Accertamento tributi comunali
breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili |
Il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, irrogando anche le sanzioni amministrative tributarie. Riferimenti normativi: decreto legislativo 30.12.1992 n° 504 (disciplina ICI), decreto legislativo 15.11.1993 n° 507 (disciplina imposta comunale sulla pubblicità); art. 13 decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214 (disciplina IMU); art. 14 decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214 (disciplina TARES); art. 4 decreto legislativo 14.3.2011 n° 23 (Imposta di Soggiorno); decreti legislativi 18.12.1997 nn° 471, 472 e 473 (disciplina delle sanzioni tributarie); decreto legislativo 31.12.1992 n° 546 (disciplina del contenzioso tributario) vai al sito Normattiva |
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Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria |
U.O. 3.2 Tributi Comunali |
responsabile del procedimento e recapiti |
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ove diverso, il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale e recapiti |
Il Dirigente |
referenti e modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino |
Le modalità con cui richiedere informazioni sono indicate espressamente e analiticamente nell'avviso di accertamento che viene notificato al destinatario. Questi può comunque contattare l'ufficio tributi vai alla pagine "dove e quando" |
termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso |
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati |
atto conclusivo |
Avviso di accertamento tributario |
procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione |
Non previsto |
atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica |
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ufficio a cui presentare l'istanza |
Ufficio Protocollo Generale Via San Giovanni Leonardi, 3 - Centro Storico pec: comune.lucca@postacert.toscana.it |
strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli |
Gli strumenti a tutela del contribuente sono indicati espressamente e analiticamente nell'avviso di accertamento che viene notificato al destinatario. Tali strumenti sono i seguenti: istanza di autotutela Avverso l' avviso di accertamento il contribuente può indirizzare al Comune, Unità Organizzativa U.O. 3.2 Tributi Comunali, un'istanza debitamente motivata e documentata, rivolta all'ottenimento dell'annullamento ovvero alla rettifica in autotutela. L'istanza, da presentarsi in carta semplice, NON INTERROMPE il termine per la proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria. istanza di accertamento con adesione Il contribuente ha facoltà, ai sensi del D. Lgs. 19.6.1997 n. 218 e successive modificazioni e integrazioni ed ai sensi del regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 165 del 22.12.1998, di richiedere l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, formulando istanza di rideterminazione del tributo. La presentazione dell'istanza sospende per 90 giorni il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria. La definizione dell'accertamento si verifica solo a seguito di accordo tra il Comune ed il contribuente sulla tassazione da operare e si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti in base al suddetto accordo. ricorso alla commissione tributaria provinciale di Lucca Contro l'avviso di accertamento puo' essere proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Lucca, entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Il ricorso è soggetto al pagamento del contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 37 del D.L. n. 98/2011, conv. dalla L. n. 111/2011. Detto ricorso va presentato al Comune di Lucca con una delle seguenti modalità: consegna diretta dell'atto all'Ufficio Protocollo; spedizione a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento; notifica (artt. 20 e 16 del D. Lgs. n. 546/92) secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Vai alla Normativa |
link di accesso al servizio on line |
Non previsto |
eventuale spesa prevista |
Non previsto |
modalità per l'effettuazione dei pagamenti |
analiticamente nell'avviso di accertamento che viene notificato al destinatario. Esse sono le seguenti: ICI - mediante modello F24 IMU - mediante modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo: CODICI PER IL PAGAMENTO IMU CON F24 TARES - mediante modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo: CODICI PER IL PAGAMENTO TARES CON F24 Imposta comunale sulla pubblicità PagoPA Imposta di soggiorno Pago PA |
nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere |
vai alle informazioni sul Potere Sostitutivo |
risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento |
Non disponibili |
risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali |
Non disponibili |