Accesso civico semplice
Accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul sito - sezione Amministrazione Trasparente - ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. L'accesso civico è un diritto regolato dall'art. 5 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, s.m.i.
Responsabile accesso civico
Il diritto di accesso civico si esercita mediante istanza di accesso inviata al Responsabile dell’Accesso Civico, Luigi Cupido (nominato con atto prot. gen. 4640 dell’11 gennaio 2019).
Contatti:
email: accessocivico@comune.lucca.it
tel. 0583.442976
Responsabile della trasparenza
Il Responsabile della Trasparenza è il Segretario Generale Dott. Fulvio Spatarella (nominato con Decreto n° 48 del 24 novembre 2021)
Contatti
email: rpct@comune.lucca.it
tel. 0583.4422
Come fare
La richiesta di accesso civico:
- non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitare l'accesso civico
- non deve essere motivata
- è gratuita
- va redatta su apposito modulo
La richiesta deve essere indirizzata al Responsabile dell’accesso ed inoltrata con una delle seguenti modalità:
- PEC: comune.lucca@postacert.toscana.it
- email: urp@comune.lucca.it
- Ap@ci (progetto ideato da Regione Toscana che permette a cittadini, imprese e associazioni di inviare documenti alle Pubbliche Amministrazioni senza l'obbligo della Posta Elettronica Certificata)
- posta ordinaria all'indirizzo: Ufficio Protocollo - Piazza San Giovanni Leonardi, 3
- consegnata direttamente all'URP o all'Ufficio Protocollo del Comune
Nel caso venga inviata a mezzo posta o consegnata direttamente all'URP, laddove la richiesta non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, dovrà essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
Entro 30 giorni (termine previsto dall’art. 5 comma 6 del Dlgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell'istanza, l'Amministrazione provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Se i documenti, le informazioni o i dati richiesti risultano già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, l’Amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nel caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato sopra il richiedente può (art. 5 commi 7 e 8 del Dlgs. N. 33/2013):
- presentare richiesta di riesame al Responsabile dell’accesso, che decide con provvedimento motivato, entro 20 giorni. In caso di rigetto dell’istanza potrà presentare ricorso al TAR;
- solo se nel termine indicato il Responsabile dell’accesso non abbia risposto alla richiesta di riesame, il richiedente può chiedere l’intervento del Titolare del Potere sostitutivo;
- presentare direttamente ricorso al TAR;
- presentare ricorso al Difensore civico.
Potere sostitutivo
Il Titolare del Potere sostitutivo è il Segretario Generale Dott. Fulvio Spatarella (nominato con Decreto n° 48 del 24 novembre 2021)
vai alle informazioni sul Potere Sostitutivo