Ricerche d’archivio anagrafiche e certificati storici
In attuazione delle disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 18 del 08/02/2023, a partire dal 1° marzo 2023 tutte le istanze che prevedono che l’ufficiale d’anagrafe si rechi negli archivi storici, sono soggette a diritti di ricerca pari a € 20,00. Il pagamento dei diritti deve essere fatto in maniera contestuale all’istanza, da effettuarsi esclusivamente tramite protocollo inviando una PEC a comune.lucca@postacert.toscana.it oppure una mail a protocollo@comune.lucca.it.
Il pagamento dovrà essere effettuato, quindi, in maniera preventiva rispetto alle eventuali risultanze, ed è svincolato dalla produzione o meno di un certificato anagrafico storico, tranne nei casi per i quali la normativa prevede anche l’esenzione di eventuali diritti di segreteria.
La modalità di pagamento prevista per questi diritti è quella da effettuarsi tramite il portale PagoPA del Comune di Lucca, alla voce Ricerche d’archivio anagrafiche.
Inoltre, sempre tramite protocollo, i cittadini possono inoltrare richiesta di certificati di Residenza e/o Stato di Famiglia che si riferiscano ad una data precedente a quella della richiesta, (c.d. Certificati con ricerca d’archivio) per gli anni precedenti (fino al 1866) da produrre unicamente nei rapporti tra privati.
Le certificazioni anagrafiche sono soggette a bollo ed a diritti comunali, nella seguente misura:
- € 5,00 per ogni nominativo presente nel certificato;
- € 2,50 per ogni nominativo presente nel certificato per i casi di esenzione dalla marca da bollo.
Data la complessità e la natura stessa della ricerca, la tempistica di conclusione del procedimento è pari a 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Importante: dal 1 gennaio 2012 con l'entrata in vigore delle disposizioni sulla completa decertificazione della Pubblica Amministrazione nessun certificato può essere prodotto ad una pubblica amministrazione od a soggetti privati gestori di pubblici servizi. Per espressa disposizione della stessa norma ogni certificato emesso reca questa disposizione.
Nei rapporti con i soggetti pubblici i certificati sono sostituiti da dichiarazioni sostitutive (dette autocertificazioni).