Accesso agli atti
breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili |
Lo scopo del procedimento è garantire l'accesso agli atti dell'Amministrazione comunale nelle forme previste dalla legge. La richiesta può essere solo per presa visione e/o estrazione di copia di atti e documenti amministrativi. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Il diritto di accesso è concesso nel rispetto del diritto alla riservatezza facente capo ai c.d. controinteressati, soggetti individuati o individuabili che potrebbero subire pregiudizio nel loro diritto alla privacy (L.241/90 e s.m.). Il diritto di accesso può essere anche esercitato: per avere un pronunciamento formale da parte dell'Amministrazione per conoscere i motivi che hanno indotto l'amministrazione a prendere un provvedimento; sollecitare una risposta da parte dell'amministrazione; acquisire informazioni relative ad un procedimento amministrativo; conoscere i presupposti che hanno determinato una decisione dell'amministrazione; conoscere i criteri di gestione delle pratiche; Sono dunque previste due modalità di accesso: informale (si esercita mediante richiesta anche verbale) e formale. La richiesta, se formale, è redatta, mediante la predisposizione di apposita modulistica reperibile sul sito del Comune o formulando domanda scritta in maniera autonoma, in carta libera per la visione o l'estrazione di copie non autenticate. Nel caso in cui sia richiesta una copia conforme la domanda deve essere in bollo. La richiesta può pervenire tramite l'interessato o persona incaricata, direttamente all'URP o all'Ufficio Protocollo, a mezzo posta, per mail con modulo scannerizzato e allegando copia del documento di riconoscimento del richiedente. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica Amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere (art. 22 legge 241/90). L'Amministrazione può rilasciare sia la copia integrale che estratti significativi dei documenti richiesti. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale devono essere motivati. Tutte le richieste di accesso sono registrate su un apposito registro in ordine alfabetico e cronologico. In cui si riporta il numero di protocollazione, il Settore destinatario e l'iter della richiesta. Tutte le richieste, in originale, sono archiviate dopo la protocollazione, in ordine di data. Modalità di presa visione La presa visione dei documenti è effettuata dal richiedente o da persona da lui incaricata (che dovrà esibire apposita delega del richiedente); l'eventuale accompagnamento di più persone comporta l'esibizione delle loro generalità che devono essere registrate in calce alla richiesta. Modalità di rilascio Il rilascio di copie cartacee o su supporto informatico è soggetto al pagamento delle spese di riproduzione (delibera G.C. n. 61/2004). Allo stato, agli esiti della recente sentenza TAR n. 615/2019, non sono applicabili i diritti di ricerca. I documenti richiesti verranno rilasciati - previo pagamento delle spese: 1) dall'URP direttamente al richiedente o persona da lui incaricata per scritto (anche un corriere), che dovrà dimostrare la propria identità 2) via posta - solo su richiesta dell'interessato. Le copie di atti potranno essere trasmesse al recapito da questi indicato al costo della raccomandata A/R Requisiti Il dititto di accesso è esercitabile dagli "interessati", cioè da tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese, ecc) che dimostrino di avere un "interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell'atto oggetto del diritto di accesso. Ai sensi dell'art. 9 del DPR 352/92, il diritto è riconosciuto anche alle "amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi". L'interesse all'accesso deve essere il più possibile specificato (motivazione), in quanto dall'individuazione dell'interesse dipende il diritto all'accesso. Iter del procedimento Acquisizione della richiesta di accesso per visione o estrazione copia atti: su richiesta del richiedente, assistenza alla compilazione; verifica della sussistenza dei requisiti di legittimazione all'accesso e della completezza della domanda; informativa all'utente: l' operatore URP informa il richiedente del termine massimo previsto per la risposta, dell'iter che seguirà la sua richiesta, gli comunica che sarà contattato telefonicamente non appesa la risposta sarà disponibile, lo informa infine sull'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui si richiede copia e del numero di marche necessarie nel caso di copia conforme; registrazione della richiesta sull' apposito registro delle richieste di accesso; trasmissione all'Ufficio Protocollo dell'originale della richiesta e di una copia per la protocollazione; acquisizione della richiesta protocollata, registrazione del numero di protocollo sull'apposito registro e archiviazione; acquisizione degli atti richiesti in visione o delle copie da parte degli uffici destinatari della richiesta; informativa all'utente: l'Urp informa il richiedente che gli atti sono disponibili per la visione o che le copie sono disponibili; in caso di diniego consegna all'utente la lettera di diniego pervenuta dall'ufficio competente; ostensione o consegna copia del/i documento/i al richiedente; accoglimento di eventuali documenti o memorie da parte del richiedente che verranno valutate dall'amministrazione; registrazione sull'apposito registro e acquisizione del pagamento, se dovuto; restituzione agli uffici che hanno rilasciato l'atto copia della richiesta con annotazione dell'avvenuta visione/consegna e eventuale pagamento. Normativa Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme sul procedimento amministrativo, come modificata ed integrata dalla L. 15 del 11/02/2005 e dalla L. 69 del 18/06/2009 e dal regolamento di attuazione D.P.R. 184 del 12/04/2006, Regolamento disciplina accesso ai documenti amministrativi, emanato a norma dell'art. 23 della L. 15/2005. In particolare al capo V della L. 241/90 (art. 22 e ss) sono definiti i principi, l'ambito di applicazione e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. vai al sito di Normattiva Deliberazione n. 226 C.C. del 28.11.1995 - Regolamento del diritto di informazione e d'accesso. vai ai Regolamenti del Comune di Lucca |
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responsabile del procedimento e recapiti |
Il Dirigente o il Responsabile del Settore che detiene l'atto |
referenti e modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino |
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termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso |
30 giorni. Decorsi infruttuosamente 30 gg. la richiesta si intende respinta (art. 25 c. 4 L. 241/90). Le richieste irregolari o incomplete comportano la riapertura dei termini del procedimento di 30 giorni, a partire dalla presentazione della richiesta perfezionata. |
atto conclusivo |
Accoglimento o diniego della richiesta: ostensione o consegna copia dei documenti |
procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione |
Ricorso al Difensore civico e alla CADA |
atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica |
la richiesta deve essere completa di dati anagrafici e di riferimenti telefonici del richiedente; deve contenere gli estremi dell'atto di cui si richiede visione o copia per la sua facile e celere individuazione; deve riportare la motivazione; Se inviata per posta o via fax, la richiesta deve essere accompagnata da copia del documento di identità del richiedente in corso di validità. vai alla pagina della modulistica |
ufficio a cui presentare l'istanza |
direttamente presso lo sportello URP direttamente presso l' Ufficio Protocollo per posta ordinaria, all'indirizzo: Comune di Lucca Ufficio Protocollo - Piazza S. Giovanni Leonardi, 3 mediante posta elettronica agli indirizzi: comune.lucca@postacert.toscana.it o urp@comune.lucca.it tramite Ap@ci |
strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli |
Contestazione della determinazione di diniego espresso o tacito dell'amministrazione, di differimento o limitazione dell'accesso: Tutela amministrativa o giustiziale - ricorso al Difensore civico o alla CADA (commissione accesso documenti amministrativi), competenti a riesaminare gli atti delle amministrazioni, entro 30 gg . dalla presentazione dell'istanza, sollecitando l'autorità disponente ad emanare un provvedimento confermativo e adeguatamente motivato entro 30 gg., decorsi infruttuosamente i quali l'accesso è consentito (art. 25 c.4 L. 241/90). Tutela giurisdizionale - ricorso entro 30 gg. al G.A. avverso il diniego dell 'Amministrazione (art. 25 c.5 della L. 241/90 (riformato con L. 80/2005) e art. 133 c.1. Risulta caratterizzato da notevole semplificazione della procedura e accelerazione dei tempi di giudizio rispetto al rito ordinario. Il rito speciale in materia di accesso è disciplinato dall'art. 116 c.p.a. "Ottemperanza e riti speciali". |
link di accesso al servizio on line |
Non disponibile |
eventuale spesa prevista |
Spese di riproduzione ed eventualmente diritti di ricerca in caso di pratiche depositate in archivio |
modalità per l'effettuazione dei pagamenti |
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nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere |
vai alle informazioni sul Potere Sostitutivo |
risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento |
Non effettuato |
risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali |
Monitoraggio effettuato periodicamente e verificato il rispetto dei termini |