Come opporsi ai verbali
L'opposizione al Giudice di Pace
L'opposizione al Giudice di Pace deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla data di contestazione immediata della violazione, o dalla data di notifica del verbale.
L'opposizione avverso i verbali per violazioni al codice della strada contestati dalla polizia municipale di Lucca si può presentare direttamente all'Ufficio del Giudice di Pace di Lucca in Via Francesco Carrara 1, numero telefonico 0583/45451 (orario cancelleria: 8,45 - 12,00 dal lunedì al venerdì) oppure spedendo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno allo stesso indirizzo.
Per informazioni sulle modalità di ricorso e chiarimenti inviare una mail a: uffcontravvenzioni@comune.lucca.it
Nel ricorso dovranno essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale, l'eventuale domicilio presso il quale sarà notificato il decreto con cui il Giudice di Pace fissa l'udienza di comparizione se si desidera sia diverso da quello della propria residenza e un numero di telefono per eventuali comunicazioni urgenti della cancelleria.
Se è nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti. Nel caso in cui il ricorso non contenga la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, ovvero l'indicazione del procuratore, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
E' importante allegare al ricorso l'atto impugnato, cioè il verbale, in originale, e tutti i documenti, anche in copia, utili per sostenere le proprie ragioni.
Occorre poi indicare, anche sinteticamente, ma in modo chiaro, i motivi di opposizione, cioè le doglianze avverso il verbale perché ritenuto illegittimo oppure le ragioni di fatto o motivazioni che hanno condotto a commettere la violazione e che possono essere ritenute utili dal Giudice al fine dell'accoglimento del ricorso.
E' possibile chiedere al Giudice l'assunzione di prove per sostenere i motivi di opposizione.
Deve poi essere formulata la richiesta, a conclusione del ricorso, di annullamento del provvedimento opposto e, in subordine, cioè nel caso il ricorso venga respinto, la determinazione della sanzione al minimo edittale (beneficio che potrebbe anche non essere concesso).
Può inoltre essere richiesta la sospensione dell'esecuzione del provvedimento che il Giudice può disporre, per gravi e documentati motivi, nella prima udienza di comparizione.
Il ricorso va firmato obbligatoriamente da parte del destinatario della sanzione, cioè chi è indicato sul provvedimento opposto, a pena di irricevibilità dello stesso.
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il Giudice di Pace convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.
Per il deposito del ricorso occorre provvedere al pagamento del Contributo Unificato (con l'acquisto presso una rivendita di monopoli di stato).
Il costo del contributo unificato varia in relazione al valore della controversia come indicato nella sottostante tabella:
Valore della controversia |
Valore contributo unificato |
Marca da bollo |
---|---|---|
processi di valore fino a € 1.033,00 |
€ 43 |
NO |
processi di valore da € 1.033,00 a € 1.100,00 |
€ 43 |
€ 8 |
processi di valore da € 1.100,00 a € 5.200,00 |
€ 98 |
€ 8 |
processi di valore oltre € 5.200,00 |
€ 237 |
€ 8 |
Ricorso al Prefetto
Il ricorso al prefetto si può presentare entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale ai sensi dell'art. 201 C.d.S.
Con il termine contestazione s'intende la notifica immediata ovvero il trasgressore è stato fermato dall'agente di P.M. su strada, è stato identificato ed è stato redatto immediatamente il verbale.
Se il verbale d'accertamento (c.d preavviso) è rinvenuto sul parabrezza del veicolo non si è ancora in presenza di atto perfezionato ed occorre attendere la notificazione nei confronti del proprietario che deve avvenire entro 90 giorni dalla data di accertamento (art. 201 C.d.S.).
Il ricorso può essere redatto in carta semplice o utilizzando il modulo scaricabile da questa pagina e deve essere indirizzato al Prefetto es. Al Prefetto della Città di Lucca c/o Corpo Polizia Municipale (art. 203 C.d.S.); si può allegare tutta la documentazione che il ricorrente ritenga utile per supportare le sue motivazioni (per es. copie permessi, copie certificati medici, dichiarazioni datore lavoro, copie documenti veicolo, ecc.).
Ricordare sempre che si deve sottoscrivere il ricorso.
Occorre indicare chiaramente il numero e la data del verbale che s'intende impugnare.
Se si ritiene necessario si può richiedere audizione personale al Prefetto.
Il ricorso può essere presentato:
- tramite raccomandata a.r. diretta al Comando di Polizia Municipale di Lucca
- tramite raccomandata a.r. diretta alla Prefettura di Lucca
- direttamente agli sportelli della Polizia Municipale
Dal ricevimento del ricorso il Comando di Polizia Municipale ha 60 giorni di tempo per istruire il fascicolo e trasmetterlo in Prefettura.
La Prefettura ha a disposizione 120 giorni per emettere provvedimento d'ingiunzione di pagamento o d'archiviazione del verbale.
Il provvedimento di rigetto del ricorso ed ingiunzione di pagamento deve essere notificato entro 150 giorni dalla sua data di emissione.
Attenzione: se si era richiesta audizione personale, i termini sopra indicati subiscono un'interruzione che va dal momento della notifica convocazione a quello dell'avvenuta audizione.
In caso di mancato accoglimento del ricorso il Prefetto ingiunge il pagamento della sanzione in misura doppia rispetto a quella indicata a verbale(c.d. minimo edittale).
Le modalità di pagamento sono indicate sul provvedimento del Prefetto. In caso di mancato pagamento sarà avviata la procedura coattiva prevista dalla legge.
Il provvedimento del Prefetto si può impugnare entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, si può presentare opposizione direttamente alla Cancelleria del Giudice di Pace o tramite raccomandata a.r.
Archiviazione in autotutela
L'archiviazione in autotutela è disciplinata dall'art. 386 del regolamento di esecuzione al codice della strada.
Il comma 3 dell'articolo appena citato dispone che "nel caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa, l'ufficio o comando procedente, ad istanza dell'interessato o di propria iniziativa, eseguiti gli opportuni accertamenti, trasmette gli atti al Prefetto per l'archiviazione (...) ".
La norma citata è stata ulteriormente specificata con la determina dirigenziale n.1650 del 10 ottobre 2011 che individua i casi specifici per i quali il comando può procedere ad istanza di archiviazione. Ad esempio si può procedere all'archiviazione in autotutela nei casi di:
- Doppia verbalizzazione;
- Furto;
- Notifica a vecchio proprietario, a seguito di passaggio di proprietà;
- Errata rilevazione targa;
- Decesso.
L'istanza si può presentare in carta semplice; è da intendersi accolta trascorsi 60 gg dalla data della sua presentazione.