Riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano
Lo straniero, nato in uno stato che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che i discendenti dell’avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana.
Se il richiedente è residente all'estero, l'istanza deve essere presentata all'autorità consolare italiana competente per territorio.
Se il richiedente è residente in Italia l'istanza deve essere presentata al Sindaco del Comune dove l’interessato ha stabilito la residenza.
Figli nati prima del 1948 da donna di discendenza italiana coniugata con straniero
Il ns. ordinamento ha riconosciuto alla donna la facoltà di trasmettere la cittadinanza italiana ai figli con la Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1948 e che ha sancito la completa applicazione del principio di parità tra uomo e donna, per quanto riguarda la trasmissibilità ai figli della cittadinanza.
Pertanto lo status di cittadino italiano per i figli nati prima del 1° gennaio 1948 da donne italiane coniugate con stranieri può essere riconosciuto solo in sede giudiziale presso il Tribunale, permanendo invece l'impossibilità di vedere riconosciuto lo status in via amministrativa.
In particolare, deve essere presentata all'Autorità Consolare Italiana competente per territorio la richiesta di trascrizione degli atti di Stato Civile riguardante cittadini residenti all'estero che hanno visto riconosciuta da un tribunale italiano la discendenza in linea materna precedente al 1° gennaio 1948.
Requisiti e modalità per la presentazione dell’istanza nel Comune di Lucca:
- Solo chi è iscritto all’anagrafe della popolazione residente nel Comune di Lucca (ovvero vi dimora stabilmente) può presentare domanda in bollo di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis su apposito modello
E' richiesto di presentare la domanda di riconoscimento solo previo appuntamento con l’Ufficio di Stato Civile, da prenotare telefonando al n. 0583.442853 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.30.
All’esito positivo della prevalutazione della documentazione da parte dell’Ufficio di Stato Civile, l’istanza per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis potrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Ente.
Documentazione da presentare all’appuntamento concordato con l’Ufficio di Stato Civile
- domanda di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis in bollo su apposito modello sottoriportato, compilato in ogni sua parte;
- estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano di nascita;
- atti di nascita di tutti i discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente;
- atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, tradotto e legalizzato se formato all’estero;
- atti di matrimonio di tutti i discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente;
- eventuale atto di morte dell’avo italiano emigrato all’estero e dei discendenti in linea retta, muniti di traduzione ufficiale italiana;
- certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l’avo italiano non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione. Qualora l’avo abbia acquistato la cittadina straniera, la dichiarazione delle autorità straniere che specifichi la data di acquisto, onde poter valutare la possibilità di trasmissione della cittadinanza alle generazioni successive;
- apposita ricostruzione genealogica della propria famiglia dall’avo italiano fino al richiedente con l’indicazione del/i luogo/hi di residenza all’estero di ciascuno membro di essa;
- copia del passaporto e del titolo di soggiorno in corso di validità;
- altra documentazione ritenuta necessaria per rettificare e/o integrare la documentazione di cui sopra
In caso di discordanze, errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenza sugli atti di Stato Civile, questi possono essere presi in considerazione solo se rettificati dall’Autorità straniera preposta.
Gli atti di Stato Civile formati all'estero di cui sopra devono essere muniti di traduzione ufficiale nella lingua italiana e legalizzati secondo le modalità previste, salvo i casi di esonero in base a convenzioni internazionali ratificate in Italia.
Inoltre, sulla base delle dichiarazioni rese, dovrà essere acquisita dall’Ufficiale di Stato Civile la dichiarazione dell'Autorità Consolare Italiana nelle sedi di residenza degli avi e del richiedente, dalla quale risulti che nessuno dei discendenti dall'avo al richiedente ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Durante l’intero procedimento, l’interessato potrà essere invitato, a rendere ulteriori dichiarazioni, informazioni, chiarimenti o a presentare altra documentazione integrativa necessaria ai fini dell’istruttoria del procedimento stesso: è pertanto consigliabile che sia sempre personalmente rintracciabile all’indirizzo risultante dall’Anagrafe della Popolazione Residente affinché possa recarsi in tempi brevi presso l’Ufficio di Stato Civile.
Il Ministero dell'Interno, nel segnalare un incremento di casi di falsificazione e/o contraffazione di documenti e certificazioni di Stato Civile utilizzati nei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per diritto di sangue (sopratutto provenienti dall'America Latina) ha raccomandato ai Comuni una estrema cautela nell'acquisizione e nella valutazione di questi documenti. L'ufficio di Stato Civile è quindi invitato dallo stesso Ministero a verificare l'autenticità della documentazione prodotta, attraverso i nostri Consolati.
Una volta esperite le necessarie verifiche, l'Ufficiale di Stato Civile attesta la condizione di italiano del richiedente
Tempistiche
Stante la complessità del procedimento e delle verifiche necessarie, condizionate anche dai tempi di risposta delle autorità estere, i tempi di conclusione del procedimento sono estremamente variabili. Si raccomanda quindi che coloro che intendano avviare il procedimento nel ns Comune, si muniscano in ogni caso di permesso di soggiorno.
Si fa salva la possibilità di interruzione del procedimento dovuta all’acquisizione delle attestazioni consolari o di eventuali integrazioni richieste all’interessato oppure nel caso in cui insorgessero dubbi circa l’effettiva situazione di cittadinanza dei richiedenti il nostro status civitatis, ai sensi della Circolare K.28. 1 dell’8 aprile 1991 di interpellare il Ministero degli Interni tramite la Prefettura competente.