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Prestazioni previdenziali e assistenziali

Gli affidatari, in caso di affidamenti residenziali, hanno diritto alle seguenti prestazioni previdenziali ed assistenziali:
 
Astensione dal lavoro (T.U. n° 151/2001 e modifiche)
Gli affidatari possono avvalersi della astensione obbligatoria dal lavoro e del trattamento economico relativo entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.
È prevista inoltre la possibilità di proseguire l'astensione dal lavoro per altri sei mesi.
Gli affidatari hanno diritto ad assentarsi dal lavoro durante le malattie dei piccoli di età inferiore a sei anni, ovvero di età compresa fra i tre e gli otto anni, in questo ultimo caso nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione del certificato medico.
 
Assegni familiari (Art. 80 L.184/83)
Il giudice, a seconda del caso e anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente agli affidatari.


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Ultimo aggiornamento: Martedì, 27 Maggio 2014, alle ore 12:42