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Limiti accensione impianti termici

Zona climatica, periodo di accensione e orario consentito

In evidenza

Ordinanza n. 633 del 07/04/2023: Spegnimento posticipato degli impianti termici di riscaldamento – Decreto Ministro Transizione Ecologica n°383/6.10.2022 - fino al 15 aprile compreso

Aggiornamento valido per la stagione invernale 2022-2023

Decreto del Ministero della Transizione Ecologica  n. 383 del 6 ottobre 2022 
Articolo 1: Speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023

1. Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.

2. La riduzione del periodo di accensione di cui al comma 1 è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche. Pertanto, l'esercizio degli impianti termici indicati al comma 1 è consentito con i seguenti limiti:

1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile - fascia in cui è ricompreso il Comune di Lucca
5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione.

3. La durata giornaliera di attivazione degli impianti di cui al comma 1 non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.


Con il D.P.R. n. 74 del  16/04/2013, in vigore dal 12/07/2013 è stata riscritta la normativa concernente la gestione, la manutenzione e il controllo degli impianti termici, integrando le precedenti disposizioni con quelle più di dettaglio relative alle operazioni di manutenzione, esercizio e ispezione di tutti i servizi forniti dagli impianti termici per dare piena attuazione alla Direttiva europea 2002/91/CE.
 
Queste in sintesi le disposizioni previste dalla legge:
 
Per sapere in quale periodo è possibile accendere gli impianti termici, bisogna conoscere la propria zona climatica di appartenenza.
Il territorio nazionale è, infatti, stato suddiviso in sei zone climatiche con indicazione nell'Allegato A del D.P.R. n.412/93, della zona alla quale appartiene ogni singolo Comune.
I Comuni che non sono stati inseriti nella tabella anzidetta o nelle sue successive modificazioni ed integrazioni sono disciplinati da apposito provvedimento del Sindaco.
 
- È essenziale conoscere la zona climatica di appartenenza del proprio Comune, anche perché la legge dispone che l'amministratore o, in mancanza, il proprietario (o i proprietari) debba esporre presso ogni impianto centralizzato di riscaldamento al servizio di una pluralità di utenti, una tabella dalla quale risultino il periodo annuale di esercizio, l'orario di attivazione giornaliera prescelto, le generalità e il domicilio del soggetto responsabile dell'impianto -.
 
La zona climatica anzidetta indica in quale periodo e per quante ore è possibile accendere il riscaldamento negli edifici.

 
 

Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con durata giornaliera non superiore alla metà di quella prevista in via ordinaria. È, inoltre, consentito il frazionamento dell'orario giornaliero in due o più sezioni, con attivazione dell'impianto compresa tra le ore 5 e le ore 23.
I Sindaci dei Comuni possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, con specifico provvedimento, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati che nei singoli immobili, dandone immediata notizia alla popolazione.
 
Limiti massimi (per il periodo invernale) e minimi (per il periodo estivo) della temperatura interna degli edifici
- Durante  il  funzionamento  dell'impianto  di   climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature  dell'aria,  misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unita'  immobiliare,  non deve superare:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad  attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
- Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici."

Sanzioni
Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio o l'eventuale terzo che se ne è assunto la responsabilità, che non ottempera alle disposizioni in materia di controllo e manutenzione degli impianti termici (art.7 DPR 74/2013) è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione inottemperante è punito con una sanzione amministrativa compresa tra 1.000 euro e 6.000 euro.

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Ultimo aggiornamento: Martedì, 11 Aprile 2023, alle ore 7:54