Cittadini provenienti da paesi extracomunitari
Indirizzi per l'esercizio dei diritti connessi al soggiorno dei cittadini extracomunitari
Con direttiva in data 5 agosto 2006 il Ministro dell'Interno ha fornito gli indirizzi per garantire allo straniero continuità piena ed incondizionata nell'esercizio di tutte le prerogative connesse alla legittimità del soggiorno, compreso quelle derivanti dalla registrazione in anagrafe.
Più in articolare la direttiva ha sancito il principio che i tempi di conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, non incidono sulla piena legittimità del soggiorno stesso, né sul godimento dei diritti connessi, sempre che la richiesta sia stata presentata nei tempi e con le modalità previste e che venga esibita la ricevuta.
Nei tempi necessari alla conclusione del procedimento di rinnovo quindi, non può più essere rilevata alcuna differenza tra il permesso di soggiorno e la ricevuta della richiesta di rinnovo dello stesso, correttamente presentata.
Il Ministero dell'Interno ha poi esteso l'applicazione di questi principi anche ai cittadini extracomunitari in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno, rientranti nelle seguenti casistiche:
- ingresso nel paese per motivi familiari;
- ingresso nel paese per motivi di lavoro, previo nulla-osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione.
e per i quali le verifiche in ordine alla sussistinza dei requisiti di soggiorno, sono state effettuate prima del loro ingresso in Italia.
In tali casi quindi si procede all'iscrizione anagrafica esibendo:
- la ricevuta della richiesta del primo permesso di soggiorno presenta attraverso Poste Italiane;
- passaporto con il visto d'ingresso per motivi di lavoro, rilasciato dall' Autorità Consolare Italiana nel paese di origine, copia del contratto di soggiorno sottoscritto presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione;
- o, passaporto con visto d'Ingresso per motivi familiari, rilasciato dall'Autorità Consolare Italiana nel paese di origine e copia non autenticata del nulla-osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione;
- il codice fiscale.
Le iscrizioni anagrafiche eseguite con la ricevuta della richiesta di rinnovo o con la ricevuta di presentazione della richiesta del primo permesso, sono comunicate alla Questura.
Non appena ottenuto il rinnovo o il primo permesso gli interessati devono produrlo in originale al servizio anagrafico, per l'aggiornamento delle registrazioni.
I minorenni extracomunitari entrati in Italia muniti di visto rilasciato a seguito di procedura di adozione internazionale, godono dal loro ingresso dello stesso trattamento riservato ai minorenni italiani e quindi non sono soggetti a richiesta di titolo di soggiorno.
Sono state previste semplificazioni anche per icittadini extracomunitari discendenti di Avo Italiano, che - trovandosi temporaneamente in Italia - desiderino ottenere il riconoscimento della cittadinanza per diritto di sangue, fermo restando l'obbligo di presentazione dell'attestazione consolare comprovante la mancata perdita da parte dell'avo della cittadinanza italiana.
In questi casi si potrà procedere all'iscrizione anagrafica esibendo la ricevuta della dichiarazione di presenza (per soggiorni inferiori ai tre mesi) resa:
- all'Autorità di frontiera, per coloro che NON provengono dall'aria Schengen;
- entro 8 giorni alla Questura competente, per coloro che pongono da un paese dell'area Schengen.
In applicazione agli stessi principi, costituisce titolo valido per procedere all'iscrizione anagrafica, anche la ricevuta del permesso di soggiorno presentato attraverso Poste Italiane.
Modulistica e note informative
Informazioni in inglese albanese ed arabo
In Italia in regola
consulta la guida on.line e le schede del Ministero dell'Interno, disponibili anche in inglese, francese, spagnolo,albanese, russo, cinese e arabo
NB la documentazione suddetta aggioranata al 2008 è in corso di revisione