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IMU (2012- 2013)

L'Imposta Municipale Propria - Nota informativa


 

Aliquote e detrazioni per l'anno 2013

Estratto dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n° 14 del 4.3.2013 con cui sono state approvate le aliquote, la detrazione ed il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria:

  1. aliquota dello 1,06 %per tutti gli immobili (aree fabbricabili, fabbricati e terreni), ivi compresi gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, ad eccezione di quelli indicati nei successivi punti b), c), d), e), f) e g);
  2. aliquota dello 0,4 % per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale appartenente alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e relative pertinenze nonché per quelle assimilate dal successivo art. 5;
  3. aliquota dello 0,5% per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale appartenente alle categorie catastali A1, A7, A8, A9 e relative pertinenze nonché per quelle assimilate dall'art. 5 del regolamento;
  4. aliquota dello 0,96 % per gli immobili locati con contratto regolarmente registrato, limitatamente a quelli appartenenti alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7, a condizione che la locazione sia a fini abitativi. Detta aliquota ridotta si applica anche alle pertinenze dell'abitazione locata, a condizione che dette pertinenze siano espressamente indicate nel contratto di locazione e fermo restando che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per gli immobili locati non rientranti in detta previsione si applica l'aliquota di cui alla precedente lettera a);
  5. aliquota dello 0,56 % per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, con contratto regolarmente registrato, immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal 3° comma dell'art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431. Per la spettanza di tale aliquota è necessario che sussistano i requisiti di legge previsti per l'abitazione principale nei confronti del locatario, che deve quindi avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'immobile locato. Detta aliquota ridotta si applica anche alle pertinenze dell'abitazione locata, a condizione che dette pertinenze siano espressamente indicate nel contratto di locazione e fermo restando che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  6.  aliquota dello 0,76 % per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D3 (teatri, cinema, ecc.) e relative pertinenze;
  7. aliquota dello 0,76% per un solo immobile concesso in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli) con contratto di comodato regolarmente registrato, a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:


 g.1)- l'immobile deve essere classificato esclusivamente nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7;

g.2)- l'immobile deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, per cui se l'abitazione concessa in uso gratuito è composta da due o più unità immobiliari catastali, l'aliquota ridotta si applica comunque ad una sola di esse;

g.3)- l'immobile deve costituire l'abitazione principale del soggetto che lo ha in uso gratuito, che deve quindi avere la dimora abituale e la residenza anagrafica in esso, con uno stato di famiglia anagrafico diverso e distinto da quello del parente che concede l'uso;

g.4)- il soggetto concedente deve essere possessore, oltre che dell'immobile dato in uso
gratuito e di quello destinato a propria abitazione principale, ivi comprese le relative
pertinenze, di un solo altro immobile classificato nelle categorie catastali di cui al punto g.1), e relative pertinenze, per una quota non superiore al49%.

detrazione di euro 200,00 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale e relative pertinenze (più l'eventuale maggiorazione di euro 50,00 per ogni
figlio residente e dimorante di età non superiore a 26 anni).
 

N.B. L'utilizzo delle aliquote sopra previste alle lettere d), e) e g) richiede, a pena di decadenza dal beneficio, la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza dei requisiti prescritti, di cui deve comunque essere fornita l'indicazione precisa e analitica, al fine di consentire i controlli del comune. Non sono quindi considerate valide, ai fini del riconoscimento del beneficio dell'aliquota ridotta, dichiarazioni generiche e non documentate. Riguardo in particolare alle abitazioni concesse in uso gratuito ai sensi della suddetta lettera g), non è comunque valida la dichiarazione di uso gratuito eventualmente già presentata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili. La presentazione di tali dichiarazioni sostitutive di atto notorio deve avvenire entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU

 
 
 
 
 
 
 

Atti e regolamento IMU 2013


Aliquote IMU 2012

 

Chi deve pagare l'IMU

  • Il proprietario di immobili, inclusi i terreni (anche incolti) e le aree edificabili. 
  •  ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Riguardo al diritto di abitazione si precisa che è tale, p. es., quello del coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comuni, ai sensi dell'art. 540 del codice civile. E' anche diritto di abitazione, ai soli fini IMU, quello del coniuge separato assegnatario della ex casa coniugale.
  •  il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali.
  • il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto

Quali sono gli immobili soggetti all'imposta

  • i fabbricati (comprese le abitazioni principali e relative pertinenze).
  •  i fabbricati rurali.
  •  fabbricati rurali ad uso strumentale.
  •  le aree fabbricabili.
  • i terreni agricoli, anche se incolti.
 

Cosa si intende per abitazione principale

Ai fini IMU per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.

 

Cosa sono le pertinenze dell'abitazione principale

Possono essere esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

 

Base imponibile e valore degli immobili

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore dell'immobile è costituito dalla rendita catastale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di pagamento, aumentata del 5% e moltiplicata per:

 
IMMOBILI
MOLTIPLICATORE
fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati))
160
fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
140
fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e in quella D/5
80
fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5)
65 ***
fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe)
55
***moltiplicatore in vigore dall'01.01.2013,mentre nel 2012 era pari a 60
***moltiplicatore in vigore dall'01.01.2013,mentre nel 2012 era pari a 60
 

Aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito dal valore venale in comune commercio, determinato alla data del 1° gennaio dell'anno di pagamento.


 

Terreni agricoli

Per i terreni agricoli, il valore è costituito dal reddito dominicale risultante in catasto e vigente al 1° gennaio dell'anno di pagamento, aumentato del 25% e moltiplicato per 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

 
 

Casi di riduzione del 50% della base imponibile

  1. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio 2004, n. 42.
  2. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
 

Periodo d'imposta

L'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

 

Termini di pagamento per l'anno 2013

Per l'anno 2013 non sono più in vigore le regole particolari previste per l'anno 2012, per cui si applica il criterio ordinario secondo il quale il versamento dell'imposta dovuta è fatto in due rate di pari importo, scadenti la prima il 17 giugno 2013 (essendo il 16 domenica) e la seconda il 16 dicembre 2013, ferma restando la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 giugno 2013. Si evidenziano però i casi di sospensione dell'acconto di giugno 2013: il decreto legge 21.5.2013 n° 54 ha infatti sospeso il versamento dell'acconto 2013 per le seguenti categorie di immobili:

  1. abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  3. terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
 

Modalità di pagamento

 
 
 

Ulteriori informazioni sul pagamento

Novità IMU 2013

Eliminazione del versamento allo Stato
 
Nel 2013 non è più in vigore la norma
vigente nel 2012 che riservava allo Stato la metà dell'imposta calcolata con l'aliquota dello 0,76% (quindi lo 0,38%) per tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative  pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale; pertanto tutta l'IMU 2013 va pagata al comune, tranne l'unica eccezione costituita dagli immobili ad uso produttivo classificati  nel gruppo catastale D: per questi ultimi infatti lo Stato si è riservato il gettito corrispondente all'aliquota di base dello 0,76%, mentre al comune spetta solo l'eventuale eccedenza: quest'ultima è pari, nel caso di Lucca, allo 0,3% per tutte le categorie del gruppo D, essendo stata stabilita l'aliquota dello 1,06%, tranne la categoria D/3, per la quale è rimasta in vigore l'aliquota standard dello 0,76%.
Per il pagamento IMU si utilizza il modello F24 oppure l'apposito bollettino di conto corrente postale, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
 
Le modalità di pagamento IMU con il modello F24 sono queste:

 

 
  1. I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare il pagamento ESCLUSIVAMENTE con modalità telematiche.
  2. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
 
3912
IMU su abitazione principale e relative pertinenze - Comune
3913
IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune
3914
IMU per i terreni - Comune
3916
IMU per le aree fabbricabili - Comune
3918
IMU per gli altri fabbricati - Comune
3925
IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (compresi quelli rurali ad uso strumentale del gruppo D) - Stato
3930
IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - incremento Comune
3923
IMU - interessi da accertamento - Comune
3924
IMU - sanzioni da accertamento - Comune
 

c) Il codice catastale del comune di Lucca è E715.
 
 
Le modalità di pagamento IMU con il bollettino di conto corrente sono queste:

  1. Il  numero di conto corrente è 1008857615, esso è valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale. Su tale conto corrente non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico.
  2.  Il conto corrente postale è intestato a "PAGAMENTO IMU".
  3. La società Poste Italiane S.p.A. deve provvedere a far stampare a proprie spese i bollettini, assicurandone la disponibilità gratuita presso gli uffici postali.
  4. Il contribuente può effettuare il versamento dell'imposta tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A.; in tal caso, riceve la conferma dell'avvenuta operazione con le modalità previste per il Servizio di collegamento telematico. Unitamente alla conferma di avvenuta operazione, il contribuente riceve l'immagine virtuale del bollettino ovvero una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. L'immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito.
 
 
 

Arrotondamento. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
 
Importo minimo da versare. Si è tenuti al pagamento dell'IMU solo se la cifra da versare è superiore a euro 12,00 ed in tal caso il pagamento deve comunque essere effettuato per l'intero importo dovuto. L'importo indicato si riferisce all'imposta complessivamente dovuta.
 

 
 

Termini per la presentazione della dichiarazione IMU anno 2012 e documentazione

DICHIARAZIONE IMU

Il nuovo termine per la presentazione della dichiarazione IMU è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (prima era di 90 giorni dal verificarsi degli stessi eventi). Tale nuovo termine produce effetti anche sulle dichiarazioni dovute per l'anno 2012 che potranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2013 (così il Ministero dell'Economia e Finanze con la circolare n° 1/DF del 29.4.2013).
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Con il citato decreto di approvazione del modello sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

 
 
 
 
 

La Dichiarazione IMU deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune -  Piazza S. Maria Corteorlandini  3 - Lucca Centro

 


Per compilare ladichiarazione IMU on line Il Dipartimento delle Finanze ha reso disponibile il modello della dichiarazione IMU editabile, al seguente indirizzo:
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Imu/index.htm

Con tale modello è quindi possibile compilare la dichiarazione IMU direttamente al computer, utilizzando un programma di visualizzazione e stampa pdf.
 

 

MODALITÀ DI CALCOLO DELL'IMPOSTA 2013

 Il calcolo dell'imposta si sviluppa attraverso questi passaggi (ci si limita ai casi più frequenti di fabbricati e terreni):

1) individuazione della rendita catastale (se fabbricati) o del reddito dominicale (se terreni agricoli): li si trova sui contratti di acquisto, sulle dichiarazioni di successione, ecc.;
2) maggiorazione del 5% della rendita catastale o del 25% del reddito dominicale;
3) moltiplicazione della rendita catastale o del reddito dominicale maggiorati per il coefficiente relativo, così da ottenere il valore imponibile;
4) applicazione al valore imponibile dell'aliquota spettante, ottenendo così l'imposta lorda;
5) ragguaglio dell'imposta lorda alla quota ed ai mesi possesso nell'anno;
 6) nel caso di abitazione principale, sottrazione dall'imposta lorda della quota spettante della detrazione di € 200 e della sua eventuale maggiorazione di € 50 per ogni figlio convivente di età fino a 26 anni;
7) l'imposta netta dovuta va suddivisa in due rate;
8) entro il 17 giugno 2013 va pagata la prima rata nella misura del 50% (tranne che per gli immobili per cui è stato sospeso l'acconto);
9) entro il 16 dicembre 2013 va pagata la seconda  a saldo.

 

Il calcolatore IMU aggiornato per il pagamento del saldo e conguaglio (MINI IMU) 2013

 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

- Indicare correttamente il codice catastale del comune di ubicazione degli immobili (quello di Lucca è E715);
- Barrare la casellina "Acc." o "Saldo";
- Indicare il numero degli immobili;
- Indicare il codice tributo e l'anno di riferimento;
- Il campo "rateazione/mese rif." va compilato solo per i versamenti per l'abitazione principale

 

I modelli F24 e le relative istruzioni sono reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Modelli+di+versamento/
Le istruzioni specifiche per il pagamento IMU con il modello F24 sono contenute nella risoluzione n° 35/e del 12.4.2012 sempre dell'Agenzia delle Entrate.

 
Per saperne di più

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Ultimo aggiornamento: Giovedì, 21 Novembre 2019, alle ore 15:22