ATTENZIONE: per gli accordi da sottoscriversi dinanzi all'Ufficiale di stato civile è necessario riservare un appuntamento
previa presentazione di dichiarazione resa sulla modulistica disponibile a seguire
Nuove disposizioni per la separazione personale fra coniugi, il divorzio e la modifica delle condizioni in essere di separazione e divorzio
Con decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 “recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile” (convertito con modificazioni in Legge 10 novembre 2014 n. 162) sono state introdotte novità significative per i coniugi e che prevedono:
- la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, per la soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
- la conclusione - in presenza di particolari requisiti- di accordi di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio dinanzi al Sindaco - in qualità di Ufficiale di Governo - del comune di residenza di uno dei coniugi o di iscrizione / trascrizione del matrimonio
Ai fini della loro applicabilità e pubblicità, sia le convenzioni di negoziazione assistita, che gli accordi conclusi dai coniugi dinanzi al Sindaco o suo delegato, sono iscritte nei Registri dello Stato Civile del comune competente ed annotate sugli atti di nascita dei coniugi e sull'atto di matrimonio.
Convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, per la soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio , di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
La negoziazione conclusa dagli avvocati al fine di raggiungere una soluzione consensuale, una volta ottenuto (secondo il caso) il nulla-osta o l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, è trasmessa in copia autentica e nel termine perentorio di 10 giorni all'Ufficiale di Stato Civile del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di Matrimonio, per la trascrizione nel Registro dello Stato Civile, ai sensi dell'art 63 del dpr 3 novembre 2000 n. 396, inerente l'ordinamento dello stato civile, e l'annotazione sull'atto di matrimonio e sugli atti di nascita dei coniugi ai sensi dell'art 69 e 49 dello stesso dpr 396/2000;
Documentazione da inviare/presentare
Da ciascun avvocato di parte, copia autenticata della convenzione negoziata, recante (secondo il caso) nulla-osta o autorizzazione del Procuratore della Repubblica, completa dei dati identificativi/informazioni necessarie.
Dove rivolgersi e quando
La documentazione potrà essere trasmessa a
- per pec: comune.lucca@postacert.toscana.it
- per posta:
Comune di Lucca Via S. Giustina 6 - 55100 Lucca
- previo appuntamento da riservarsi telefonicamente a: Ufficio Protocollo
Piazza San Giovanni Leonardi, 3 - 55100 Lucca
L'Ufficio è aperto:
il ricevimento del pubblico è sospeso
Accordi conclusi dinanzi all' Ufficiale di Stato Civile con l'assistenza facoltativa di un avvocato, di separazione personale dei coniugi, o di scioglimento/ cessazione degli effetti civili del matrimonio o, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio
Il procedimento si avvia con la compilazione e l'invio della modulistica sottostante, dovranno essere fornite le informazioni necessarie (generalità complete e residenza dei coniugi, data e luogo del matrimonio, eventuale data della separazione giudiziale, recapiti per il pronto rintraccio ecc.).
Una volta acquisita la documentazione/completata l'istruttoria gli interessati saranno contattati per concordare un appuntamento.
Quindi, in presenza dei requisiti previsti, l' Ufficiale di Stato Civile - su appuntamento - riceve personalmente da ciascuno dei coniugi la dichiarazione contenente la volontà e le disposizioni concordate.
Nel caso di modifiche di condizioni di separazione e divorzio già in essere, l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni, mentre negli altri casi i coniugi sono invitati a comparire di nuovo davanti all'Ufficiale di Stato Civile non prima che siano trascorsi 30 giorni per la conferma (diritto al ripensamento).
Come per le convenzioni negoziate, gli accordi conclusi dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile sono iscritti nei Registri dello Stato Civile ai sensi dell'art 63 del dpr 396/2000 e e quindi annotati sull'atto di matrimonio e sugli atti di nascita dei coniugi ai sensi dell'art 69 e 49 dello stesso dpr.
Requisiti:
- assenza delle cause di esclusione (sono esclusi i coniugi che hanno figli minori o maggiorenni incapaci o soggetti ad handicap grave od anche economicamente non autosufficienti. L'accordo dinanzi al Sindaco o suo delegato NON può contenere patti patrimoniali)
- aver contratto/trascritto il matrimonio nel Comune di Lucca e/o residenza di almeno uno dei coniugi nel Comune di Lucca.
Documentazione:
I coniugi devono compilare ed inviare a: comune.lucca@postacert.toscana.it (che riceve anche da email non certificate) la modulistica sottostate. Successivamente all'acquisizione della documentazione/istruttoria saranno contattati per riservare un appuntamento.
Quindi (eventualmente assistiti da avvocato) devono presentarsi personalmente il giorno e l'ora dell'appuntamento davanti all' Ufficiale di Stato Civile per rendere dichiarazione di volontà e concludere l'accordo, recando:
- per entrambi i coniugi, documento di riconoscimento in corso di validità
- ricevuta del versamento del diritto fisso previsto di 16 €. Il pagamento deve essere effettuato alla Tesoreria Comunale, presso la Cassa di Risparmio Lucca, Pisa Livorno, in Piazza San Giusto Lucca, od a mezzo bonifico (IBAN: IT26N0503413701000000000366) In entrambi i casi deve essere indicata la causale "diritto fisso accordo separazione/divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile"
Il giorno dell'appuntamento ai coniugi verrà richiesto di rendere (congiuntamente) e sottoscrivere dichiarazione:
- sostitutiva di notorietà ex art dpr 445/2000 smi (previa ammonizione in ordine alle sanzioni previste in caso di falso) in ordine all'assenza di ragioni di esclusione;
- le loro volontà
In caso di separazione e divorzio i coniugi saranno invitati a ripresentarsi non prima che siano trascorsi 30 giorni per la conferma e la registrazione. Nel tempo intercorrente l' U.S.C. potrà eseguire controlli circa le dichiarazioni rese. La mancata presentazione per la conferma annulla l'accordo ed il procedimento sarà chiuso senza provvedimento, dandone comunicazione agli interessati
Tempi
nell'impossibilità di potenziare questo servizio, è stato necessario istituire un numero massimo di procedimenti gestibili mensilmente. Le richieste eccedenti tale disponibilità andranno quindi a formare una lista d'attesa.
Dove rivolgersi e quando
previo appuntamento riservato con le modalità sopra descritte
al Servizio di Stato Civile presso la sede dei Servizi Demografici
Via S. Paolino, 140 - Lucca.
L'Ufficio è aperto:
accesso solo su appuntamento
Modulistica da presentare per l'avvio del procedimento
Il divorzio breve
le disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonchè di comunione tra i coniugi di cui alla Legge 6 maggio 2015 n° 55 (meglio note come divorzio breve)sono in vigore dal 26 maggio 2015.
Tali disposizioni consentono di poter richiedere il divorzio, nella procedura di separazione personale, dopo 12 mesi dall'avvenuta camparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale e dopo sei mesi in caso d separazione consensuale