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Dichiarazione di nascita

 
breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili
La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da chi ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.
La denuncia di nascita è resa senza la presenza di testimoni.
la dichiarazione può essere resa:
entro tre giorni dalla data della nascita del figlio, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita;
entro 10 giorni dalla data della nascita, se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza.
I genitori, o uno di essi, possono inoltre, entro 10 giorni dalla data della nascita del figlio, dichiararne la nascita nel loro comune di residenza. Nel caso in cui i genitori risiedano in comuni diversi, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre, salvo diverso accordo tra i genitori da dichiarare all'ufficio.
Trascorsi tali periodi, l'ufficiale dello Stato Civile procede alla formazione tardiva dell'atto (che acquista subito efficacia) indicando le ragioni del ritardo e ne informa il Procuratore della Repubblica.
Nel caso di FIGLI NATURALI NON RICONOSCIUTI la denuncia deve essere fatta dal medico, dall' ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto.
requisiti:
Nascita nel territorio dello Stato.
iter
ricevimento denuncia di nascita con la documentazione necessaria; 
redazione atto di nascita; 
aggiornamento anagrafico.
normativa
Codice Civile articoli n. 231 e seguenti.
D.P.R. n. 223 del 30.5.1989 "Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente".
Legge n. 218 del 31.5.1995 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato".
D.P.R. n. 396 del 3.11.2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art. 2, c.12, legge 127 del 15.5.1997".
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" art. 16.
vai al sito Normattiva
 
responsabile del procedimento e recapiti
ove diverso, il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale e recapiti
Il Dirigente
referenti e modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino
Ufficio Nascita
email: statocivilenascita@comune.lucca.it - tel. 0583/442857
termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso
immediato
atto conclusivo
atto di nascita
procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione
 
atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica
Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto, ovvero constatazione di avvenuto parto. 
Documento di riconoscimento valido del dichiarante.
Per i genitori non residenti si richiede la presentazione della carta d'identità valida ed aggiornata di entrambi (o documento equipollente, ai sensi dell'art. 35 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000).
Per i genitori stranieri, non titolari di carta di identità, occorre esibire il passaporto e/o permesso di soggiorno; se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.
ufficio a cui presentare l'istanza
 
strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
 
link di accesso al servizio on line
non previsto
eventuale spesa prevista
non prevista
modalità per l'effettuazione dei pagamenti
non prevista
nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere
vai alle informazioni sul Potere Sostitutivo
risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
in corso di aggiornamento
risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali
in corso di aggiornamento

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Ultimo aggiornamento: Martedì, 19 Aprile 2022, alle ore 10:05