il proprietario (o i proprietari) debba esporre presso ogni impianto centralizzato di riscaldamento al servizio di una pluralità di utenti, una tabella dalla quale risultino il periodo annuale di esercizio, l'orario di attivazione giornaliera prescelto, le generalità e il domicilio del soggetto responsabile dell'impianto.
Si precisa, infine, che in alcuni Comuni possono essere adottati specifici provvedimenti limitativi per il contenimento dell'inquinamento atmosferico.





Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al
dr. Enrico Papadia - Comune di Lucca Settore Ambiente - tel.0583 442375 fax 0583 442402
e-mail: epapadia@comune.lucca.itl


Ultimo aggiornamento: Venerdì, 03 Feb 2012, alle ore 13:36