Come riconoscere il figlio fuori dal matrimonio
- Per riconoscere il figlio fuori dal matrimonio non ancora nato
- Per riconoscere il figlio fuori dal matrimonio al momento della nascita
- Per riconoscere il figlio fuori dal matrimonio dopo la nascita
- Dove rivolgersi e quando
- Modulistica
Per riconoscere il figlio fuori dal matrimonio non ancora nato
Quali sono i requisiti:
- stato di gravidanza conclamata della madre
- aver compiuto i 14 anni
- i genitori non devono essere tra loro parenti od affini nei gradi che ostano al riconoscimento (art. 251 del Codice Civile)
Quando e dove rendere la dichiarazione:
durante la gestazione, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza previo appuntamento
Chi effettua la dichiarazione:
la madre od entrambi i genitori. Il riconoscimento successivo del padre è ammesso purché con l'assenso della madre che ha già effettuato la dichiarazione.
Non è ammesso il riconoscimento del solo padre in quanto l'identificazione del nascituro comporta necessariamente l'indicazione della madre che è possibile solo se questa lo consente.
documenti da presentare
- certificato medico di gravidanza con l'indicazione del tempo di gestazione, a firma del medico, legalizzata dall'azienda sanitaria competente
- documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i
Documento rilasciato:
copia della dichiarazione di riconoscimento
Per riconoscere il figlio fuori dal matrimonio al momento della nascita
Il riconoscimento dei figli al momento della nascita da parte di uno o di entrambi i genitori è contestuale alla dichiarazione di nascita.
Per l'attribuzione del cognome:
Il figlio riconosciuto acquisisce il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo o, del padre se il riconoscimento è avvenuto congiuntamente.
Quali sono i requisiti:
I genitori non devono essere tra loro parenti od affini nei gradi che ostano al riconoscimento (art. 251 del Codice Civile).
Per poter riconoscere un figlio è necessario aver compiuto 14 anni.
documenti da presentare:
- attestazione di nascita, rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto
- documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i (per gli stranieri passaporto e/o carta/permesso di soggiorno).
- i genitori stranieri dovranno dichiarare per scritto la loro capacità al riconoscimento secondo le norme del paese di appartenenza. La dichiarazione sarà poi trasmessa all'Autorità Consolare in Italia del loro paese per la conferma. Qualora la normativa estera sia peggiorativa, è facoltà degli interessati di richiedere al Giudice l'applicazione delle norme italiane.
Quali sono gli adempimenti richiesti ai genitori:
- compilazione e sottoscrizione della dichiarazione di nascita
- per gli stranieri compilazione e sottoscrizione della dichiarazione inerente l'attribuzione del cognome e della cittadinanza secondo la legislazione del proprio paese
- i genitori stranieri che non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.
Per riconoscere il figlio fuori dal matrimonio dopo la nascita
Il riconoscimento del figlio può essere effettuato in un qualunque momento successivo alla nascita, davanti all' Ufficiale di Stato Civile (previo appuntamento), per Testamento o per atto pubblico.
Per l'attribuzione del cognome:
Il figlio riconosciuto acquisisce il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo o, del padre se il riconoscimento è avvenuto congiuntamente.
Quanto il riconoscimento del padre è successivo a quello della madre il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, o può anche mantenere il cognome materno.
Sull'attribuzione del cognome ai minorenni decide il Tribunale dei Minorenni, per i maggiorenni decide il figlio riconosciuto.
Quali sono i requisiti per il riconoscimento davanti all'Ufficiale di Stato Civile:
La persona da riconoscere come figlio NON deve essere già stata registrata come figlio legittimo od essere già stata riconosciuta da entrambi i genitori.
Per il riconoscimento di figli di età inferiore ai 14 anni, è necessario il consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio. Il consenso può essere negato solo nel caso in cui il riconoscimento rechi pregiudizio al figlio. In mancanza provvede il Tribunale dei Minorenni.
Nel caso in cui il figlio da riconoscere sia maggiore di 14 anni è necessario il suo assenso e nel caso in cui sia maggiorenne è necessario il consenso all'attribuzione del cognome paterno.
documenti da presentare, cosa devono fare gli altri interessati:
documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i (per gli stranieri passaporto e/o carta/permesso di soggiorno).
per i figli nati in un comune diverso è necessario acquisire copia integrale dell'atto di nascita
Se ricorre il caso:
- per i figli minori di 16 anni: la presenza del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio, munito di documento di riconoscimento valido, ai fini dell'espressione del proprio consenso.
- presenza del figlio maggiore di 16 anni, munito di documento di riconoscimento valido, ai fini dell'espressione del proprio consenso
- presenza del figlio maggiorenne, munito di documento di riconoscimento valido, ai fini dell'espressione dell'eventuale consenso all'attribuzione del cognome paterno
- Per gli stranieri: certificato di idoneità al riconoscimento, rilasciato dalla Rappresentanza Consolare del loro paese in Italia. Qualora la normativa estera sia peggiorativa, è facoltà degli interessati di richiedere al Giudice l'applicazione delle norme italiane.
- Gli stranieri che non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.
Quali sono gli adempimenti richiesti ai genitori:
- compilazione e sottoscrizione della dichiarazione di nascita
- per gli stranieri compilazione e sottoscrizione della dichiarazione inerente l'attribuzione del cognome e della cittadinanza secondo la legislazione del proprio paese
Dove rivolgersi e quando
Su appuntamento: da riservarsi al n° 0583.4422