Aliquote addizionale IRPEF
L'addizionale comunale all'IRPEF è stata introdotta dal decreto legislativo 28.9.1998 n° 360 e successive modifiche;
la variazione della sua aliquota è disciplinata dal relativo regolamento, approvato dal Commissario straordinario con deliberazione n. 25 del 27.2.2007 e successive modifiche e integrazioni 1).
Le aliquote applicate dal Comune di Lucca negli ultimi anni sono le seguenti:
ANNO |
ALIQUOTA |
LIMITE ESENZIONE 2) |
DELIBERAZIONE 3) |
---|---|---|---|
2012 |
0,6% per lo scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00 0,6% per lo scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00 0,7% per lo scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00 0,75% per lo scaglione di reddito da euro 55.000,01 fino ad euro 75.000,00 0,8% per lo scaglione di reddito oltre euro 75.000,00 |
€ 14.000,00 |
Delibera Consiglio Comunale n° 53 del 4.9.2012 Pubblicata il 10.12.2012 |
2013 2018 |
0,59% per lo scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00 0,6% per lo scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00 0,7% per lo scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00 0,75% per lo scaglione di reddito da euro 55.000,01 fino ad euro 75.000,00 0,8% per lo scaglione di reddito oltre euro 75.000,00 |
€ 14.000,00 |
Delibera Consiglio Comunale n° 12 del 4.3.2013 Pubblicata il 29.4.2013 |
2019 |
0,58% per lo scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00; 0,6% per lo scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00; 0,74% per lo scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00; 0,79% per lo scaglione di reddito da euro 55.000,01 fino ad euro 75.000,00; 0,8% per lo scaglione di reddito oltre euro 75.000,00. |
€ 14.500,00 |
Delibera Consiglio Comunale n° 114 del 20.12.2018 Pubblicata il 30.1.2019 |
Note
1) informazioni sull'addizionale comunale all'IRPEF, nonché le aliquote dei comuni italiani, possono essere consultate all'indirizzo seguente:
http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/addizionale-comunale-allirpef/
2) il limite di esenzione indica il reddito imponibile, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fino a cui l'addizionale non è dovuta. Se però tale importo è superato, l'addizionale è dovuta ed è calcolata in base all'intero reddito imponibile.
3) Le delibere, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia devono essere pubblicate sul sito internet www.finanze.it.