Autenticazione di copia di atti e documenti
Attenzione: è necessario riservare un appuntamento
Occorre riservare un appuntamento attraverso il n° 0583-442410 Voce Comune - disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30 oppure scrivendo a: customercare@lrservizisrl.it
Le copie di documenti da prodursi alla pubbliche amministrazioni od agli altri soggetti incaricati da pubblici servizi, possono essere autenticate dal cittadino maggiorenne come sottospecificato:
- su presentazione del documento al dipendente addetto, e senza obbligo di deposito dell'originale
- con dichiarazione sostitutiva di atto notorio in autocertificazione che dichiari l'autenticità del documento, allegando documento di identità in corso di validità
Nel rispetto degli altri utenti in attesa, la copia autentica di più documenti o di atti composti da un numero di pagine superiori a 10 viene effettuata su prenotazione., ovvero gli interessati dovranno consegnare l'originale e le copie da autenticare che saranno restituite nei giorni successivi, munite dell'autentica richiesta
Importante "non si tratta di copie autentiche in senso letterale e sostanziale"
L'unica copia veramente autentica e conforme all'originale (in senso letterale e sostanziale) è quella effettuata dall'autorità che ha emesso o che custodisce l'originale dal quale è stata estratta.
L'autentica ottenibile nelle anagrafi ha invece un significato molto particolare. Infatti non avendo l'incaricato strumenti per verificare l'autenticità dei documenti esibiti come originale, dopo aver ammonito il cittadino delle conseguenze penali, lo identifica e ne riporta sul documento le generalità e le modalità di identificazione, così ché – in caso di falso - sarà il cittadino stesso a risponderne all' Autorità Giudiziaria.
Si tratta quindi di una tipologia particolare di autentica, la cui validità (verosimilmente) non risulta estendibile oltre al territorio nazionale, dove non possono essere effettuati controlli / applicate le disposizioni specifiche. Peraltro per valere all'estero, i documenti emessi dall'autorità italiana necessitano - in via generale - di legalizzazione, secondo gli accordi internazionali (oltre che naturalmente di traduzione). La legalizzazione come noto è l'istituto con il quale uno stato garantisce ad un altro, sia che lo specifico documento è stato emesso da chi ne aveva la competenza che l'autenticità della firma del pubblico ufficiale. Nel nostro caso tuttavia non si tratterebbe di un atto prodotto dall'incarico che autentica quanto piuttosto di una dichiarazione che che peraltro necessita di essere compresa nel suo (reale) significato. La (nostra) autentica infatti consiste nella mera dichiarazione che la copia su cui abbiamo apposto la firma è conforme all'originale esibito da un determinato soggetto, della cui identità siamo certi per averlo identificati con il documento, e quindi con il sottinteso affatto trascurabile che - qualora l'originale da cui la copia è estratta risultasse falso o alterato -è a questo determinato soggetto che dovrà essere imputato reato di falso, con decadenza dei benefici ottenuti.
Pagamenti
Salvo i casi di esenzione, una marca da bollo ogni quattro facciate del documento e Euro 0,52 per diritti comunali.
Documentazione da presentare
- documento di riconoscimento valido
- atto o documento originale
- fotocopia da autenticare
- marca da bollo, quando richiesta
Dove rivolgersi e quando
previo appuntamento: Anagrafe centrale
Via San Paolino 140 - Lucca
Notizie utili
Limiti di competenza del servizio anagrafico:
La competenza di autentica di copie dell'incaricato del servizio anagrafico è limitata alla documentazione amministrativa o di altro genere, purché necessaria per un procedimento della pubblica amministrazione. NON possono essere autenticate copie di atti di natura privatistica quali: atti di compravendita, disposizioni testamentarie ecc. per le quali si dovrà quindi ricorrere al notaio, in quanto titolare di capacità di autentica generale.
Casi particolari:
Non si autenticano copie di documenti di riconoscimento in quanto gli stessi producono i loro effetti per esibizione diretta con estrazione di copia fotostatica o con fotocopia non autenticata per le autocertificazioni.
La copia autentica dei passaporti e del titolo di soggiorno, per le eventuali necessità di pubbliche amministrazioni/soggetti stranieri è effettuata dalla Questura.
Per esigenze particolari il servizio anagrafico rilascia - per i soli residenti nel Comune - una Attestazione ai sensi dell'art. 33 comma 2 del dpr 223/1989 (regolamento anagrafico) recante gli identificativi della Carta di Identità rilasciata alla persona; attestazione che - nei casi previsti - è legalizzata dalla Prefettura per essere fatta valere all'estero.
La copia autentica di un documento depositato presso una pubblica amministrazione (Concessioni Edilizie ecc.) è eseguita dall'ufficio che lo ha in deposito.
Non si autenticano certificati medici in quanto producono i loro effetti per esibizione dell'originale. All'autentica di certificati medici da far valere all'estero provvede l'azienda USL competente, e presso la quale - proprio per questo fine - sono depositate le firme dei medici. L'autentica redatta con queste modalità - nei casi previsti - è legalizzata dalla Prefettura per essere fatta valere all'estero.