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Tutela della salute

Ordinanza n. 63 del 17/01/2022: disposizioni per tutelare la salute e la vita di singoli soggetti affetti da "favismo" oltre che prevenire problematiche ai cittadini affetti da tale patologia

Il Sindaco  ordina:

  • ai titolari delle attività commerciali esercitate sia in sede fissa che su aree pubbliche e/o private presenti sul territorio comunale, di dare pubblicità della eventuale vendita di fave fresche (fave ovvero Vicia fava maior - favino ovvero Vicia faba minor - favetta ovvero - Vicia faba equina) apponendo appositi cartelli ben visibili con la seguente dicitura: “Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO ESPOSTE E/O IN VENDITA FAVE FRESCHE”;
  • il divieto della vendita sfusa delle fave fresche (fave ovvero Vicia fava maior - favino ovvero Vicia faba minor - favetta ovvero Vicia faba equina) ai titolari delle attività commerciali, esercitate sia in sede fissa che su aree pubbliche e/o private, presenti in tutto il territorio comunale, disponendo che l’esposizione e/o la vendita possano avvenire solo mediante preconfezionamento in contenitori chiusi o in sacchetti sigillati; 
  • il divieto di coltivazione di fave (fave ovvero Vicia fava maior - favino ovvero Vicia faba minor - favetta ovvero - Vicia faba equina) all’interno delle aree individuate nelle planimetrie allegate;
  • l’immediata eliminazione delle colture in questione già presenti all’interno delle aree individuate nelle planimetrie allegate;

la presente ordinanza - salva sua revoca anticipata in relazione al venir meno delle condizioni e delle valutazioni che l’hanno determinata - ha scadenza al 31 dicembre 2026


 

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Ultimo aggiornamento: Lunedì, 17 Gennaio 2022, alle ore 11:39