Regime patrimoniale tra coniugi e costituzione di fondi patrimoniali
Contestualmente alla richiesta di pubblicazioni di matrimonio, gli interessati possono indicare la scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni.La scelta sarà poi resa esplicita con la celebrazione del matrimonio e tuttavia è necessario che venga anticipata all'ufficio, in modo da poterla inserire nel teso dell'atto di matrimonio, che verrà sottoscritto al momento.
In mancanza di diversa scelta, il regime patrimoniale legale della famiglia è la comunione dei beni, ovvero "la comunione dei beni" è il regime ordinariamente previsto per il matrimonio.
Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate in ogni tempo, purché per atto pubblico sotto pena di nullità (Es. davanti ad un notaio).
Per essere opponibili a terzi le convenzioni devono essere annotate sull'atto di matrimonio.
Ciascuno, o entrambi i coniugi, per atto pubblico possono costituire un fondo patrimoniale destinando ai bisogni della famiglia determinati beni, immobili o mobili, iscritti in pubblici registri, o titoli di credito vincolari e nominativi.