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Autocertificazione

Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dall'interessato, senza autentica della firma e senza bollo.

L'autocertificazione è diventata obbligatoria dal 1° gennaio 2012

con l'entrata in vigore delle disposizioni della Legge 183/12.11.2011 (cosi detta legge di stabilità 2012)le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni  di cui agli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000. 

Da tale data quindi i cittadini potranno richiedere (ed ottenere) solo certificati/estratti destinati a soggetti privati (banche, assicurazioni ecc.) sui quali, per evitare usi impropri, è apposta, a pena di nullità, la dicitura:
"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"

IMPORTANTE: Solo per le P.A. e Gestori di servizi pubblici (art. 15 L. 183 del 12.11.2011)

Le certificazioni ed i controlli della vericidità delle dichiarazioni sostitutive, presentate dai cittadini ai sensi dell'art. 46 e 47 del dpr 445/2000 s.m.i., possono essere richieste:
- ANAGRAFE: (residenza, composizione del foglio di famiglia anagrafico attuali ed a una data pregressa ecc.)    
- STATO CIVILE: (estratti, certificati dai registri degli atti di S.C.)     
- ELETTORALE: (godimento diritti politici) 
 pec: comune.lucca@postacert.toscana.it (che riceve anche da mail non certificate)
E' necessario che le amministrazioni richiedenti si identifichino correttamente (ente/gestore, sede territoriale, ufficio, generalità e ruolo dell'incaricato).


Cosa si può autocertificare:

  • luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero, stato di famiglia, esistenza in vita; 
  • nascita del figlio,morte del coniuge, del genitore, del figlio, ecc.; 
  • tutti i dati a conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile (es. maternità, paternità, separazione o comunione dei beni); 
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (ad esempio l'iscrizione alla camera di Commercio); 
  • appartenenza ad ordini professionali; 
  • titoli di studio, di specializzazione, di aggiornamento, di formazione, di abilitazione, qualifica professionale, esami sostenuti, qualificazione tecnica; 
  • situazione reddituale o economica, assolvimento obblighi contributivi; 
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato contenuto nell'anagrafe tributaria; 
  • stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione; 
  • qualità di studente; 
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; 
  • non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; 
  • non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
  • non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato; 
  • vivere a carico.
 

Con le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, il cittadino può dichiarare tutte le condizioni, qualità personali o fatti di cui l'interessato è a conoscenza, non compresi nel precedente elenco.

Nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, quando rivolto alla pubblica amministrazione, non è necessaria l'autentica di firma.

Chi deve accettare l'autocertificazione:

  • le amministrazioni pubbliche (con eccezione dei Tribunali, che non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione);
  • i servizi pubblici e cioè le aziende che hanno in concessione servizi come: 
  • i trasporti; 
  • l'erogazione di energia; 
  • il servizio postale; 
  • le reti telefoniche, ecc..
 

I documenti d'identità al posto dei certificati.

L'esibizione di un documentodi identità o di riconoscimento (es. carta d'identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione, ecc.) a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.

Attenzione: i certificati medici non possono essere sostituiti dall'autocertificazione.

 

Scarica i moduli disponibili:

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per saperne di più

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Ultimo aggiornamento: Venerdì, 04 Marzo 2022, alle ore 11:40