I possessori di immobili (fabbricati, terreni, aree fabbricabili) sono tenuti al pagamento dell'IMU in base al valore degli stessi immobili, determinato secondo i criteri di legge.
Le scadenze ordinarie per il versamento, da effettuarsi in autoliquidazione con modello F24, sono il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno di imposta.
La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni, nei casi previsti dalla norma, è il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni.
Novità 2025
1) per usufruire dell'aliquota ridotta dello 0,76 % in caso di immobile concesso in uso gratuito a familiari sono necessari i seguenti requisiti: parentela fino al secondo grado (in linea retta e collaterale), contratto registrato, abitazione principale del comodatario, immobili di categoria catastale da A/2 ad A/7. L'aliquota può essere applicata limitatamente ad un solo immobile. Si precisa che non è possibile applicare tra comproprietari la disciplina agevolata dell’IMU prevista per i comodati, in base alla sentenza della Corte di Cassazione n. 37346 del 20/12/2022;
2) non si applica più dal 2025 l'aliquota dello 0,76% sugli immobili in ristrutturazione in quanto non più consentita dalla normativa;
3) per richiedere le agevolazioni deve essere utilizzato il modello di dichiarazione IMU ministeriale (in caso di agevolazioni per comodato allegare copia del contratto e scrivere nelle note della dichiarazione gli estremi della registrazione dello stesso; in caso di agevolazioni per locazioni a canone concordato allegare copia del contratto e della attestazione di ripondenza ai sensi del D.M. 16 gennaio 2017 e scrivere nelle note della dichiarazione gli estremi della registrazione del contratto)