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Accesso documentale (art. 22 e segg. L.n. 241/1990)

Il diritto di accesso documentale, disciplinato dal capo V della L. 241/1990, può essere esercitato dal cittadino su tutta l'attività dell'Amministrazione Comunale ed in particolare su atti, documenti e procedure che lo riguardano.

 
 

Il diritto di accesso e di informazione può essere esercitato anche nei confronti delle aziende, istituzioni, consorzi e società dipendenti o controllati dal Comune.

Oggetto dell'accesso sono le informazioni, gli atti, i documenti formati dal Comune, in possesso o comunque utilizzati dallo stesso ai fini dell'attività amministrativa, in qualunque forma essi siano realizzati,  (cartacea, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica....).

L’accesso agli atti si esercita:

  • in modo informale: mediante visione o rilascio di copia di documenti amministrativi o di qualunque altro atto pubblicato sul sito internet istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente (sotto-sezioni Albo pretorio on-line, Atti amministrativi, Amministrazione trasparente), direttamente presso l'URP. L'estrazione di copia cartacea è soggetta al pagamento dei costi di riproduzione.
  • in modo formale: mediante presentazione di apposita istanza redatta sulla modulistica prevista, in cui sono riportati i requisiti legittimanti l’istanza stessa. L’istanza è protocollata e inviata al servizio competente che risponde previa istruttoria (verifica dell’interesse, comunicazione agli eventuali controinteressati, eventuale contatto con richiedente per visione/ ritiro copie; altro).

Accesso formale

Il diritto di accesso si esercita con la presentazione di una domanda redatta sull'apposita modulistica contenente:

  • i dati del soggetto interessato/richiedente
  • l'indicazione se la copia del documento per il quale si richiede l'accesso è semplice o conforme; in quest'ultimo caso occorre specificare se la copia è in carta legale o in carta semplice (vedi DPR 642/72 tabella B per documenti esenti da bollo)
  • l'elenco degli atti richiesti
  • l'interesse che ne legittima la richiesta
  • la motivazione della richiesta
  • l'indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni e comunicare la possibilità di ritiro della documentazione richiesta
  • data e firma del richiedente

All'atto dell'accesso, i richiedenti dovranno esibire preventivamente un documento di identità valido e non scaduto.

La richiesta può essere presentata:

 
 

Pratiche paesaggistiche

Da maggio 2022 per le richieste di Accesso agli Atti relative alle Pratiche Paesaggistiche occorre utilizzare il seguente modulo:
 
 

UO responsabile dell'istruttoria

L’ufficio responsabile dell’istruttoria è l’Unità Organizzativa che ha prodotto il documento di cui viene richiesto l’accesso e/o lo detiene e conserva.

Termini procedimentali

30 giorni dalla presentazione della domanda.

Il suddetto termine può essere interrotto una volta in caso di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti o qualora si riscontri la presenza di soggetti controinteressati.

Prerequisiti necessari per poter avviare il procedimento

Il richiedente deve essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l'accesso.

Documentazione necessaria per avviare il procedimento

Il richiedente deve presentarsi munito di un documento di identita in corso di validità  e, ove occorra, la documentazione necessaria a comprovare i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato o qualsiasi altro documento che comprovi l'interesse connesso all'oggetto della richiesta.
Pertanto in caso di richiesta sottoscritta da persona appositamente delegata occorre che la medesima si presenti  munito di:

delega scritta firmata dal delegante
copia del documento di identità del delegante
copia del proprio documento di identità

Strumenti di tutela

Contro i provvedimenti di diniego e contro il silenzio sulle  istanze  di accesso ai documenti amministrativi il ricorso e' proposto entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, mediante richiesta di riesame dell'istanza al Difensore Civico, ove costituito, competente per ambito territoriale, ai sensi del art. 25, comma 4, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Costo del servizio

Il rilascio di copie degli atti per i quali si richiede l'accesso, è subordinato al pagamento del rimborso spese nella misura fissata dalla Deliberazione di Giunta Comunale

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Ultimo aggiornamento: Mercoledì, 10 Maggio 2023, alle ore 8:39