I requisiti morali richiesti dall’art. 11 L.R.T. 62/18 per l’esercizio dell’attività di distribuzione carburante devono intendersi riferiti al solo titolare dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di distribuzione carburanti o anche all’eventuale gestore?

La norma regionale dispone che non possono esercitare l’attività commerciale coloro che rientrano nelle fattispecie elencate all’art. 11 della L.R.T. 62/2018. Poiché il “gestore comodatario”, riceve in uso gratuito l’impianto al fine di esercitare una autonoma attività economica di vendita al dettaglio di carburante per autotrazione deve possedere i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 11.

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