IL S I N D A CO
Viste le proprie precedenti ordinanze con le quali si impartiscono disposizioni per la selezione dei rifiuti urbani in frazioni merceologiche differenziate, per il loro conferimento e si stabiliscono le modalità per il servizio di raccolta degli stessi;
Rilevato che nei cassonetti situati in alcune viabilità sul confine Est, Sud-Est e Nord del territorio comunale vengono conferiti impropriamente rifiuti prodotti al di fuori dello stesso da parte di residenti nei comuni limitrofi. I quantitativi di rifiuti conferiti sono tali da esaurire in breve tempo la capacità dei contenitori presenti, di conseguenza, sacchi di rifiuti vengono depositati fuori dai cassonetti, dando luogo a situazioni di estremo degrado che determinano lo scadimento della qualità urbana;
Ritenuto pertanto necessario adottare idonee misure antidegrado a tutela del decoro e dell'igiene del territorio mediante la disposizione di un precetto che vieta il conferimento nei cassonetti dislocati sul territorio del comune di Lucca di rifiuti prodotti al di fuori della giurisdizione comunale;
Considerato che sulla base di quanto disposto dal decreto legge 23.5.2008 n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 21.7.2008 n. 125 che, tra l'altro, ha sostituito l'art. 54 del decreto legislativo 18.8.200 n. 267 (T.U.E.E.LL.) nonché, dall'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Interno del 5.8.2008, il Sindaco è legittimato ad emanare ordinanze nelle situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato, o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale"e sue successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689 come modificato dall'art. 6 bis della legge 24.7.2008 n. 125 di conversione del D.L. 23.5.2008 N. 92;
O R D I N A
e' vietato il conferimento e/o deposito di rifiuti prodotti al di fuori del territorio del Comune di Lucca nei contenitori stradali presenti sulla giurisdizione comunale nonché sul suolo pubblico e privato.
Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e di ulteriori sanzioni amministrative previste dall'ordinamento, la violazione delle disposizioni della presente ordinanza è punita con una sanzione amministrativa stabilita dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 6-bis del D.L. 23.5.2008 N. 92 convertito in legge 24 luglio 2008 N. 125;
Il presente atto è stato preventivamente comunicato al Prefetto ed è immediatamente esecutivo.
La presente ordinanza è notificata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune nonché portata a conoscenza della cittadinanza interessata attraverso i mezzi di informazione, ne dispone la trasmissione al Comando Vigili Urbani, all'A.N.P.A.N.A. - Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente e a Sistema Ambiente s.p.a. per la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni in essa contenute.
Contro il presente provvedimento è consentito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio.
Lucca, 24 Agosto 2010
Il SINDACO
Prof. Mauro Favilla