Si, in caso di vendita di generi alimentari è necessario che il titolare sia in possesso di uno dei requisiti specifici individuati dall’art. 12 comma 1 della Legge Regionale Toscana 62/2018, denominati “requisiti professionali”. Nel caso in cui l’attività venga svolta da una società, associazione o organismo collettivo il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale. In caso di mancanza di requisiti del titolare può essere nominato un preposto che soddisfi i requisiti suddetti.
Il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Nel frattempo, puoi controllare se è stato rilasciata la versione statica
Pagina aggiornata il 19/06/2023