1. Menu principale
  2. Menu di sezione
  3. Contenuti della pagina
testata per la stampa della pagina

Contenuti della pagina

Incendio boschivo

logo Incendio boschivo

Proroga periodo a rischio incendi
La Regione Toscana informa che con decreto dirigenziale n. 16797 del  25 agosto 2022 è stato prorogato fino al 15 settembre 2022 il periodo a rischio incendi boschivi con conseguente divieto di abbruciamento dei residui vegetali.


Istituzione periodo a rischio incendi
La Regione Toscana informa che con decreto dirigenziale n. 11155 del  8 giugno 2022 è stato istituito a partire da sabato 11 giugno 2022 il periodo a rischio incendi boschivi con conseguente divieto di abbruciamento dei residui vegetali.

 

Per ulteriori aggiornamenti e informazioni, visitare https://www.regione.toscana.it/-/prevenire-gli-incendi-le-norme "


Nuovo regolamento di Polizia Urbana - in vigore dal 27.07.2018
Art. 45 - Abbruciamenti di residui vegetali 
1. Fatti salvi gli specifici divieti di accensione di fuochi in aree e periodi determinati, stabiliti dalle leggi dello stato, dalle normative regionali per la tutela boschiva e dai provvedimenti attuativi provinciali, nonché dalla normativa ambientale e dai relativi provvedimenti attuativi comunali, è consentito realizzare abbruciamenti di residui vegetali in conformità alle disposizioni ambientali vigenti come pratica agronomica alle seguenti condizioni e, comunque, in modo da non creare disagio o turbativa a soggetti terzi:

  1. a distanza non inferiore a mt. 100 da edifici di qualsiasi natura, da boschi, da mucchi di paglia e fieno e da qualsiasi altro deposito di materiale combustibile,
  2. sotto custodia costante di almeno una persona dal momento dell’accensione al completo spegnimento delle braci e ceneri residue,
  3. in assenza di vento rilevante,
  4. in cumuli il cui numero e dimensioni in relazione all’estensione dell’area, non superi quanto disposto dalla specifica normativa ambientale.


2. Fatta salva l’applicazione delle specifiche sanzioni per le violazioni in materia di tutela delle aree boschive e per le violazioni a carattere ambientale, chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.


Con incendio boschivo si identifica un fuoco caratterizzato da un'espansione su aree boscate, cespugliate o arborate, in cui possono essere presenti strutture e infrastrutture antropizzate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle aree.

Il territorio del comune di Lucca è classificato a rischio elevato dal Piano Operativo Antincendi Boschivi Regionale, per le sue caratteristiche ambientali climatiche ed antropiche. Perciò nel periodo estivo, dal 1 luglio al 31 agosto (salvo eventuali proroghe), sono vietate tutte le attività che possono essere causa di innesco di incendio boschivo o di vegetazione e in particolare è vietato accendere fuochi in questo periodo su tutto il territorio comunale.

Norme di comportamento in caso di incendio boschivo

  • Chiama il 112 o 800425425
  • Allontanati dall'incendio
  • Usa un fazzoletto bagnato per proteggerti dal fumo in caso di necessità
  • Non sostare sulla strada per guardare l'incendio
  • Tieniti informato sull'evento tramite il canale Telegram e il sito del Comune di Lucca

 

Realizzato con il CMS per siti accessibili FlexCMP ©

Ultimo aggiornamento: Mercoledì, 08 Febbraio 2023, alle ore 8:43