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Divorzio - annotazione o trascrizione sentenza

 
Procedimenti Servizi Demografici
breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili
Se per i matrimoni celebrati a Lucca, o celebrati all' estero con atto trascritto a Lucca, è stata pronunciata sentenza di divorzio passata in giudicato, la sentenza viene annotata nei registri di Stato Civile del Comune di Lucca.
Con la dicitura "Sentenza di divorzio" si intendono le sentenze di scioglimento del matrimonio civile, le cessazioni degli effetti civili del matrimonio concordatario, gli annullamenti e le deliberazioni di sentenze ecclesiastiche di nullità, pronunciate da Giudice italiano o straniero..Le Sentenze pronunciate in Italia si provvede su istanza dell' A.G. che le ha emesse, per le sentenze pronunciate all'estero è necessaria istanza di parte ed una documentazione che varia a seconda dei casi.
Requisiti:
Matrimonio celebrato a Lucca o qui trascritto dall'estero.
ricevimento sentenza di divorzio passata in giudicato da parte dell' Ufficio di Stato Civile; 
trascrizione della sentenza nei registri di matrimonio o solamente la sua annotazione secondo la tipologia della sentenza; 
Note
Le sentenze di divorzio straniere sono trascritte, al fine del riconoscimento in Italia, direttamente dall'Ufficio di Stato Civile su richiesta scritta e in bollo indirizzata al Sindaco, dagli interessati e può contenere dichiarazioni sotitutive di atto di notorietà.
La traduzione, su richiesta, deve essere asseverata da giuramento di fedele traduzione, che il traduttore può fare davanti all'Ufficiale di Stato Civile.
La sentenza deve soddisfare tutte le condizioni stabilite dall'art.64 della Legge 31/05/1995 n.218 o dall'articolo 21, comma 22, del Regolamento C.E. 2201/2003.
L'ufficio potrà richiedere documenti integrativi per valutare le condizioni di ricevibilità in Italia del provvedimento straniero presentato (il fatto sospende i termini del procedimento). Se la documentazione integrativa non perviene entro 6 mesi si emette un rifiuto di adempimento (motivato).
In caso di giudizio negativo, le motivazioni sono comunicate al richiedente che potrà rivolgersi alla Corte di Appello di Firenze per richiedere l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento ai sensi dell'art. 67 Legge 218/1995.
Normativa di riferimento:
D.P.R. 3.11.2000 n. 396.
Legge 898/1970 - per i divorzi pronunciati in Italia;
Legge 218/1995 per i divorzi pronunciati nei paesi extra U.E.;
Reg. C.E. 2201 del 27.11.2003 per i divorzi pronunciati nei paesi U.R.
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responsabile del procedimento e recapiti
ove diverso, il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale e recapiti
Il Dirigente
referenti e modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino
Ufficio Trascrizione atti dall'Estero
Per informazioni email: statocivile.infotrascrizioneattiestero@comune.lucca.it 
tel: 0583.442857
termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso
15 giorni se è richiesta solo l'annotazione;
30 giorni se è richiesta anche la trascrizione;
180 giorni per atti dall'estero.
atto conclusivo
Annotazione di divorzio
procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione
non previsto
atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica
Per le sentenze di divorzio pronunciate in Italia:
la documentazione è inviata al Comune dall' Organo che le ha emesse e sono solo annotate nell'atto di matrimonio.
Per le sentenze pronunciate all' Estero - in un paese extracomunitario: 
copia autentica del provvedimento, tradotto in italiano ed eventualmente legalizzato.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che fra le parti e per lo stesso oggetto non è stata pronunciata sentenza del giudice italiano nè che pende procedimento promosso prima di quello straniero.
La dichiarazione non và autenticata ed è in carta libera.
Per le sentenze pronunciate in un paese dell'U.E.:
è sufficiente esibire il certificato previsto dall'art. 30 del Regolamento C.E. n. 2201/2003, rilasciato dalle Autorità che ha pronunciato il divorzio nel paese straniero.
Detto documento non deve essere tradotto nè legalizzato.
ufficio a cui presentare l'istanza
Ufficio Protocollo Generale
Via S. Maria Corteorlandini, 3 - Centro Storico
L'ufficio è aperto:
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 - martedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17
strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
 
link di accesso al servizio on line
non previsto
eventuale spesa prevista
 
modalità per l'effettuazione dei pagamenti
 
nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere
vai alle informazioni sul Potere Sostitutivo
risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento
 
risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali
 

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Ultimo aggiornamento: Martedì, 11 Ottobre 2022, alle ore 16:38