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Affidamento ai congiunti dell'urna cineraria per la custodia personale

L'affidamento ai congiunti dell'urna cineraria del defunto per la sua conservazione negli edifici è consentita, sia per volontà espressa in vita del defunto che manifestata successivamente dagli aventi titolo secondo le indicazioni del codice civile ed autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso e/o di sepoltura.
Qualora ne ricorrano le condizioni, la domanda di affidamento delle ceneri per la loro conservazione può essere presentata contestualmente alla richiesta di cremazione del defunto.

L'affidatario o gli aventi causa sono tenuti a comunicare tutte le variazioni eventualmente intervenute ed a consentire, in qualunque momento controlli sia sull'effettiva collocazione che sulle condizioni di conservazione dell'urna.
In caso di decesso dell'affidatario, potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento delle ceneri, sempre nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto. In mancanza l'urna dovrà essere consegnata al cimitero.

 

Senso Comunitario della Morte
Per i defunti per i quali sia stato autorizzata l'affidamento delle ceneri per la conservazione da parte dei congiunti, affinché non sia perduto il Senso Comunitario della Morte, é apposta, in uno spazio che verrà appositamente allestito all'interno del cimitero, una targa commemorativa, individuale o collettiva, che riporti i dati anagrafici del defunto, con spese a carico dell'affidatario.
 
Chi può chiedere l'affidamento dell'urna
Nel rispetto della volontà del defunto, può essere affidatario dell'urna qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dallo stesso o da chi può manifestarne la volontà. E' consentito l'affidamento a più soggetti.

Come fare

Documentazione da presentare:

  • estratto del testamento in bollo, o iscrizione certificata dal Presidente di una SOCREM comprovante la volontà espressa in vita dal defunto o manifestazione di volontà espressa successivamente dagli aventi titolo
  • dichiarazione del richiedente, resa nelle forme semplificate previste per la presentazione di istanze/dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà alle pubbliche amministrazioni, comprendente:
  • l'indicazione del luogo in cui l'urna verrà conservata e le generalità della persona che ne assumerà la personale diligente custodia garantendo l'urna da profanazioni.
  • conoscenza e accettazione di tutti gli obblighi previsti per la custodia e dalle responsabilità derivanti dalla violazione 
  • la documentazione dell'assolvimento degli obblighi previsti per Senso Comunitario della Morte o, nell'attesa che siano allestiti appositi spazi, l'assunzione del impegno e degli oneri derivanti
 
 

Luogo di conservazione dell'urna

Il luogo ordinario di conservazione e custodia dell'urna è stabilito nella residenza della persona affidataria, con facoltà della stessa di indicare un diverso edificio di destinazione al momento della richiesta o nella comunicazione di variazione.
Nel caso di affidamento ad enti o associazioni, il luogo di conservazione dovrà essere specificato all'atto della richiesta o della comunicazione di variazione.
La variazione del luogo di conservazione deve essere preventivamente comunicata al comune, al fine di poter conseguire l'autorizzazione al trasporto dell'urna cineraria e dell'aggiornamento delle registrazioni.

 

Dove rivolgersi e quando

Ufficio di Stato Civile, Settore Servizi Demografici e Informativi
Via S. Paolino, 140 - tel. 0583 442830/58 fax 0583 442967

Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 8.45 alle 13.15
Martedì e Giovedì dalle 8.45 alle 17.15
Sabato CHIUSO

Notizie utili

Competenza territoriale.
Nel caso che la conservazione NON abbia luogo nel territorio comunale, si procederà alla sola autorizzazione al trasporto dell'urna, dandone comunicazione al comune interessato

Controllo
Il Comune ha la facoltà di organizzare attività di controllo volte a verificare la personale e diligente custodia delle ceneri da parte dell'affidatario, presso il luogo autorizzato, attraverso sopralluoghi periodici e/o a campione.
Qualora dal controllo emergessero violazioni alle prescrizioni impartite e sempre che il fatto non costituisca reato, l'affidatario sarà diffidato formalmente, assegnando un termine per la regolarizzazione. In caso di inosservanza si potrà procedere alla revoca dell'affidamento ed imporre il trasferimento dell'Urna Cineraria al cimitero, per la tumulazione o inumazione.

Rinuncia
Gli affidatari od i loro aventi causa possono rinunciare all'affidamento dell'urna. La rinuncia dovrà essere espressa per scritto, dichiarando la destinazione finale definitiva delle ceneri. La comunicazione è resa nelle forme semplificate previste per la presentazione di istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
Rinunciando alla custodia, è facoltà degli aventi titolo di disporre la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno dei cimiteri, in conformità alle procedure vigenti. In mancanza le ceneri saranno deposte nel cinerario comune, per la conservazione in forma anonima e collettiva.

 

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Ultimo aggiornamento: Martedì, 16 Maggio 2023, alle ore 13:16