Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Tutte le informazioni
Tutto sull'ICI: chi deve pagarla, come si dichiara e si paga, quali sono le sanzioni previste.
- Che cosa è l' ICI
- Chi paga l' ICI
- Quando si paga l' ICI
- Come si paga l'ICI
- Pagamento dall'Estero
- Come si calcola l'ICI
- DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI
- Esenzione per l'abitazione principale
- Casi assimilati all'abitazione principale
- Aliquote e detrazioni
- Esempi di calcolo dell'imposta
- LA DICHIARAZIONE ICI
- Sanzioni
- RAVVEDIMENTO PER LE INFRAZIONI COMMESSE IN MATERIA DI ICI
- Controversie
- Rimborso
- Riscossione coattiva
- Normativa di riferimento
Che cosa è l' ICI
L'ICI, Imposta Comunale sugli Immobili, è il tributo dovuto dai possessori di immobili a favore del Comune, con lo scopo di finanziare le funzioni ed i servizi comunali.
Chi paga l' ICI
Devono pagare l'ICI al Comune di Lucca i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (se utilizzati nell'esercizio dell'impresa agricola) situati nel territorio del Comune stesso. Nel caso di usufrutto, uso o abitazione l'ICI deve essere pagata dall'usufruttuario.
Non deve invece pagare l'ICI chi utilizza l'immobile in affitto, in comodato o semplicemente lo usa di fatto.
Quando si paga l' ICI
L'ICI si paga in due rate, che scadono il 16 giugno e il 16 dicembre: l'acconto deve essere pagato nella misura del 50% dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni stabilite per l'anno precedente. L'importo della seconda rata è dato invece dalla differenza tra imposta dovuta per tutto l'anno (calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni fissate per l'anno corrente) meno quanto già versato in acconto.
E' possibile pagare l'ICI per l'intero anno entro il termine di scadenza della prima rata. In tal caso sul bollettino di versamento si devono barrare le due caselle relative ad acconto e saldo.
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello stato possono pagare l'ICI in unica rata
entro la scadenza del 16 dicembre, con applicazione degli interessi del 3%, calcolati sull'importo che si sarebbe dovuto pagare in acconto entro il 16 giugno.
Come si paga l'ICI
- L'ICI si può pagare con due modalità:
- mediante versamento sul conto corrente postale n° 88676747, intestato a "Equitalia Cerit s.p.a. Lucca-LU-ICI" utilizzando l'apposito bollettino.
- mediante il mod. F24, utilizzando i seguenti codici:
- codice catastale del comune di Lucca = E715.
- codice 3901 = ICI per l'abitazione principale.
- codice 3902 = ICI per i terreni agricoli.
- codice 3903 = ICI per le aree fabbricabili.
- codice 3904 = ICI per gli altri fabbricati.
- Note:
- L'ICI si paga in riferimento all'anno in corso.
- Il pagamento deve essere effettuato separatamente per ogni comune di ubicazione degli immobili.
- Se per un immobile esistono più proprietari, è regolare il pagamento effettuato da uno di questi anche per conto degli altri [art. 8 del regolamento comunale ICI n° 166/98].
Pagamento dall'estero
- I cittadini italiani, persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4 bis, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16 ( convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 ), in un'unica soluzione nel periodo 1° dicembre - 16 dicembre, con l'applicazione degli interessi nella misura del 3%. Il calcolo degli interessi deve essere effettuato esclusivamente sull'importo dovuto per l'acconto che si sarebbe dovuto pagare entro il 16 giugno.
- E' possibile pagare l'imposta dall'estero con le seguenti modalità:
- * Vaglia postale internazionale ordinariolocalizzato presso l'Ufficio P.T. di Roma Eur
- intestato a:
- EQUITALIA SERVIZI SPA - ICI Estero
- Via Benedetto Croce, 124
- 00142 ROMA
- * Vaglia postale internazionale di versamento in c/ca favore di:
- EQUITALIA SERVIZI SPA - ICI Estero
- Via Benedetto Croce, 124
- 00142 ROMA
- presso:
- Ufficio P.T. Roma Eur
- c/c postale IT 13 N 07601 03200 000067814004
- * Bonifico bancarioa favore di:
- EQUITALIA SERVIZI SPA - ICI Estero
- Via Benedetto Croce, 124
- 00142 ROMA
- presso:
- Unicredit SPA
- Filiale operativa ROMA 2
- IBAN: IT 49 C 02008 05365 000500035067
- CODICE BIC SWIFT: UNCRITMMORS
- Il versamento dell'imposta deve essere eseguito cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati sul territorio di piu' comuni, e deve essere disposto in euro, per un importo pari all'imposta dovuta.
Come si calcola l'ICI
L'imposta si calcola moltiplicando l'aliquota stabilita dal comune per il valore dell'immobile così determinato:
*per i fabbricati iscritti in catasto o che devono essere iscritti in catasto, il valore dell'immobile è dato dalla rendita catastale, aumentata del 5% e moltiplicata per 100, con le seguenti eccezioni:
- · per le categorie del gruppo B (ospizi, conventi, ospedali, scuole, musei, ecc.) il valore dell'immobile è dato dalla rendita catastale, aumentata del 5% e moltiplicata per 140;
- · per la categoria A/10 (uffici e studi privati) e per le categorie del gruppo D (fabbricati con destinazione produttiva o commerciale, come gli opifici, gli alberghi, istituti di credito, ecc.) il valore dell'immobile è dato dalla rendita catastale, aumentata del 5% e moltiplicata per 50;
- · per la categoria C/1 (negozi e botteghe), il valore dell'immobile è dato dalla rendita catastale, aumentata del 5% e moltiplicata per 34;
- *per i terreni agricoli il valore è dato dal reddito dominicale , aumentato del 25%
- e moltiplicato per 75;
- * per le aree fabbricabili il valore è costituito dal valore commerciale alla data del 1° gennaio dell'anno di pagamento dell'imposta. Per la individuazione di tale valore si può fare riferimento a quanto stabilito dal Comune
DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI
- Il Comune di Lucca, a partire dal 2008, ha approvato i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: le relativa deliberazione e la suddivisione in microzone sono consultabili ai link sottoindicati.
- I valori in questione sono stati determinati ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, il quale prevede per l'appunto che "i comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso".
- A tale riguardo merita evidenziare che rimane comunque ferma la regola ordinaria secondo la quale il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio.
- Da ciò discende che:
- · Se il contribuente calcola e paga l'ICI per le aree fabbricabili tenendo conto dei valori stabiliti dal comune, non correrà il rischio di subire un accertamento per la rettifica del valore dichiarato
- · Se il contribuente dichiara un valore inferiore a quello stabilito dal comune, quest'ultimo può eventualmente accertare un maggior valore, anche diverso da quelli sopra indicati, dato che il riferimento è costituito da
- · Se il contribuente dichiara un valore superiore a quello stabilito dal comune, non compete comunque alcun rimborso relativamente alla eccedenza.
Delibera n. 75 del 31.5.2008 (valori 2008)
Tabella valori AREE FABBRICABILI 2008
Delibera n. 34 del 31.3.2009 (valori 2009)
Delibera n. 49 del 7.5.2009 (integrazione della delibera n. 34/2009)
Delibera n. 41 del 28.06.2011 (valori 2011)
Delibera n. 48 del 03.09.2012 (valori 2012)
Possesso per solo una parte dell'anno
Nel caso di possesso per un periodo inferiore all'intero anno l'imposta deve essere calcolata in base al numero di mesi. Per il calcolo del numero di mesi si deve tenere conto che una frazione di mese superiore a 14 giorni deve essere considerata come un mese. Ad esempio: il possesso di una casa dal primo gennaio al 20 settembre comporta il pagamento dell'ICI per nove mesi; il possesso di una casa dal 20 aprile al 31 dicembre comporta il pagamento per otto mesi.
Comproprietà
Nel caso di comproprietari l'imposta deve essere ripartita in base alla percentuale di possesso di ciascun titolare.
Arrotondamento
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Importo minimo
Si è tenuti al pagamento dell'ICI solo se la cifra da versare è superiore a euro 12,00 ed in tal caso il pagamento deve comunque essere effettuato per l'intero importo dovuto.
Esenzione per l'abitazione principale
Il decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modifiche dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, ha introdotto l'esenzione dall'ICI (imposta comunale sugli immobili) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
Per i dettagli applicativi si rinvia alle informazioni presenti qui:
http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3516
Casi assimilati all'abitazione principale
Lo stesso trattamento della abitazione principale è stato previsto per i seguenti casi:
- · abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado);
- · abitazione posseduta da soggetto anziano o disabile ricoverato in istituto o casa di riposo, a condizione che la stessa non risulti affittata;
- · pertinenze , anche se iscritte distintamente in catasto.
Anche tali situazioni rientrano nella esenzione ICI disposta dal suddetto decreto legge 27 maggio 2008 n. 93.
N.B. Dall'1.1.2009 per usufruire della equiparazione alla abitazione principale di quella concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari è necessario che l'uso gratuito risulti da un contratto di comodato debitamente registrato. Tale disposizione si applica solo agli usi gratuiti che si verificano a partire dall'1.1.2009 (non a quelli che si sono realizzati in precedenza).
Riguardo poi ai casi di uso gratuito verificatisi prima del 2009, ma che il contribuente non ha segnalato al Comune, è possibile sanare la irregolarità: infatti, a seguito di modifiche al regolamento comunale delle sanzioni (art. 16), il contribuente può ora ricorrere all'istituto del ravvedimento anche per sanare le irregolarità relative alla omessa o incompleta o tardiva richiesta di esenzioni o di agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, presentando la relativa richiesta documentata e pagando la sanzione di euro 51,00.
Aliquote e detrazioni
Il Comune di Lucca ha applicato le seguenti aliquote e detrazioni:
- ANNO 2004
- 5,50 per mille per tutti gli immobili con le eccezioni indicate a seguire:
- 4,50 per mille per le abitazioni principali;
- 1 per mille i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell'art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431.
- ANNO 2005
- 5,50 per mille per tutti gli immobili con le eccezioni indicate a seguire:
- 4,50 per mille per le abitazioni principali;
- 1 per mille i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell'art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431. La detrazione per l'abitazione principale è di Euro 124,00, aumentata ad Euro 258,00 per i pensionati ultra 64enni con reddito non superiore ad euro 11.880,00 annui e per i quali ricorrano le altre condizioni previste (N.B. gli interessati devono richiedere per iscritto al Comune di usufruire di tale maggiore detrazione, con apposita autocertificazione da presentare entro il 30.6.2005
- ANNO 2006
- 5,50 per mille per tutti gli immobili con le eccezioni indicate a seguire:
- 4,50 per mille per le abitazioni principali;
- 1 per mille i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell'art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431.
- La detrazione per l'abitazione principale è di Euro 124,00, aumentata ad Euro 258,00 per i pensionati ultra 64enni con reddito non superiore ad euro 12.100,00 annui e per i quali ricorrano le altre condizioni previste (N.B. gli interessati devono richiedere per iscritto al Comune di usufruire di tale maggiore detrazione, con apposita autocertificazione da presentare entro il 15.07.2006, termine prorogato con delibera CC n° 28 del 28.6.2006 )
- ANNO 2007
- ,50 per mille per tutti gli immobili con le eccezioni indicate a seguire:
- 4,50 per mille per le abitazioni principali;
- 1 per mille i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell'art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431.
- La detrazione per l'abitazione principale è di Euro 124,00, aumentata ad Euro 258,00 per i pensionati ultra 64enni con reddito non superiore ad euro 12.100,00 annui e per i quali ricorrano le altre condizioni previste (N.B. gli interessati devono richiedere per iscritto al Comune di usufruire di tale maggiore detrazione, con apposita autocertificazione da presentare entro il 30.06.2007).
- ANNO 2008
5,50 per mille per tutti gli immobili con le eccezioni indicate a seguire:
4,50 per mille per le abitazioni principali;
1 per mille i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell'art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431.
La detrazione per l'abitazione principale è di Euro 124,00, aumentata ad Euro 258,00 per i pensionati ultra 64enni con reddito non superiore ad euro 12.500,00 annui e per i quali ricorrano le altre condizioni previste (N.B. gli interessati devono richiedere per iscritto al Comune di usufruire di tale maggiore detrazione, con apposita autocertificazione da presentare entro il 30.06.2008).
- ANNO 2009
5,50 per mille per tutti gli immobili con le eccezioni indicate a seguire:
4,50 per mille per le abitazioni principali;
1 per mille i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell'art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431.
La detrazione per l'abitazione principale è di Euro 124,00.
- ANNO 2010
5,50 per mille per tutti gli immobili con le eccezioni indicate a seguire:
4,50 per mille per le abitazioni principali;
1 per mille i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell'art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431.
La detrazione per l'abitazione principale è di Euro 124,00.
ANNO 2011
5,50 per mille per tutti gli immobili con le eccezioni indicate a seguire:
4,50 per mille per le abitazioni principali;
1 per mille i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell'art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431.
La detrazione per l'abitazione principale è di Euro 124,00.
Approvate con Delibera C.C. n° 37 del 28.06.2011
Esempi di calcolo dell'imposta
Abitazione principale non esenteper un periodo di possesso di dodici mesi
Abitazione con rendita catastale di euro 774,69, aliquota del 4,5 per mille, adibita ad abitazione principale per dodici mesi, con diritto quindi alla detrazione di euro 124,00:
rendita catastale aumentata del 5% = 774,69 + 5%= 813,42
valore imponibile = 813,42 x 100 = 81.342,00
imposta lorda (applicata l'aliquota ICI) = 81.342,00 x 0,0045 = 366,04
imposta netta (applicata la detrazione) = 366,04 - 124,00 = 242,04
Abitazione non adibita ad abitazione principale per un periodo di possesso di dodici mesi
Nel caso che la stessa abitazione non sia adibita ad abitazione principale, il calcolo è invece il seguente:
rendita catastale aumentata del 5% = 774,69 + 5%= 813,42
valore imponibile = 813,42 x 100 = 81.342,00
imposta lorda (applicata l'aliquota ICI) = 81.342,00 x 0,0055 = 447,38
imposta netta (uguale a quella lorda) = 447,38
Negozio cat. C/1
Nel caso di contribuente che possiede un negozio cat. C/1 con rendita catastale di euro 850,00, il calcolo è il seguente:
rendita catastale aumentata del 5% = 850,00 + 5%= 892,50
valore imponibile = 892,50 x 34 = 30.345,00
imposta lorda (applicata l'aliquota ICI) = 30.345,00 x 0,0055 = 166,90
imposta netta (uguale a quella lorda) = 166,90
LA DICHIARAZIONE ICI
Dall'anno 2007 non è più in vigore il sistema della comunicazione, che il Comune di Lucca aveva introdotto dal 1999, ma quello della dichiarazione, che va compilata sull'apposito modello ministeriale, scaricabile dal link riportato sotto.
Cosa dichiarare
A partire dall'anno 2008, la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
In particolare, la dichiarazione ICI non va presentata nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico (quest'ultimo consente ai notai di assolvere, attraverso procedure telematiche, gli adempimenti connessi alla registrazione, trascrizione e voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili: compravendita di immobili, cessione e costituzione di diritti reali a titolo oneroso su immobili, accettazioni espresse di eredità, accettazioni tacite di eredità, ecc.).
In quali casi si deve presentare la dichiarazione ICI
Le norme di semplificazione innanzi illustrate prevedono che la dichiarazione ICI deve essere presentata quando:
- gli immobili godono di riduzioni dell'imposta.
Il caso più frequente riguarda i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
- gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il modello unico informatico. Si tratta in particolare degli immobili oggetto di atti notarili formati o autenticati prima del 1° giugno 2007 per i quali è stato esteso l'utilizzo obbligatorio del modello unico informatico solo da tale data, come, ad esempio: assegnazione divisionale a conto di futura divisione; cessioni di beni ai creditori; cessioni di diritti reali a titolo gratuito; convenzioni matrimoniali; costituzione di diritti reali a titolo gratuito; costituzione di fondazione; costituzione di fondo patrimoniale; divisioni;
donazioni; permuta; ecc.
comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria. Tra le fattispecie più significative si indicano a titolo di esempio le seguenti:
- l'acquisto o perdita della caratteristica di abitazione principale della unità immobiliare interessata.
- la concessione in uso gratuito dell'abitazione da parte del possessore ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado).
- la concessione di immobili in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell'art. 2 della legge 9.12.1998 n. 431.
- l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un'area fabbricabile.
- il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa.
- l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato.
- l'immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI.
- l'immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità.
- per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione.
- l'immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio.
- l'immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (DOC-FA).
- l'immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Quando e dove presentare la dichiarazione
La dichiarazione ICI deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificata la variazione stessa; quindi la dichiarazione per le variazioni 2009, nei casi in cui rimane dovuta, va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2009 (che, p. es., scade il 30.9.2010, per le persone fisiche che la presentano in via telematica: art. 2 D.P.R. 22.7.1998 n° 322, come modificato dall'art. 42 del decreto legge 30.12.2008 n° 207, convertito con modificazioni dalla legge 27.2.2009 n° 14).
La dichiarazione (che si presenta solo in formato cartaceo) può essere consegnata direttamente al comune (più precisamente all'Ufficio Protocollo - Via S. Maria Corteorlandini, 3 - orario di apertura: dal Lunedì al Venerdì dalle 8,45 alle 13.15 e i pomeriggi di Martedì e Giovedì dalle 8,45 alle 17.15 ovvero può essere spedita a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, indirizzandola a "Comune di Lucca - Ufficio Tributi - via S. Giustina, 6 - 55100 Lucca" postale senza ricevuta di ritorno, indirizzandola a "Comune di Lucca - Ufficio Tributi - via S. Giustina, 6 - 55100 Lucca" (in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno di consegna all'ufficio postale). La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione
N.B. la dichiarazione ICI non si presenta direttamente all'Ufficio Tributi.
Sanzioni
Per l'omessa presentazione della dichiarazione ICI il regolamento comunale sulle sanzioni prevede la sanzione del 200% dell'imposta dovuta se il tributo evaso è superiore a Euro 258,23 (lire 500.000); se l'evasione non è superiore a tale limite, si applica la sanzione nella misura del 150% dell'imposta dovuta, con il minimo di Euro 51,00.
Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore imposta dovuta, se l'evasione non è superiore a Euro 258,23 (lire 500.000) e la sanzione del 75% se superiore.
Per il mancato pagamento si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta.
Sulle somme dovute a titolo d'imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 4% anuo, valido a partire dall' 1.1.20113. In precedenza la misura degli interessi è stata del 3.5% annuo ( dall'1.1.2010) del 5,5% (dall'1.1.2008 al 31.12.2009) e del 5% (fino al 31.12.2007).
N.B. In merito alle ipotesi di omissione e infedeltà della dichiarazione o denuncia ICI, si precisa che l'omissione si verifica, oltre che nel caso di mancanza di qualsiasi dichiarazione, anche nel caso in cui la dichiarazione presentata non contiene tutti gli immobili posseduti soggetti a ICI. La infedeltà invece si verifica quando i dati e gli elementi concernenti gli immobili "dichiarati" presentano aspetti di infedeltà, incompletezza od inesattezza (Corte di Cassazione, sentenza n° 932/2009).
RAVVEDIMENTO PER LE INFRAZIONI COMMESSE IN MATERIA DI ICI
- con la nuova misura degli interessi legali in vigore dall'1.1.2011;
- con le nuove misure di riduzione delle sanzioni stabilite dall'art. 1, commi 20 e 22, della legge 13.12.2010 n° 220(applicabili alle violazioni commesse dal 1° febbraio 2011);
- con l'ulteriore riduzione delle sanzioni per i pagamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, prevista dall'art. 23, comma 31, del decreto legge 6.7.2011 n° 98, convertito dalla legge 15.7.2011 n° 111 (in vigore dal 6 luglio 2011).
L'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472 prevede la possibilità per i contribuenti di sanare le violazioni commesse in ordine alla dichiarazione ed al pagamento dei tributi comunali alle condizioni sotto indicate:
- Le violazioni non devono essere già state accertate dal Comune o comunque non devono essere iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza;
- Si deve pagare l'imposta o la differenza d'imposta dovuta e non versata;
- Si devono pagare gli interessi nella misura legale (art. 1284 codice civile), che dall'1.1.2011 è pari all'1,5% annuo, rapportati ai giorni di ritardo dell'adempimento (n.b. gli interessi vanno calcolati solo sul tributo non pagato e non anche sulla sanzione). Il calcolo degli interessi si effettua con la formula: "importo del tributo dovuto" per "misura degli interessi annui" per "numero giorni di ritardo nell'adempimento" diviso 36500 o anche "importo del tributo dovuto" per "misura percentuale degli interessi annui" per "numero giorni di ritardo nell'adempimento" diviso 365.
- Si deve pagare la sanzione prevista per l'inadempimento ridotta alle seguenti misure (distinte a seconda della data di commissione della violazione, in base a quanto stabilito dall'art. 1, commi 20 e 22, della legge 13.12.2010 n° 220):
- mancato pagamento del tributo o di una sua parte, con regolarizzazione entro 15 giorni (art. 13, comma 1, decreto legislativo 18.12.1997 n° 471, come modificato dall'art. 23, comma 31, del decreto legge 6.7.2011 n° 98, convertito dalla legge 15.7.2011 n° 111)
- Violazione commessa dal 6.7.2011 = la sanzione ridotta del 3%, prevista dall'art. 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472 (misura pari ad un decimo del minimo previsto del 30% per tutti i tributi), è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo, cioè allo 0,2%, dell'importo non versato per ciascun giorno di ritardo.
- mancato pagamento del tributo o di una sua parte, con regolarizzazione dopo 15 giorni ed entro 30 giorni (art. 13, comma 1, lett. a)
- violazione commessa fino al 31.1.2011 = sanzione pari ad un dodicesimo del minimo previsto (che è del 30% per tutti i tributi), pari quindi al 2,50% dell'importo non versato
- violazione commessa dall'1.2.2011 = sanzione pari ad un decimo del minimo previsto (che è del 30% per tutti i tributi), pari quindi al 3% dell'importo non versato.
- mancato pagamento del tributo o di una sua parte, con regolarizzazione oltre 30 giorni (art. 13, comma 1, lettera b)
- violazione commessa fino al 31.1.2011 = sanzione pari ad un decimo del minimo previsto (che è del 30% per tutti i tributi), pari quindi al 3% dell'importo non versato, se la regolarizzazione avviene dopo 30 giorni
- violazione commessa dall'1.2.2011 = sanzione pari ad un ottavo del minimo previsto (che è del 30% per tutti i tributi), pari quindi al 3,75% dell'importo non versato.
- omissione della presentazione della dichiarazione (art. 13, comma 1, lettera c)
- violazione commessa fino al 31.1.2011 = sanzione pari ad un dodicesimo del minimo previsto, se la dichiarazione viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine. Per l'ICI la sanzione minima prevista per la omessa dichiarazione è pari al 100% dell'imposta dovuta, con il minimo di euro 51, per cui la sanzione ridotta è dell' 8,33% con il minimo di euro 4 (La sanzione dell' 8,33% va calcolata sulla differenza di imposta risultante dalla dichiarazione presentata tardivamente e quella versata tempestivamente in autotassazione; se non c'è differenza di imposta, allora va pagato solo il minimo)
- violazione commessa dall'1.2.2011 = sanzione pari ad un decimo del minimo previsto, che per l'ICI è pari al 100% dell'imposta dovuta, con il minimo di euro 51, per cui la sanzione ridotta è del 10% con il minimo.
- presentazione di dichiarazione infedele (art. 13, comma 1, lettera b)
- violazione commessa fino al 31.1.2011 = sanzione pari ad un decimo del minimo previsto, se la presentazione della dichiarazione rettificativa di precedente dichiarazione infedele avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. Per l'ICI la sanzione minima prevista per la infedele dichiarazione è pari al 50% dell'imposta dovuta, per cui la sanzione ridotta è del 5%
- violazione commessa dall'1.2.2011 = sanzione pari ad un ottavo del minimo previsto, che per l'ICI è pari al 50% dell'imposta dovuta, per cui la sanzione ridotta è del 6,25%.
- Si evidenzia che il regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 164 del 22.12.1998) prevede all'art. 16, comma 3, che le riduzioni delle sanzioni previste per i casi di ravvedimento del contribuente si applicano anche oltre i termini ivi previsti e fino a che la violazione non sia constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
- Si segnala inoltre la modifica introdotta all'art. 16 suddetto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 7.4.2009: il contribuente può ora ricorrere all'istituto del ravvedimento anche per sanare le irregolarità relative alla omessa o incompleta o tardiva richiesta di esenzioni o di agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, presentando la relativa richiesta documentata e pagando la sanzione di euro 51,00.
Mancato pagamento del saldo ICI 2009 con sanatoria oltre i 30 giorni successivi alla scadenza
ipotesi: mancato pagamento saldo ICI 2009 entro il 16.12.2009 = si sana pagando, oltre i 30 giorni successivi; l'imposta non versata + la sanzione ridotta al 3% (1/10 del 30%) + gli interessi del 3% annuo sull'imposta rapportati ai giorni di ritardo fino al 31/12/2009 + gli interessi del 1% annuo rapportati ai giorni di ritardo dall'1/1/2010 +gli interessi dell'1.5% annuo rapportati ai giorni di ritardo dall'01/01/2011
.
esempio di calcolo nel caso di mancato pagamento saldo ICI 2009 di euro 200,00, regolarizzato con 391 giorni di ritardo:
sanzione ridotta = 200,00 x 3% = 6,00
interessi per 15 giorni di ritardo = (200,00 x 3 x 15) : 36500 = 0.25
interessi per 360 giorni di ritardo = (200,00 x 1 x 360) : 36500 = 2.00
interessi per 16 giorni di ritardo = (200.00x 1.5 x 16 ) : 3600 = 0.13
totale da pagare per il ravvedimento = 200,00 + 6,00 + 2.38= 208.38 arrotondato a euro208.00
Interessi legali in vigore con le seguenti misure:
dall'1/1/2004 fino al 31/12/2007 |
2.5% annuo |
---|---|
dall'1/1/2008 fino al 31/12/2009 |
3% annuo |
dall'1/1/2010 fino al 31/12/2010 |
1% annuo |
dall' 1/1/2011 al 31/12/2011 |
1.5% annuo |
dall' 1/1/2012 |
2.50% annuo |
Controversie
La competenza a decidere sulle controversie tributarie tra contribuente e Comune di Lucca è della Commissione tributaria provinciale di Lucca, con sede in v.le Luporini 1172 - S. Anna.
Per le modalità di presentazione del ricorso ed una bozza dello stesso si veda la documentazione che può essere scaricata dal link presente sotto.
Istanza di autotutela
In alternativa alla presentazione del ricorso alla Commissione tributaria è possibile presentare al Comune un'istanza debitamente motivata, per ottenere l'annullamento o la modifica dell'accertamento tributario in via di autotutela. L'istanza, che si presenta in carta semplice, non interrompe né sospende il termine per la proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria.
Istanza di accertamento con adesione.
Il contribuente che riceva un accertamento tributario del Comune di Lucca ha anche la possibilità di ricorrere all'istituto dell'accertamento con adesione, disciplinato con il regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 165 del 22.12.1998. Questo istituto consente al contribuente di richiedere con domanda scritta in carta libera, prima dell'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione tributaria provinciale, di procedere ad una revisione concordata dell'accertamento, fornendo contestualmente gli elementi su cui si basa la richiesta.
La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per novanta giorni i termini di impugnazione e quelli di pagamento.
L'impugnazione dell'avviso di accertamento alla Commissione tributaria provinciale preclude l'avvio del procedimento ad istanza di parte e, se interviene dopo l'avvio, comporta rinuncia all'istanza di definizione presentata.
L'ufficio comunale competente provvede, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza del contribuente, a formulare l'invito a comparire, anche telefonicamente o in via telematica.
Nel caso si raggiunga l'accordo tra ufficio e contribuente, quest'ultimo ottiene la riduzione delle sanzioni nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
Rimborso
IlIl contribuente può richiedere il rimborso di importi pagati a titolo di ICI entro cinque anni dal giorno del pagamento, ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006 n° 296, che ha modificato il precedente termine di tre anni. Il nuovo termine si applica anche ai rapporti per cui, alla data dell'1.1.2007, non era ancora scaduto il precedente termine di tre anni.
La richiesta di rimborso si presenta mediante spedizione per posta oppure mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune - palazzo Orsetti - con ingresso da via S. Maria Corteorlandini n. 3 (orario di apertura: tutte le mattine dal lunedì al venerdì ore 9.45 - 13.15e e il pomeriggio di martedì e giovedì orario continuato fino alle ore 17.15)
La richiesta non può essere presentata direttamente all'Ufficio Tributi.
L'Ufficio Tributi provvederà a notificare al contribuente apposito provvedimento di liquidazione del rimborso e degli interessi ovvero di diniego di rimborso; contro tale provvedimento il contribuente potrà eventualmente ricorrere alla Commissione tributaria di Lucca.
Sulle somme da restituire al contribuente spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 9-bis del regolamento delle entrate: il 2,5% più il tasso di interesse legale (che dall'1.1.2008 al 31.12.2009 è stato del 3%, dall'1.1.2010 è dell'1%).
A seguito di apposita richiesta da comunicare al comune dopo la notifica del provvedimento di rimborso, la somma liquidata potrà essere riscossa direttamente dal contribuente ovvero, essere compensata con gli importi dovuti a titolo di ICI.
Riscossione coattiva
Gli importi accertati dal comune e non pagati dal contribuente entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento sono riscossi coattivamente mediante ruolo: la relativa cartella di pagamento è notificata a cura del competente Agente della riscossione di Equitalia entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Normativa di riferimento
- I decreti legislativi 18.12.1997 n° 471, n° 472 e n° 473 (pubblicati sul supplemento ordinario n° 4/L alla Gazzetta Ufficiale n° 5 del 8.1.1998) e successive loro modificazioni e integrazioni sulla disciplina delle sanzioni tributarie;
- il regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie approvato dal Consiglio Comunale con delibazione n° 164 del 22.12.1998;
- il regolamento per la disciplina dell'accertamento con adesione del contribuente (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 165 del 22.12.1998);
- l'art. 1, commi da 18 a 22, della legge 13.12.2010 n° 220.
Per maggiori informazioni e servizi, si può consultare:
http://www.finanze.it/index.htm = cliccando su "Documentazione" si possono ricercare e consultare le norme tributarie ed, in particolare, il suddetto decreto legislativo 30.12.1992 n° 504;