Alloggi costruiti in aree P.E.E.P.
I proprietari di alloggi costruiti in aree PEEP hanno la possibilità di modificare le convenzioni a suo tempo stipulate con il Comune di Lucca, ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 865/1971, con le seguenti modalità:
1) Modifica convenzioni PEEP per trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà e per l'eliminazione dei vincoli di prezzo massimo di cessione e canone massimo di locazione
La trasformazione del diritto di superficie può avvenire, su istanza del proprietario dell'alloggio a condizione che:
- siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipula della relativa convenzione;
- pagamento del corrispettivo stabilito dall'art.31, comma 48, della Legge n. 448/1998 e dalla deliberazioni C.C. n. 2 del 29/01/2013 e n. 96 del 18/10/2022 in ragione della quota millesimale di competenza (corrispettivo di trasformazione);
- pagamento del corrispettivo stabilito dall'art.31, comma 49-bis, della Legge n. 448/1998 da determinare con le modalità di cui al decreto MEF 28/09/2020 n. 151 (corrispettivo per l'eliminazione dei vincoli).
Gli alloggi per i quali è intervenuta la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, prima della entrata in vigore del citato comma 49-bis, con modifica della durata della convenzione a 30 o 20 anni, sono da ritenere liberi da vincoli e liberamente alienabili una volta giunta a scadenza la convenzione.
Qualora sia intervenuta la trasformazione del diritto di superficie, ma la durata della nuova convenzione non sia ancora giunta a termine, l'eliminazione dei vincoli di prezzo massimo di vendita e canone massimo di locazione potranno essere rimossi con il pagamento del predetto corrispettivo stabilito dall'art.31, comma 49-bis della L. 448/1998.
2) Modifica convenzioni PEEP in diritto di proprietà ai fini della eliminazione dei vincoli di inalienabilità ex art.35 della Legge n. 865/1971
I proprietari di alloggi realizzati in area PEEP in diritto di proprietà possono ottenere la rimozione dei vincoli contenuti nelle convenzioni stipulate prima della entrata in vigore della legge 179/1992, su apposita istanza, previo pagamento di un corrispettivo da determinare ai sensi dell'art.31, comma 48, della Legge n. 448/1998 e delle deliberazioni C.C. n. 2 del 29/01/2013 e n. 96 del 18/10/2022 in ragione della quota millesimale di competenza.
Col pagamento del corrispettivo, essendo ormai già trascorsi 20 anni dalla stipula della originaria convenzione per la cessione del diritto di proprietà, tutti i vincoli soggettivi e oggettivi derivanti dalla convenzione medesima si intendono cessati per effetto del decorso del tempo e quindi gli immobili sono liberamente commerciabili.
Come fare
L'interessato deve presentare una domanda in carta semplice nella quale deve essere precisato: l'attuale proprietario, il titolo di proprietà, l'individuazione catastale dell'alloggio e la località dove è situato, la ripartizione millesimale di competenza, la Cooperativa o l'impresa che l'ha costruito.
Documentazione
Modulistica
Informazioni
U.O. 9.2 – Valorizzazione del patrimonio ed espropri
Palazzo Parensi - Via S. Giustina, 32
tel. 0583/442643-442015
Responsabile: Alberto Pelletti - tel. 0583.442637 - email: apelletti@comune.lucca.it