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Cittadini provenienti da paesi dell'Unione Europea

Attenzione: occorre riservare un appuntamento

Occorre riservare un appuntamento attraverso il n° 0583.442410 Voce Comune - disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30.

pec: comune.lucca@postacert.toscana.it (che riceve da email non certificate)
tel 0583.442838


Norme per la circolazione e il soggiorno nei paesi dell' Unione Europea

Dall'entrata in vigore del D.lgs 30/2007 NON è più previsto il possesso di carta di soggiorno per i cittadini comunitari che intendano dimorare in un altro stato membro dell'Unione Europea.
I cittadini appartenenti ai paesi dell'Unione Europea od assimilati in forza di specifici accordi (ovvero Svizzera, Repubblica di San Marino, Norvegia, Islanda e Liechtenstein) per soggiorni superiori ai tre mesi, sono tenuti a richiedere l'iscrizione anagrafica, documentando il possesso dei nuovi requisiti previsti per il soggiorno.

L'accoglimento della domanda di residenza resta subordinato all'esito positivo degli accertamenti sulla sussistenza effettiva del requisito della dimora abituale come definita dalla legislazione anagrafica.

 
 

I Requisiti previsti per il soggiorno

Per semplicità possono essere riassunti nelle tre casistiche principali indicate di seguito:

  • essere lavoratore subordinato o autonomo in Italia 
  • disporre, per se stesso ed i propri familiari, di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi in Italia 
  • essere un familiare del grado previsto (o partner di unione registrata) che accompagna un cittadino dell'unione rispondente alle condizioni prescritte.
 

Per la verifica del possesso di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, si dovrà fare riferimento ai criteri indicati dall'art. 29 comma 3 lettera b del d.lgs 25.7.1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) il quale prescrive: un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale.
L'assegno sociale, previsto dalla Legge 335/1995, è soggetto a perequazione annua in base all'aumento del costo della vita e €per l'anno 2020 l'importo è stato rideterminato in € 5.977,79 (per una persona)

Il requisito deve essere soddisfatto personalmente, non sono ammessi sponsor.
Per determinare le risorse necessarie per il soggiorno di eventuali familiari dovranno essere osservati i criteri previsti dal dlgs 3.10.2008 n. 160 in materia di ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri, ovvero per ogni familiare dovrà essere aggiunta la metà dell'importo dell'assegno sociale, mentre per il dichiarante con due o più figli a carico di età inferiore a 14 anni è richiesto il doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Nel calcolo sono computate le eventuali risorse economiche dei familiari conviventi con il richiedente.

 

Il soggiorno per motivi di lavoro può essere documentato:

  • in caso di lavoro subordinato: con contratto di lavoro contente dati identificativi INPS, INAIL, busta paga, oppure comunicazione di assunzione al C.I.P. (Centro per l'Impiego) ricevuta di denuncia INPS del rapporto di lavoro, preventiva comunicazione all' INAIL ecc. 
  • in caso di lavoro autonomo: con certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, attestazione di attribuzione della partita IVA, iscrizione ad Albo Professionale ecc.
 

L' Italia NON ha prorogato il regime transitorio (in vigore dal 2007 fino al 31 dicembre 2011) e che prevedeva restrizioni in materia di accesso al mercato del lavoro, nei confronti di lavoratori subordinati dei cittadini di Bulgaria e Romania. Come noto, per effetto di tale disposizione, i cittadini degli stati suddetti che intendevano iscriversi in anagrafe come "lavoratori subordinati" dovevano produrre il nulla-osta dello Sportello unico per l'imigrazione, fatta eccezione dei casi di attività subordinata in alcuni specifici settori,  per i quali invece l'accesso al mercato era già libero (agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale ed altamente qualificato; lavoro stagionale).
 
Pertanto, per effetto del meccanismo automatico previsto dal Trattato di adesione all'Unione Europea dei predetti Stati, le limitazioni all'accesso al lavoro per i cittadini Bulgari e Romeni sono decadute dal 1 gennaio 2012

 

Assistenza sanitaria: il lavoratore comunitario ed i suoi familiari (ovvero coniuge, discendente proprio o del coniuge di età inferiore a 21 anni od a carico, l'ascendente in linea retta proprio o del coniuge a prescindere dal grado di parentela) hanno la copertura del Servizio Sanitario Nazionale.
I comunitari con diritto di soggiorno per motivi diversi dal lavoro ed i loro familiari devono invece produrre assicurazione sanitaria di almeno 1 anno o pari almeno alla durata del corso di studi, se inferiore all'anno.
I formulari E106 - E120 - E121 (oE33) - E109 (o E37) soddisfano i requisiti della copertura sanitaria ai fini dell'iscrizione in anagrafe, mentre al contrario la tessera sanitaria europea TEAM, rilasciata dal paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria.

Diritto al soggiorno permanente: I comunitari residenti in modo regolare e continuativo in Italia da più di 5 anni non devono dimostrare il possesso requisiti suddetti in quanto titolari di dritto i Soggiorno Permanente.

Mancanza di requisiti per il Soggiorno: La mancanza dei requisiti previsti per il soggiorno comporta l'allontanamento dal paese.

 

La Regolarità del Soggiorno: Attestazioni.

Per le finalità connesse alla dimostrazione della regolarità del soggiorno è previsto il rilascio dei seguenti documenti:

  • l'Attestazione della richiesta di iscrizione in anagrafe che viene rilasciata all'atto della presentazione richiesta, unitamente alla ricevuta di dichiarazione di iscrizione/variazione anagrafica. La richiesta di iscrizione anagrafica in conformità al dlgs 30/2007, per espressa disposizione ministeriale ,è soggetta ad imposta di bollo (da € 16 €);
  • il Certificato di iscrizione anagrafica in conformità al d.lgs. 30/2007 di cittadino dell'Unione Europea - da rilasciarsi una volta definita positivamente la pratica di iscrizione anagrafica. E' soggetto al pagamento di bollo da € € 16  e di € 0,52 per diritti comunali; 
  • l'Attestazione del diritto permanente al soggiorno, da rilasciarsi a richiesta, previa verifica del possesso dei requisiti previsti. Questa attestazione e soggetta al pagamento di bollo da € 16 € e di € 0,52 € per diritti comunali.
 
 

Ritiro del titolo di soggiorno: l'interessato deve provvedere alla consegna alla Questura del Permesso/Carta di soggiorno scaduto od in corso di validità e della ricevuta di rinnovo qualora tuttora in possesso.

Modalità di richiesta

Per richiedere le Attestazioni di interesse (Attestazione di iscrizione anagrafica o  Attestazione  di soggiorno permanente) deve essere inviata una mail (o pec) all'indirizzo: Casella di Posta Certificata: comune.lucca@postacert.toscana.it
I cittadini che non possiedono una PEC possono inviare la documentazione da protocollare all'indirizzo email protocollo@comune.lucca.it e riceveranno una mail di avvenuta protocollazione con indicazione del numero di protocollo.

E' sempre necessario specificare un recapito telefonico.

L'Ufficio preposto contatterà il cittadino per concordare modi e tempi di consegna della documentazione.

Modulistica e note informative

 

Informazioni in Rumeno, Inglese, Francese

 

Posizione dei comunitari già presenti nel paese

In sede di prima attuazione del dlgs 30/2007, i comunitari entrati nel paese con la normativa precedente (e che non abbiano maturato il diritto al soggiorno permanente):

se in possesso di titolo di soggiorno scaduto dovranno documentare all'anagrafe il possesso dei nuovi requisiti previsti 
se in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità - anche se mai iscritti in una anagrafe italiana - si procederà alla sola verifica del requisito della dimora abituale

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Ultimo aggiornamento: Venerdì, 25 Novembre 2022, alle ore 8:55