L’art. 5 c.2 del D.L 223/2006 stabilisce che ” La vendita di cui al comma 1 (farmaci da banco ecc.) è consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale e deve essere effettuata nell’ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine…..omissis……”
Pertanto si deduce che la vendita di farmaci da banco on-line non possa essere effettuata proprio per la mancata presenza del farmacista che è tenuto anche ad una assistenza attiva al cliente.
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Pagina aggiornata il 19/06/2023